Come devono essere redatte le fatture per lavori che possono beneficiare delle detrazioni fiscali per ristrutturazione o per risparmio energetico?
Numero di fatture emesse
Innanzitutto specifichiamo che ai fini delle detrazioni fiscali il numero di fatture emesse è indifferente. Quindi, se si eseguono lavori di ristrutturazione che implicano la presenza in cantiere di più imprese (muratore, elettricista, idraulico, falegname, pittore…) ogni ditta potrà fatturare i lavori che le competono. Ci sarà quindi una fattura per il muratore, una per l’elettricista e così via.
Il numero di fatture è indifferente anche quando si parla di lavori relativi ad un’unica ditta. Ad esempio, per i medesimi lavori di ristrutturazione prima citati, potranno esserci anche più fatture della stessa ditta, come le fatture di acconto e saldo del muratore o di qualsiasi altra impresa.
Intestatario della fattura
La fattura dovrà essere intestata
alla persona che pagherà i lavori e che beneficerà della detrazione fiscale. Parliamo quindi del
proprietario o del detentore dell’immobile. Il detentore può essere un familiare convivente del proprietario (deve sussistere un legame ufficiale),
l’affittuario, l’usufruttuario, il comodatario ecc. Poiché
il semplice convivente del proprietario non è considerato detentore (nemmeno se risulta residente nell’immobile ristrutturato), consiglio di stipulare un contratto di comodato gratuito qualora il convivente voglia beneficiare dell’agevolazione.
L’
indirizzo dell’intestatario della fattura sarà quello in cui è residente al momento dell’emissione del documento. Ciò anche quando si ristruttura un immobile dove successivamente l’intestatario della fattura andrà a risiedere: l’indirizzo da riportare è sempre quello della residenza al momento della fattura.
Data della fattura
La data della fattura è indifferente ai fini della detrazione fiscale, poiché ciò che fa fede per l’agevolazione è la data del pagamento. Non è quindi necessario, come qualcuno ogni tanto chiede, emettere tutte le fatture prima della consegna in Comune della fine lavori. Tuttavia, nonostante non vi siano particolari prescrizioni sulle date della fattura, è consuetudine emetterle in un tempo che si relazioni in modo logico alle pratiche comunali e all’effettiva esecuzione delle opere.
Ci sono poi casi in cui la fattura e il pagamento possono avvenire a cavallo di cambiamenti sulle detrazioni fiscali. Ad esempio, dal 6 giugno 2013 la detrazione per il risparmio energetico è passata da una percentuale di detrazione del 55% al 65%. Se prima del 6 giugno è stata emessa una fattura e questa viene pagata dopo tale data, non c’è alcun problema. Poiché la detrazione utilizza come riferimento la data del bonifico, in questo caso si potrà beneficiare della detrazione del 65%, anche se la fattura è stata emessa nel periodo in cui vigeva il 55%.
Contenuto della fattura
In passato vi era l’obbligo di indicare il costo della manodopera in maniera distinta nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori. Dal 14 maggio 2011 tale obbligo è stato abolito. Non è nemmeno necessario indicare in fattura riferimenti alle detrazioni fiscali, come ad esempio estremi di leggi e decreti.
Tuttavia ritengo opportuno che in fattura sia specificata ogni opera eseguita, in modo che in occasione di eventuali controlli si abbia chiaro che i lavori effettuati possono beneficiare delle detrazioni. Nel caso in cui la descrizione dei lavori dovesse risultare molto lunga, consiglio di fare riferimento in fattura ad un sal (stato avanzamento lavori) o a un consuntivo dove compariranno tutte le voci di lavorazione ed i loro prezzi.
Mi è stato chiesto più volte come comportarsi in occasione di fatture di acconto e di saldo. Non ci sono particolari regole, è però importante che tutto risulti chiaro. Una modalità che mi pare abbastanza comoda sia per chi redige la fattura che per chi dovrà esaminarla in caso di controlli è emettere dapprima una fattura di acconto, anche con indicazione generica (es. sostituzione di serramenti presso l’immobile in via….), e poi una fattura di saldo, in cui si riporteranno in modo preciso tutti i lavori eseguiti (ad esempio per i serramenti si metterà quanti sono e che caratteristiche hanno) dalla quale si dedurrà il precedente acconto, facendo specifico riferimento alla fattura ad esso relativo.
C’è poi la questione relativa a più lavori eseguiti dalla medesima ditta, ma di cui solo una parte può beneficiare delle detrazioni fiscali. È allora utile emettere fatture differenziate: una con le voci di opere non detraibili, una con le voci che possono beneficiare della detrazione per le ristrutturazioni edilizie e una per le voci che possono beneficiare della detrazione sul risparmio energetico. Questo argomento è stato approfondito in un precedente articolo, di cui consiglio la lettura.