LIBERALIZZAZIONI - LA BOZZA DEL DECRETO LEGGE
Norme generali sulle liberalizzazioni
e tutela dei consumatori
Art 1 (Liberalizzazioni delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese)
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono abrogate le norme che prevedono limiti numerici, autorizzazioni, licenze, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati per l’avvio di un’attività economica a far data dal 30 ottobre 2012, con esclusione delle norme che disciplinano il servizio taxi e i servizi professionali che sono regolati dai seguenti articoli… (indicarli) 2. Per l’avvio delle attività per le quali sono stati soppressi, ai sensi del comma 1, i limiti numerici e i preventivi atti di assenso dell’amministrazione, si applica quanto previsto dal comma 6 dell’art. 34 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Al fine di garantire lo sviluppo della concorrenza e la libertà di iniziativa economica privata, il mantenimento di un regime amministrativo volto a subordinare l’avvio di un’attività economica al previo rilascio di licenza, autorizzazione, nulla osta o preventivi atti di assenso dell’amministrazione comunque denominati, deve essere giustificato sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità. I requisiti soggettivi e oggettivi per l’esercizio di un’attività economica devono essere individuati sulla base dell’esistenza di un interesse generale, costituzionalmente rilevante e compatibile con l’ordinamento comunitario, nel rispetto del principio di proporzionalità.
4. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più regolamenti, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, allo scopo di individuare quelle attività per le quali permane l’atto preventivo di assenso dell’amministrazione, nel rispetto della norma generale di cui al comma 3 e in deroga a quanto stabilito dal comma 1. Con uno o più regolamenti adottati secondo la procedura di cui al periodo precedente, sono disciplinati, nel rispetto dei principi di cui al comma 3, i requisiti per l’esercizio delle attività economiche, i termini e le modalità per l’esercizio dei poteri di controllo dell’amministrazione. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato rende parere obbligatorio, nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione degli schemi di regolamento, in merito al rispetto del principio di proporzionalità. In mancanza del parere nel termine, lo stesso si intende rilasciato positivamente. 5. Sono escluse dall’ambito di applicazione del presente articolo, i servizi finanziari come definiti dall’articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e i servizi di comunicazione come definiti dall’art. 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) e le attività sottoposte a regolazione e vigilanza di apposita autorità indipendente.
6. Le Regioni adeguano la propria normativa ai principi stabiliti dal presente articolo.
Art. 2 (Libertà di praticare sconti)
1. Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, gli articoli 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e gli art. 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio, in qualunque settore merceologico, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti, saldi o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l’entità delle riduzioni.
2. Sono abrogate le norme vigenti che stabiliscono obblighi preventivi di comunicazione all’amministrazione, poteri amministrativi o limiti di qualunque tipo inerenti alle facoltà disciplinate dal primo comma. 3. Sono altresì abrogati l’articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l’articolo 3, comma 1, lettera f), limitatamente alle parole da “tranne” a “prodotti”, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, e comunque ogni altra disposizione incompatibile con quanto stabilito ai commi 1 e 2.
Art. 3 (Sviluppo delle imprese e flessibilità sul lavoro)
Dopo il comma 1 dell’art. 18 della legge 20 maggio del 1970, n.300, è aggiunto il seguente: “1 bis. In caso di incorporazione o di fusione di due o più imprese che occupano alle proprie dipendenze alla data del 31 gennaio 2012 un numero di prestatori d’opera pari o inferiore a quindici, il numero di prestatori d’opera di cui al comma precedente è elevato a cinquanta”
Art. 4 (Norme a tutela e promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali e a tutela dei consumatori)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, viene individuato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche nell’ambito dei dipartimenti esistenti, un ufficio che svolge le funzioni di tutela e di promozione della concorrenza nelle Regioni e negli enti locali e di tutela dei consumatori.
2. La struttura individuata ai sensi del comma 1 del presente articolo svolge, in particolare, le seguenti funzioni: a) Monitora la normativa regionale e locale e individua, anche su segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, le disposizioni contrastanti con la tutela o la promozione della concorrenza; b) Assegna all’ente interessato un congruo termine per rimuovere i limiti alla concorrenza; c) Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera b), propone al Presidente del Consiglio di sottoporre al Consiglio dei Ministri l’esercizio dei poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131. d) Supporta gli enti locali nel monitoraggio e nelle procedure di dismissione delle loro partecipazioni societarie nei servizi pubblici locali; e) Ha il potere di proposta di cui all’articolo … del presente … (privatizzazioni); f) Svolge le funzioni di cui all’articolo … del presente … (clausole vessatorie). 3. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, l’ufficio individuato ai sensi del comma 1 del presente articolo, tramite funzionari appositamente autorizzati, può formulare richieste di informazioni a privati e enti pubblici. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a collaborare con l’ufficio individuato ai sensi del comma 1 del presene articolo. Con regolamento adottato, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i poteri e le procedure istruttorie, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti, la verbalizzazione e la maggiore speditezza possibile dell’intervento amministrativo; sono inoltre disciplinati i rapporti tra la struttura e le altre amministrazioni pubbliche.
4. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce anche l’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio individuato ai sensi del medesimo comma.
5. I componenti, funzionari e i dipendenti dell’ufficio individuato ai sensi del comma 1 del presente articolo non godono di emolumenti aggiuntivi o di gettoni di presenza comunque denominati, operano con autonomia di giudizio, rispondono per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni solo per dolo o colpa grave.
CAPO II TUTELA DEI CONSUMATORI
Art. 5(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie)
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 dopo l’articolo 37 è aggiunto il seguente “Art 37 bis (Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie) 1. L’ufficio individuato ai sensi dell’articolo … , comma 1, del presente … è competente ad accertare, d’ufficio o su denuncia dei consumatori interessati, la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietà della clausola è diffuso mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione all’esigenza di informare compiutamente i consumatori.
3. Le imprese interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l’ufficio di cui al comma 1 in merito alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello, non possono essere successivamente valutate dall’ufficio di cui al comma 1 per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilità dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell’ufficio di cui al comma 1, adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.
Art. 6 (Estensione del campo di applicazione delle azioni di classe)
All’articolo 140 – bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni: a) – al comma 2 lett. a) la parola “identica” è sostituita dalla parola “omogenea”; - Il comma 2 lett. b) è così sostituito: “b) i diritti spettanti ai consumatori finali di un prodotto o servizio nei confronti del relativo produttore, anche a prescindere da un diretto rapporto contrattuale; - Al comma 2 lett. c) è soppressa la parola “identici”. b) – al comma 3 le parole “senza ministero del difensore” sono sostituite dalle seguenti “anche senza il ministero del difensore”. - Al comma 3, terzo periodo, le parole “contenente,oltre all’elezione di domicilio, l’indicazione degli elementi costitutivi del diritto fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore” sono sostituite dalle seguenti “allegante l’omogeneità della fattispecie ed il rinvio agli elementi costitutivi del diritto fatti valere nell’atto introduttivo dall’attore principale, è depositato in cancelleria, anche tramite l’attore”. - Al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “L’adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni”. c) – il comma 6 primo periodo è così sostituito “All’esito della prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull’ammissibilità della domanda, ferma restando l’ammissibilità delle posizioni identiche, ma può sospendere il giudizio quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un giudizio davanti al giudice amministrativo”; - Al comma 6, secondo periodo le parole “quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interesse” sono soppresse e le parole “l’identità dei diritti individuali” sono sostituite dalle seguenti “l’omogeneità dei diritti” d) Al comma 7, secondo periodo, è sostituito dal presente “sul reclamo la corte d’appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro e non oltre quaranta giorni dal deposito del ricorso”. e) Al comma 9, lettera a) la parola “individuali” è sostituita dalla seguente “omogenei”. f) Al comma 12 dopo le parole “dette somme.” sono aggiunte le seguenti “In quest’ultimo caso il giudice assegna alle parti un termine di novanta giorni per addivenire ad una conciliazione sulla liquidazione del danno. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. Scaduto il termine, il giudice liquida le somme dovute ai singoli aderenti”.
CAPO III SERVIZI PROFESSIONALI
Art. 7 (Disposizioni sulle tariffe professionali)
1. Sono abrogate tutte le tariffe professionali, sia minime sia massime, comprese quelle di cui al capo V, titolo III, legge 16 febbraio 1913, n. 89.
2. Al primo comma dell’articolo 2233 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni: a) Le parole “le tariffe o” sono soppresse; b) Le parole “sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene.” sono sostituite dalle seguenti “secondo equità.”.
3. Al primo comma dell’articolo 636 del codice di procedura civile, le parole da “e corredata da “ fino a “in base a tariffe obbligatorie” sono abrogate.
4. Alla legge 16 febbraio 1913, n. 89 sono apportate le seguenti modificazioni: a) Il comma 2 dell’articolo 74 è soppresso; b) All’articolo 79: la parola “379” è sostituita dalla parola “636”; le parole da “al pretore” fino a “competenza per valore” sono sostituite dalle seguenti: “al giudice competente che decide ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile”; l’ultimo periodo è soppresso.
Art. 8 (Obbligo di comunicazione del preventivo)
1. Tutti i professionisti concordano in forma scritta con il cliente il preventivo per la prestazione richiesta. La redazione del preventivo è un obbligo deontologico e costituisce illecito disciplinare.
2. Nell’atto di determinazione del preventivo il professionista ha l’obbligo di indicare l’esistenza di una copertura assicurativa, se stipulata, per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale, la sua durata e il suo massimale.
3. Il presente articolo non si applica all’esercizio delle professioni reso nell’ambito del servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione con lo stesso.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente … i codici deontologici si adeguano alle previsioni del presente articolo.
Art. 9 (Accesso dei giovani all’esercizio delle professioni)
1. All’articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, dopo il comma 3, è inserito il seguente: “ 3 bis. Le università possono prevedere nei rispettivi statuti e regolamenti che il tirocinio ovvero la pratica, finalizzati all’iscrizione negli albi professionali, siano svolti nell’ultimo biennio di studi per il conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale; il tirocinio ovvero la pratica così svolti sono equiparati a ogni effetto di legge a quelli previsti nelle singole leggi professionali per l’iscrizione negli albi. Sono esclusi dalla presente disposizione i tirocini per l’esercizio delle professioni mediche o sanitarie. Resta ferma la durata massima dei tirocini prevista dall’articolo 33, comma 2 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
Art. 10 (Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi)
1. All’articolo 39, comma 7, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: “le piccole e medie imprese socie” inserire le parole: “e i liberi professionisti soci”.
Segue - Articoli dal 11 al 28
Fonte: Corriere della Sera 12 gennaio 2012 | 18:03
Non condivido le tue idee, ma darei la vita per vederti sperculeggiare quando le esporrai.