Diritto di recesso dal pacchetto turistico
Infine, se l’aumento di prezzo eccede l’8% del prezzo complessivo del pacchetto, il viaggiatore può accettare la modifica proposta oppure recedere dal contratto senza corrispondere spese di recesso o penalità. In caso di recesso, l’organizzatore può offrire al turista un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore.
Se il pacchetto sostitutivo è di qualità o costo inferiore, il viaggiatore, se accetta, ha diritto a un’adeguata riduzione del prezzo. In ogni caso il consumatore non è obbligato ad accettare le soluzioni proposte. Se decide di recedere, l’organizzatore gli deve rimborsare tutte le somme corrisposte senza ingiustificato ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dal recesso.
L’aumento di prezzo è possibile solo previa comunicazione chiara e precisa su supporto durevole da parte dell’organizzatore al viaggiatore. Unitamente alla giustificazione di tale aumento e alle modalità di calcolo. Attenzione ad alcuni particolari: la comunicazione deve contenere le modifiche proposte e la loro incidenza sul prezzo del pacchetto. L’indicazione di un periodo ragionevole entro il quale il viaggiatore è tenuto a informare l’organizzatore della sua decisione. Le conseguenze della mancata risposta del viaggiatore entro il suddetto periodo. L’eventuale pacchetto sostitutivo offerto e il relativo prezzo.
Recesso dai contratti di acquisto online
Esiste un termine, poco conosciuto dai consumatori, entro il quale si può recedere dai contratti di acquisto online dei pacchetti turistici (che sono contratti a distanza negoziati al di fuori dei locali commerciali). Ed è 5 giorni: entro 5 giorni dalla data della conclusione del contratto. O dalla data in cui ricevono le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari, se successiva.
Bisogna prestare massima attenzione perché si tratta di un termine più breve previsto espressamente dal Codice del Turismo rispetto a quello di 14 previsto dal Codice del Consumo per i contratti a distanza. Il consumatore, se rispetta il termine, non deve motivare la propria scelta. Se dopo l’acquisto ci si accorge di aver pagato un prezzo troppo alto o se la vacanza non è coerente con le proprie esigenze, si può dunque tranquillamente recedere.
Voli, tra cancellazioni e ritardi
Spesso le compagnie tentano di sottrarsi agli obblighi previsti dal Regolamento Comunitario n. 261/2004, invocando presunte circostanze eccezionali, senza peraltro indicarle. Bisogna invece insistere nelle richieste di compensazione pecuniaria, rimborso, risarcimento e riprotezione: diritti irrinunciabili dei passeggeri.
Anche perché in alcuni casi cancellazioni e ritardi appaiono “programmati”: le prime avvengono con due settimane di anticipo, i ritardi si attestano tra le due e le tre ore.
In caso di volo cancellato, la compagnia ha l’obbligo di offrire al passeggero la possibilità di scegliere tra il rimborso del biglietto o la riprotezione con altro volo. Spettano in ogni caso l’assistenza e la compensazione pecuniaria che, in base alla tratta, può essere di 250, 400 o 600 euro.
Ancora, in caso di ritardo, sono previsti rimborsi e risarcimenti in base alle ore perse. Per i ritardi prolungati, pari o superiori alle tre ore, al passeggero spetta, oltre l’assistenza, la compensazione pecuniaria nella stessa misura della cancellazione.
In caso di overbooking, quando cioè il numero di passeggeri supera i posti disponibili, al passeggero spettano gli stessi diritti previsti in caso di cancellazione.