Stretta legislativa in vista, e Di Pietro rimpiange la legge Reale
Gli scontri del 15 ottobre a Roma sono stati pesantissimi, ed in buona misura inattesi ed assurdi.
Le reazioni sono di unanime condanna e di preoccupazione, sia a destra che a sinistra, se vogliamo trascurare le solite frange di strumentalizzatori.
MARONI, ANNUNCERO 'NUOVE MISURE LEGISLATIVE
Il ministro dell'Interno
Roberto Maroni domani in Senato annuncerà una proposta per "nuove misure legislative, che possano consentire alle forze dell'ordine di prevenire più efficacemente le violenze come quelle di sabato". Lo ha riferito lo stesso Maroni ai giornalisti. "Domani riferirò in Senato -ha spiegato
Maroni arrivando a un incontro istituzionale in Assolombarda - è devo dire che per una volta sono d'accordo, con l'onorevole
Antonio Di Pietro, che ha detto che servono nuove norme per prevenire, una legge
Reale Bis: esattamente quello che voglio dire domani". Il ministro dell'Interno non ha infine voluto rispondere a una domanda sulle polemiche per la sua assenza da Roma sabato durante gli scontri.
DI PIETRO: SI TORNI ALLA LEGGE REALE
''Si deve tornare alla
Legge Reale. Anzi bisogna fare la '
legge Reale 2', alias Di Pietro, contro atti criminali come quelli di Roma. Si devono prevedere arresti e fermi obbligatori e riti direttissimi con pene esemplari''. E' quanto propone il leader Idv
Antonio Di Pietro per fronteggiare una ''situazione d'emergenza come l'attuale''.
ANSA
_________________________________
Ma cosa diceva la legge Reale?
Intanto ricordiamo che con questo nome ci si riferisce alla legge 22 maggio 1975, n. 152, promulgata nel pieno degli anni di piombo del terrorismo, e prende il nome dall'allora Ministro della Giustizia, del partito repubblicano.
I punti principali della legge erano:
Art. 3, consentiva alle forze di polizia un fermo preventivo anche in assenza di flagranza di 96 ore (48+48) ore entro le quali andava emesso un decreto di convalida da parte dell'autorità giudiziaria.
Art. 4, le forze dell'ordine possono procedere non solo all'identificazione, ma anche alla perquisizione sul posto, sia delle persone che dei mezzi da esse utilizzati
Art. 5 vieta di prendere parte a manifestazioni pubbliche con caschi protettivi o con il volto del tutto o in parte coperto
Art. 14, consentiva alle forze dell'ordine di usare legittimamente le armi non solo "quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all'autorità" (precedente normativa), ma anche per impedire la consumazione dei delitti di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, disastro ferroviario, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona
Inoltre irrigidiva le norme contro la ricostruzione del partito fascita, ed inaspriva le pene in vari casi di associazione ed organizzazione a delinquere.
Successivamente l'art. 3 è stato superato dal nuovo Codice di procedura Penale, e l'art. 5 è stato di fatto abolito (Legge 8 agosto 1977, n. 533).
Pur modificata, la legge Reale in realtà non è mai stata cancellata, fu indetto nel '78 un referendum a tale scopo, ma ebbe esito negativo.