Cassazione: ragazzate isolate non vanno punite
Sono frutto di superficialità adolescenziale
Bocciato il ricorso della Procura di Potenza che si era opposta alla decisione del gup di non procedere, 'per irrilevanza del fatto', nei confronti di un 16enne che, armato di coltello, squarciò le ruote di alcune auto
ROMA - Nessuna punizione per le 'ragazzate', se sono episodi sporadici. Lo rileva la Cassazione secondo la quale le bravate sporadiche sono il "frutto della superficialità adolescenziale" e non vanno punite perché non possono essere trattate alla stregua di azioni che "destano particolare allarme sociale". Con questa motivazione, la Seconda sezione penale ha bocciato il ricorso della Procura di Potenza che si era opposta alla dichiarazione di "non luogo a procedere per irrilevanza del fatto" pronunciata dal gup presso il Tribunale per i minorenni di Potenza, nel maggio 2009, nei confronti di un ragazzo potentino, all'epoca dei fatti 16enne, che era uscito con un coltello di 15 centimetri e si era messo a bucare le ruote di una macchina parcheggiata sulla pubblica via.
Secondo l'accusa, la condotta del ragazzo "non poteva dirsi irrilevante" e quindi non doveva restare impunita. Piazza Cavour - sentenza 32692 - ha bocciato il ricorso della Procura e ha evidenziato che la decisione di non luogo a procedere è "corretta e immune da vizi di legittimità". Infatti, scrive la Suprema Corte, "il fatto, valutato nella sua globalità, deve ritenersi una vera e propria ragazzata, frutto di superficialità adolescenziale".
Che le cose stiano in questo modo, dice ancora la Cassazione, è confermato dalla circostanza che il ragazzo, che non era mai stato segnalato, "aveva appena compiuto sedici anni, ed il reato commesso in sé non pare che abbia provocato un particolare allarme sociale". Giusto, dunque, non punire la 'ragazzata', "fatto di lieve entità".
Più in generale, i giudici ricordano che le bravate che vanno 'graziate' devono avere come requisiti "la tenuità del fatto" e "il comportamento occasionale del minore". Inoltre, si deve tenere conto del fatto che la finalità del processo penale minorile è "improntata più al recupero della devianza minorile che alla repressione" e quindi va evitato "l'ulteriore corso del procedimento che pregiudichi le esigenze educative del minorenne".
Fonte:
Repubblica