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Dal volo cancellato ai bagagli smarriti, il vademecum per affrontare i disservizi in vacanza

Ultimo Aggiornamento: 16/07/2023 12:46
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16/07/2023 12:41

13 Luglio 2023 Viaggi

Dal volo cancellato ai bagagli smarriti, il vademecum per affrontare i disservizi in vacanza
Un pacchetto vacanza può aumentare di prezzo? Che fare in caso di valigia smarrita? Quali diritti per il passeggero in caso di volo in ritardo o cancellato? E se è per sciopero aereo? I suggerimenti dello Sportello del Turista di Confconsumatori e di ItaliaRimborso per affrontare i disservizi legati ai viaggi

di Erika Riggi www.iodonna.it/lifestyle/viaggi/2023/07/13/dal-volo-cancellato-ai-bagagli-smarriti-sportello-turista-confconsumatori-disservizi-viaggio/?utm_source=pocket-ne...

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16/07/2023 12:43

Il volo cancellato e la compagnia che rifiuta il rimborso per “circostanze eccezionali”. Il pacchetto vacanza che, improvvisamente, aumenta di prezzo. L’overbooking senza spiegazioni né risarcimenti. Sono tanti i disservizi a cui si può andare incontro in vacanza. Imprevisti difficili da affrontare per chi, bagaglio in mano e magari già diverse ore di viaggio sulle spalle, si ritrova solo davanti al disagio e senza sapere come muoversi.

L’assistenza contro i disservizi in viaggio

Per supportare chi viaggia, per il diciottesimo anno Confconsumatori apre il suo Sportello del Turista. Un presidio a tutela dei viaggiatori, attivo a livello nazionale per tutta l’estate. Sarà possibile ricevere informazioni, consulenza e assistenza al telefono, online e anche in presenza – nelle ormai tradizionali sedi situate tra le province di Catania, Messina e Ragusa.

Nel caso di disservizi aerei, legati ad un volo cancellato o ad un bagaglio smarrito, per esempio, ci si può affidare anche, gratuitamente, alla claim company ItaliaRimborso (grazie a un algoritmo brevettato, è in grado di prevalutare il disservizio, determinando la responsabilità del vettore aereo).

Ecco allora un piccolo vademecum per non farsi trovare impreparati.

Pacchetti turistici

Il consumatore ha diritto al risarcimento del danno, anche da “vacanza rovinata”, e/o riduzione del prezzo. In caso di mancato o inesatto adempimento da parte dell’organizzatore (tour operator o agenzia di viaggi) o del venditore (agenzia di viaggi, anche on–line). Si ricorda che per pacchetto turistico si intendono le vacanze  che comprendono almeno due dei seguenti elementi. a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (visite ed escursioni).

Aumento dei prezzi illeggitimi

Potrebbero verificarsi richieste illegittime di integrazione del prezzo pagato al momento dell’acquisto del pacchetto. Il Codice del Turismo prevede che i prezzi possano essere aumentati soltanto se il contratto lo prevede espressamente, diversamente vanno contestate.

Un aumento di prezzo è possibile solo se comunicato almeno 20 giorni prima della partenza. È possibile esclusivamente in conseguenza di modifiche riguardanti questi argomenti. a) il prezzo del trasporto di passeggeri in funzione del costo del carburante o di altre fonti di energia. b) il livello di tasse o diritti sui servizi turistici inclusi nel contratto imposti da terzi non direttamente coinvolti nell’esecuzione del pacchetto, comprese le tasse di atterraggio, di sbarco e d’imbarco nei porti e negli aeroporti. c) i tassi di cambio pertinenti al pacchetto.


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16/07/2023 12:44


Diritto di recesso dal pacchetto turistico


Infine, se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso o penalità. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al turista un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.


Se il pacchetto sostitutivo è di qualità o costo inferiore, il viaggiatore, se accetta, ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. In ogni caso il consumatore non è obbligato ad accettare le soluzioni proposte. Se decide di recedere, l’organizzatore gli deve rimborsare tutte le somme corrisposte senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso.


L’aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore. Unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo. Attenzione ad alcuni particolari: la comunicazione deve contenere le modifiche proposte e la loro incidenza sul prezzo del pacchetto. L’indicazione di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione. Le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il suddetto periodo. L’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.



Recesso dai contratti di acquisto online


Esiste un termine, poco conosciuto dai consumatori, entro il quale si può recedere dai contratti di acquisto online dei pacchetti turistici (che sono contratti a distanza negoziati al di fuori dei locali commerciali). Ed è 5 giorni: entro 5 giorni dalla data della conclusione del contratto. O dalla data in cui ricevono le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari, se successiva.


Bisogna prestare massima attenzione perché si tratta di un termine più breve previsto espressamente dal Codice del Turismo rispetto a quello di 14 previsto dal Codice del Consumo per i contratti a distanza. Il consumatore, se rispetta il termine, non deve motivare la propria scelta. Se dopo l’acquisto ci si accorge di aver pagato un prezzo troppo alto o se la vacanza non è coerente con le proprie esigenze, si può dunque tranquillamente recedere.


Voli, tra cancellazioni e ritardi


Spesso le compagnie tentano di sottrarsi agli obblighi previsti dal Regolamento Comunitario n. 261/2004, invocando presunte circostanze eccezionali, senza peraltro indicarle. Bisogna invece insistere nelle richieste di compensazione pecuniaria, rimborso, risarcimento e riprotezione: diritti irrinunciabili dei passeggeri.


Anche perché in alcuni casi cancellazioni e ritardi appaiono “programmati”: le prime avvengono con due settimane di anticipo, i ritardi si attestano tra le due e le tre ore.


In caso di volo cancellato, la compagnia ha l’obbligo di offrire al passeggero la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto o la riprotezione con altro volo. Spettano in ogni caso l’assistenza e la compensazione pecuniaria che, in base alla tratta, può essere di 250, 400 o 600 euro.


Ancora, in caso di ritardo, sono previsti rimborsi e risarcimenti in base alle ore perse. Per i ritardi prolungati, pari o superiori alle tre ore, al passeggero spetta, oltre l’assistenza, la compensazione pecuniaria nella stessa misura della cancellazione.


In caso di overbooking, quando cioè il numero di passeggeri supera i posti disponibili, al passeggero spettano gli stessi diritti previsti in caso di cancellazione.


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16/07/2023 12:46


Sciopero aereo (come quello del 15 luglio)


Ci sono poi i casi degli scioperi aerei, come quello del 15 luglio: secondo una stima di ItaliaRimborso, oltre 270mila i viaggiatori italiani potrebbero subire un disservizio. L’Enac ha diffuso l’elenco dei voli garantiti, che riguardano i movimenti aerei da e per l’Italia.


I vettori aerei dovrebbero fornire assistenza per i voli cancellati, proponendo un volo alternativo al passeggero, così come previsto dal Regolamento Comunitario 261/2004. Ma in caso di sciopero aereo del comparto aereo nazionale, al passeggero non spetta la compensazione pecuniaria, prevista dal Regolamento Comunitario 261/2004, che oscilla da 250 a 600 euro. Ma solo ed esclusivamente il rimborso delle spese per raggiungere la meta, se queste comprovate da scontrini e/o fatture.


Se non viene protetto dal vettore aereo, il viaggiatore può cioè comprare a proprie spese un nuovo volo alternativo, anche con una compagnia aerea diversa rispetto a quella inizialmente scelta. E chiedere che gli vengano rimborsate, così come le spese per qualsiasi altro mezzo di trasporto utilizzato per giungere alla destinazione inizialmente programmata, eventuali notti in hotel in più e pasti nei giorni in cui è stato provocato il disservizio aereo.


Come spiega Felice D’Angelo, ceo di ItaliaRimborso, «Bisogna in quel caso avviare un reclamo di rimborso spese, rivolgendosi direttamente al vettore aereo o ad una claim company».


Bagagli


La richiesta di risarcimento per distruzione, danneggiamento, smarrimento o ritardata consegna del bagaglio? Deve essere inoltrata entro 7 giorni in caso di danneggiamento ed entro 21 giorni per la ritardata consegna. Nell’immediatezza la constatazione dell’evento deve essere effettuata presso l’Ufficio Lost and Found dell’aeroporto di arrivo compilando il modulo PIR e prima di lasciare l’aera aeroportuale.


In treno, auto, nave


In caso di ritardi e disservizi per viaggi in treno è possibile chiedere il risarcimento in virtù del Codice del Consumo e del Regolamento Comunitario n. 1371/2007. Ancora, in autostrada, l’automobilista ha diritto di richiedere alla società competente un risarcimento in caso di a) Danni causati da insidia e trabocchetto per la presenza di oggetti sulla carreggiata o per cavi pendenti in galleria. b) Dalla presenza sulla carreggiata di liquido oleoso o similare. c) O da tempi di percorrenza superiori rispetto al normale, come ritardi o soste prolungate.
In nave la normativa di riferimento è il Regolamento UE n. 1177/2010, che prevede tutele in caso di ritardi e cancellazioni. Oltre al risarcimento danni.

Come contattare lo Sportello del Turista

Il nuovo indirizzo email dello Sportello del Turista è sportelloturista@confconsumatori.it. Per assistenza telefonica o in presenza si possono contattare gli uffici di Catania (Viale della Libertà n. 221), tel 095.7049705 (durante gli orari di apertura) e 340.7289212, Giarre (CT) (Via N. Tommaseo n. 121) 095.932573, confconsumatorigiarre@hotmail.it. Messina (Via Antonio Salandra n. 19, piano terra) 351.8647740. Taormina (ME) (Via Bastione n. 6) 329.3115995, confconsumatori.taormina@gmail.com. Ragusa (Via Dante n. 9) 348.0521494,  confconsumatorirg@alice.it.

 

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