Calciopoli: L'altro punto di vista...ovvero quello della Juventus!

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H@ndsome M@n
00sabato 14 ottobre 2006 10:33
Questo e' il testo originale del ricorso che la Juventus voleva inizialmente presentare al TAR.

Per una piu' completa conoscenza del tema e' consigliabile leggerlo...specialmente a chi parla solo per partito preso senza conoscere la realta' dei fatti.


Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma

RICORSO
Della JUVENTUS FOOTBALL CLUB , società per azioni corrente in Torino, Corso Galileo Ferrarsi n. 32, cod. fisc. 00470470014, in persona del suo presidente e legale rappresentante dott. Giovanni Cobolli Gigli, rappresentata e difesa, tanto congiuntamente quanto disgiuntamente, per delega a margine del presente atto, dall'ALA. Riccardo Montanaro del Foro di Torino e dagli Avv.ti Paolo Vaiano e Prof. Stefano Vinti del Foro di Roma, con domicilio eletto presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Via Emilia 88, (tel. 06 4200741, fax 06 42007440, e-mail studio@vintieassociati.com)

Contro
- la F.I.G.C. - FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore
- la LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI A e B, con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore
e nei confronti
- del C.O.N.I. - COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO - CON SEDE IN Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- del FOOTBALL CLUB MESSINA PELORO S.r.l., con sede in Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- del FOOTBALL CLUB INTERNAZIONALE S.p.A. con sede in Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Per l'annullamento previ provvedimenti cautelari
- della decisione della Corte Federale della F.I.G.C. di cui al dispositivo in data 25 luglio 2006 e al Comunicato Ufficiale n. 2/ Cf in data 4 agosto 2006, che ha inflitto sanzioni disciplinari alla Juventus F.C., sostanzialmente disattendendo le richieste della Società rispetto alla decisione di primo grado della C.A.F.;
- della precedente decisione della Commissione di Appello Federale - C.A.F. - in data 14 luglio 2006, che ha inflitto sanzioni disciplinari alla Juventus F.C.;
di tutti gli atti presupposti e conseguenti, tra cui in specie;
- il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. in data 15 giugno 2006, con cui sono stati abbreviati i termini delle procedure per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo, ed è stata determinata la competenza a decidere il procedimento disciplinare della C.A.F., in primo grado e della, Corte Federale, in grado d'appello;
- Il Comunicato Ufficiale del Commissariato- Straordinario della F.I.G.C. N.14 in data 16 giugno 2006 con cui è stato nominato il prof. Cesare Ruperto come Primo Presidente della Commissione d'Appello Federale;
- il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n.15 in data 16 giugno 2006, con cui sono stati nominati sei nuovi membri della Commissione di Appello Federale
- di tutti i provvedimenti connessi e conseguenti della F.I.G.C., ed eventualmente della Lega Nazionale Professionisti, di data ed estremi non noti, relativi tra l'altro a: assegnazione del titolo di Campione d'Italia per l'anno 2005-2006; - formazione dell'elenco delle squadre italiane partecipanti alle competizioni europee UEFA per l'anno 2006-2007; formazione dell'elenco delle squadre partecipanti al Campionato nazionale di calcio di Serie A 2006-2007;
nonché, ove dovesse occorrere, degli art. 1,2,6 e 18 del Codice di Giustizia Sportiva della
F.I.G.C. nelle parti che verranno individuate nel testo del ricorso.

e per la declaratoria

Del diritto della Juventus F.C. alla iscrizione e alla partecipazione al Campionato nazionale di Serie A per l'anno 2006-2007;
- del diritto della Juventus F.C. al risarcimento dei danni patiti e patiendi a seguito ed in conseguenza dei provvedimenti impugnati.

FATTO

La Juventus Football Club è una delle più importanti Società del calcio professionistico nazionale ed internazionale.
E' stata fondata nel 1897 e da quel momento non ha mai mancato la partecipazione al massimo Campionato nazionale del calcio (la serie A).
Nel corso di questi oltre cento annicdi attività sportiva, la Juventus ha raccolto il maggior numero di successi nel Campionato nazionale, conquistando 29 "Scudetti", oltre a 9 "Coppe Italia"; in entrambe le competizioni si tratta di un risultato non conseguito da alcuna altra squadra.
In campo internazionale, la Juventus ha ottenuto importanti e prestigiose vittorie, divenendo la prima squadra di calcio europea a conquistare la vittoria in tutte e tre le competizioni ufficiali UEFA ("Coppa dei Campioni" - ora denominata "Champions League" - "Coppa delle Coppe", "Coppa UEFA").
Le vittorie principali ottenute in ambito internazionale sono:
- 2 "Coppe Intercontinentali" FIFA (che rappresentano il campionato mondiale per squadre in clubs).
- 2 "Coppe dei Campioni"
- 3 "Coppe UEFA"
- 1 "Coppa delle Coppe"
- 2 "Supercoppe Europee"
La Juventus ha svolto e svolge una importante attività di formazione di giovani calciatori, nelle proprie squadre che partecipano a tutte le competizioni nazionali di categoria; nell'annata 2005-2006, le squadre giovanili della Juventus hanno vinto le principali competizioni nazionali di categoria ("Primavera" e "Allievi nazionali"); nel totale, il numero di giocatori che la Juventus forma sul piano sportivo nelle proprie varie squadre assomma a circa 450 elementi.
Nell'anno 2005-2006, la Juventus ha vinto con largo margine il campionato nazionale di serie A, conquistando il 29° scudetto.
La Juventus ha sempre dato un importante contributo -alla attività delle squadre nazionali di calcio; si consideri che nella recente vittoriosa finale del Campionato Mondiale di Calcio 2006 in Germania la Juventus era presente con ben cinque calciatori, nella Nazionale Italiana Campione del Mondo e tre giocatori nella Nazionale francese seconda classificata; rappresentando senza dubbio la squadra maggiormente rappresentata al più alto livello nella massima competizione calcistica nazionale.
Da alcuni anni, la Società è stata quotata alla Borsa Italiana, ed ammessa al segmento della Borsa denominato "Star", che raggruppa le Società di minori dimensioni, ma di particolare affidabilità, sulla base di una serie di indici e criteri. Nello scorso mese di maggio 2006, la Juventus si è trovata coinvolta in una indagine sportiva per presunti comportamenti contrari alle regole dell'ordinamento calcistico, da parte di un rilevante numero di soggetti, tra cui il proprio Amministratore delegato, Dott. Antonio Giraudo, e il Direttore generale, Luciano Moggi.
La Società ha ritenuto di rimarcare immediatamente la propria estraneità a qualunque ipotesi di illecito sportivo, rinnovando rapidamente i propri vertici e dotandosi di un "Codice etico" e di nuove regole per il controllo interno, conformi al Codice di autoregolamentazione delle Società
quotate.
1- La vicenda disciplinare cui si è fatto cenno è quella che è stata oggetto delle pronunce della Commissione di appello federale in data 14 luglio 2006 e della Corte Federale in data 25 luglio 2005.
Come è noto, la Corte Federale ha pronunciato una decisione con la quale ha determinato la "sanzione a carico della società Juventus, con riferimento alla stagione sportiva 2006/2007 nella penalizzazione di 17 punti in classifica, nella squalifica in 3 giornate di campionato del campo di gara, nell'ammenda di 120.000 euro, ferme restando le altre sanzioni già irrogate nella decisione impugnata (quella della C.A.F. in data 14 luglio 2006) per le stagioni sportive 2004/2005 e 2005/2006".
La C.A.F. aveva così precisato le sanzioni a carico della soc. Juventus: "retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato 2005/2006; penalizzazione di 30 punti in classifica nella stagione 2006/2007, revoca dell'assegnazione del titolo di campione d’Italia 2004/2005; non assegnazione del titolo di campione d’Italia 2005/2006, ammenda di euro 80.000"
In sostanza la Corte Federale si è limitata a ridurre a 17 la penalità di punti in classifica da scontare nel prossimo campionato ed ha, invece, aggravato pesantemente la sanzione complessiva, aumentando della metà la sanzione dell'ammenda ed aggiungendo la squalifica del campo per tre giornate.
Si tratta di sanzioni multiple, gravissime e non giustificate dalla situazione di fatto come infra precisata, che hanno provocato e provocheranno danni ingenti alla Società ricorrente e che impongono l'immediata attivazione del presente ricorso avanti alla giustizia amministrativa, al fine di cercare di evitare almeno i più gravi danni, e nella specie la retrocessione in Serie B. Tale effetto è conseguibile solo per il tramite di un provvedimento cautelare da parte della giustizia amministrativa da assumersi con la massima urgenza, essendo ormai imminente l'avvio dei Campionati nazionali di Serie A e B e la pubblicazione dei relativi calendari.
- I fatti, così pesantemente sanzionati dalle decisioni sopra citate, sono, in sintesi, i seguenti:
A conclusione di una indagine sorta in seguito alla intercettazione di utenze telefoniche del
Moggi e di altre persone, la Procura della Repubblica di Torino richiese ed ottenne dal Gip un decreto di archiviazione, non ravvisando ipotesi di reato; ma ritenne opportuno trasmettere copia degli atti al Presidente della F.I.G.C. Ne derivò una attivazione dell'Ufficio indagini che ritenne, in, conclusione, di segnalare alla Procura federale i fatti, ravvisando la violazione dell'art. 1006 (si allega sub 1 e 2 la motivata richiesta della Procura della Repubblica di Torino ed il decreto di archiviazione del Gip presso il Tribunale di Torino).
Dal 2004 la Procura della repubblica di Napoli conduce una indagine che, partita da ipotesi di scommesse illegali nel mondo del calcio, si è estesa a dismisura raccogliendo ed utilizzando intercettazioni telefoniche disposte su tutte le utenze nella disponibilità dei signori Moggi Luciano, all'epoca direttore generale della soc. Juventus, e Giraudo Antonio, all'epoca amministratore delegato della stessa società.
Un primo rapporto dei CC di Roma, con la data del 19 aprile 2005, integralmente pubblicato sui giornali, riferì su migliaia di telefonate - peraltro di contenuto non diverso da quello delle telefonate raccolte a Torino - intercettate sulle utenze in uso al Moggi, e ciò indusse i CC di Roma a scrivere che le risultanze investigative avevano consentito di individuare "il sodalizio criminale facente capo a Moggi Luciano e dedito alla perpetrazione di una molteplicità di reati tutti finalizzati al raggiungimento di una posizione di assoluto dominio e controllo dell'intero sistema dello sport calcistico professionistico, inteso sia in termini di struttura istituzionale della F.I.G.C. che di struttura gestionale, finanziaria e soprattutto sportiva".
L'attività della Procura di Napoli proseguì (altri due furono i rapporti dei CC di Roma e altre migliaia le telefonate intercettate e trascritte); cosicché, a conclusione delle indagini, intervennero le contestazioni che sono allegate sub. 3.
Gli atti raccolti dalla Procura di Napoli furono trasferiti all'Ufficio indagini della F.I.G.C., che, all'esito di una brevissima attività diretta essenzialmente alla conferma degli atti raccolti dalla Autorità giudiziaria, ne seguì pedissequamente la impostazione, rilevando la esistenza di responsabilità di dirigenti di molte altre società Milan, Fiorentina, Lazio), di alcuni organi della Federazione (presidente e vice presidente) e di alcuni arbitri e designatori; per quanto riguarda Moggi e Giraudo la relazione conclusiva scrisse che "Giraudo e soprattutto Moggi sono apparsi come elementi fondanti di quell'associazione che tanto ha influito sul regolare andamento del campionato di calcio di serie A 2004/2005".
La Procura federale ha condiviso questo impianto accusatorio ed ha - con riferimento a Moggi e Giraudo - costruito (al capo 1) un illecito sportivo (art 6 CGS) che sarebbe realizzato dalla somma di comportamenti contrari alla deontologia sportiva (art. 1 CGS). A questa contestazione facevano seguito alcune contestazioni specifiche, relative allo svolgimento di quattro partite, due delle quali avrebbero presentato irregolarità tali da integrare un illecito sportivo (all. 4).
Già nella decisione della C.A.F. queste ipotesi specifiche di illecito sportivo sono venute meno: infatti, la C.A.F. ha ritenuto di ravvisare, in quegli episodi, soltanto la esistenza di comportamenti contrari a lealtà e correttezza.
Non solo: ma la decisione della C.A.F. ha anche escluso la esistenza di una qualsiasi associazione, mettendo in risalto la esistenza di plurimi centri di potere tra loro antagonisti, smentendo la ipotesi formulata dall'Ufficio indagini.
Nondimeno ha ritenuto condividendo l'impianto accusatorio formulato al capo 1 della Procura federale, che la pluralità di condotte poste in essere da Moggi e Giraudo, anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all'art. 1 c. 1 CGS, abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l'atto diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica".
La critica a questa affermazione, peraltro del tutto ovvia, consiste nell'osservare che non è il numero delle condotte che ne cambia la sostanza: e, se ogni singola condotta non realizza l'illecito sportivo, questo non può ritenersi realizzato anche se quelle stesse condotte vengono unitariamente considerate.
Ma vi è un secondo argomento che nega valore alla sopra riferita affermazione della decisione della C.A.F.
Essa, infatti, ha dovuto riconoscere che, per la realizzazione di un illecito sportivo, non è sufficiente una mera condotta finalizzata alla turbativa della gara, ma occorre una condotta idonea e causalmente adeguata; diversamente non si potrebbe più distinguere il comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità dall'illecito sportivo e si sanzionerebbe un'intenzione.
Il giudizio sull'idoneità ed adeguatezza causale delle condotte di Moggi e Girando è condizionato dalla partecipazione di rappresentanti della classe arbitrale, ai quali viene attribuito lo stesso illecito: infatti non può essere ritenuta idonea una condotta del Moggi che cade nel vuoto e non viene raccolta da chi potrebbe condividere prima e realizzare poi il risultato voluto.
Nel caso di specie i concorrenti appartenenti alla classe arbitrale non sono stati ritenuti responsabili di un illecito sportivo, ma di una generica infrazione all'art.1 CGS.
Va, infine, osservato che il vantaggio in classifica non si può distinguere dallo svolgimento o dal risultato delle gare (la posizione in classifica è frutto di numeri ed i numeri discendono dai risultati delle gare) che, come si è visto, non hanno mai rivelato presenza di illeciti.
Pertanto, anche per il capo 1 si tratta di mere violazioni dell'art. 1 CGS, così come per le restanti imputazioni.
3-A fronte di questo ridimensionamento del quadro accusatorio e di una circostanza della quale la prima decisione ha dato atto, scrivendo che "la Juventus ha tenuto un comportamento processuale apprezzabile, perché improntato a lealtà e correttezza, ha dimostrato inoltre, con l'opera di rinnovamento societario già attuata, di riconoscere gli errori commessi nel passato per il tramite dei suoi dirigenti e di avere iniziato un processo di rigenerazione", sono state inflitte, direttamente o indirettamente, tutte le sanzioni previste dall'art. 13 CGS, in un quadro che, come abbiamo visto, la Corte federale ha ulteriormente ampliato; queste gravissime sanzioni hanno determinato un rilevante danno economico per il solo fatto di essere state disposte. Ci riferiamo all'esodo di molti dei calciatori migliori, che non erano disponibili a trascorrere due anni in serie B: infatti la penalizzazione inflitta può portare alla pratica impossibilità di conseguire nel primo anno un punteggio sufficiente alla promozione.
Di questi danni la soc. Juventus intende chiedere ed ottenere il risarcimento, attese anche le disposizioni del secondo comma dell'art. 1 della L 280/2003 che non consentono all'ordinamento sportivo di pregiudicare diritti soggettivi tutelati dall'ordinamento dello Stato.
Ma prima ancora, la Juventus intende richiedere al Giudice amministrativo il proprio intervento d'urgenza, al fine di poter comunque partecipare, quanto meno, al campionato nazionale di Serie A, evitando l'integrazione del danno più grave, in attesa di poter dimostrare, per il tramite del giudizio avanti alla giustizia amministrativa, l'erroneità ed illegittimità delle sanzioni irrogate e la necessità di un completo ridimensionamento del quadro sanzionatorio nei riguardi della Società.
La Società ha tentato di utilizzare gli strumenti della giustizia sportiva per verificare la possibilità di raggiungere una conciliazione con la Federazione, ed ha all'uopo presentato l'istanza di conciliazione avanti alla camera di Conciliazione e Arbitrato per lo sport del CONI.
Questa iniziativa ha condotto all'incontro presso la Camera di Conciliazione del 18 agosto scorso, nella quale la Società ha dovuto registrare la indisponibilità della Federazione all'esame di ogni proposta di conciliazione (si produce il Verbale dell'incontro).
In questi situazione occorre ribadire come i diritti e gli interessi della Società siano gravemente pregiudicati dalle decisioni assunte dalla giustizia interna della F.I.G.C. e siano in procinto di essere definitivamente ed irreparabilmente pregiudicati, ove non si intervenga nei termini più immediati, quanto meno in via cautelare. Si consideri infatti che l'avvio del Campionato nazionale di calcio di Serie A è fissato per il 9-10 settembre e dunque, prima di quella data, la ricorrente ha necessità di ottenere un provvedimento giurisdizionale cautelare che le garantisca la possibilità di partecipare al massimo campionato, pena, la stessa sostanziale inutilità della successiva tutela giurisdizionale, trattandosi, con ogni evidenza di un danno gravissimo e non riparabile.
Ci si rifà pertanto ai principi fondamentali del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., per riaffermare la legittima possibilità per ogni soggetto, che stia per subire un danno che ritiene ingiusto, di poter adire immediatamente l'autorità giudiziaria, al fine di richiedere ed eventualmente ottenere un provvedimento cautelare, che tuteli il diritto controverso fino alla decisione giudiziaria definitiva.
Nel caso di specie, la giurisdizione su questa domanda spetta invia di giurisdizione esclusiva al giudice amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt.1 e3 della L.280/2003; e deve essere attivata nelle forme previste dalle norme che regolano la giustizia amministrativa, e dunque con un ricorso ai sensi dell'art. 21 L. 1034/1971 e succ. mod. nell'ambito del quale venga pure proposta la domanda cautelare.

I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono i seguenti:
DIRITTO
A) Motivi di ricorso afferenti la costituzione e la procedura delle Corti- di giustizia sportiva della F.I.G.C.
1)Violazione degli arti. 24,97 e 111 della Costituzione; violazione del principio generale del giudice naturale precostituito per legge - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti della motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta -
Violazione - dell'art. 3 L. 241/1990.
Tutta la procedura svolta avanti alla giustizia sportiva della F.I.G.C. è gravemente illegittima, in quanto viziata nei seguenti atti afferenti la costituzione della Commissione di Appello Federale:
- il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 14 in data 16 giugno 200, con cui è stato nominato il prof. Cesare Ruperto come Primo Presidente della Commissione d'Appello federale;
- il Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n.15 in data 16 giugno 2006, con cui sono stati nominati sei nuovi membri della Commissione di Appello Federale.
Entrambi questi atti sono gravemente illegittimi, per violazione dei principi fondamentali richiamati in epigrafe, in quanto adottati dopo la procedura di indagini a carico dei soggetti poi sottoposti a procedimento disciplinare era stata da tempo avviata ed era ormai prossima alla conclusione.
Si consideri, a questo proposito, che le nomine precedono di soli tre giorni la Relazione finale dell'Ufficio indagini (19 giugno 2006) e di pochi giorni in più il deferimento da parte del Procuratore Federale (22 giugno 2006).
Si può dunque dire che gli atti di nomina impugnati hanno inteso costituire un giudice "speciale", appositamente nominato per il processo sportivo di cui è causa, in aperta violazione dei principi generali richiamati.
A ciò si aggiunga la considerazione che, per gli elementi a disposizione di questa difesa, la stessa motivazione utilizzata negli atti di nomina è inidonea a sostenere la legittimità; gli atti del Commissario sono infatti motivati esclusivamente con riferimento alla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura di inibire gli incarichi nella giustizia sportiva ai Magistrati in servizio. Tuttavia, questa motivazione è del tutto insufficiente ed inidonea, in quanto la C.A.F. manteneva un numero di membri ben superiore a quello minimo previsto per la sua operatività e poteva dunque affrontare i processi sportivi in questione senza dover essere necessariamente integrata (e anzi, di fatto, sostituita).
Manca altresì completamente la motivazione in ordine alla scelta dei soggetti, ai criteri all'uopo utilizzati e al possesso di requisiti di competenza specifica nella materia.
Sul punto, la questione è stata posta alla Corte Federale, che ha dato una risposta che non può assolutamente essere condivisa.
Afferma la Corte (pag. 53 della decisione) che il Commissario avrebbe bene operato, nel non adottare alcun criterio di scelta dei nuovi membri, in quanto non a ciò tenuto dalle norme federali (che la stessa Corte Federale ritiene sul punto abbisognevoli di riforma...).
Al di là della mancanza nella norna federale di una espressa previsione, l'obbligo di fissare e rispettare criteri e di introdurre una idonea motivazione deriva da principi generalissimi (art. 97 Cost.; art. 3 L 24111990) che la F.I.G.C. non può ignorare e al cui rispetto è sicuramente tenuta.
2) Violazione degli artt. 30 c, 5, 31 c. 1 e 32 dello Statuto della F.I.G.C., degli artt. 25 c. 6 e 37 c. del Codice di Giustizia Sportiva, nonché del principio di immodificabilità del "giudice naturale precostituito".
Tutta la procedura sanzionatoria svolta avanti agli organi di giustizia sportiva della F.I.G.C. è illegittima per essere stata sottratta alla competenza di primo grado spettante, ai sensi delle norme epigrafate, alla Commissione Disciplinare in materia di illeciti disciplinari asseritamente commessi da soggetti non qualificabili come Dirigenti federali e dell'esclusiva competenza funzionale della suddetta Commissione a conoscere delle sanzioni irrogate a seguito dell'accertamento di eventuali illeciti sportivi (art. 6 C, G, S.).
La C.A.F. e la Corte Federale hanno ritenuto di assumere la competenza per la presenza, tra gli incolpati, di dirigenti federali, sulla scorta di quanto disposto, in via preventiva, dal Comunicato della F.I.G.C. n. 12del 15 giugno 2006.
Questo modo dii procedere e la relativa motivazione sono errati almeno per due ragioni:
a) nessuna disposizione del C.G.S. prevede l'attrazione alla competenza di primo grado della C.A.F. in caso di procedura relativa a clubs e tesserati, ove vi siano anche dirigenti federali tra gli incolpati;
b) in ogni caso, al momento di apertura del procedimento, non vi erano più dirigenti federali tra gli incolpati, essendosi tutti dimessi, per cui veniva comunque meno la ragione di competenza della C.A.F. nei loro confronti.
Anche su questo punto, le motivazioni assunte dalla Corte Federale (pag. 55 - 56 della decisione d’appello) non possono essere condivise. Viene infatti, del tutto a sproposito, citata la normativa relativa alla "vis actractiva esercitata dall'organo di giustizia sportiva di grado superiore rispetto alle astrattamente ipotizzabili competenze di giudici appartenenti a Leghe di grado inferiore, fissato dagli artt. 37, comma 1, e 28, comma 7 C.G.S....".
Si tratta, con tutta evidenza, di un principio che non ha nulla a che vedere con il caso in esame: qui non vi era questione di giudici di "Leghe di grado inferiore", ma della ordinaria competenza della Commissione Disciplinare per i giudizi relativi alla disciplina dei clubs e dei tesserati; competenza di natura funzionale, 'che nessuna norma consente e prevede di derogare.
Il C.G.S. prevede solo la competenza della C.A.F. in primo grado nei confronti dei procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali, ma nessuna disposizione prevede e consente la modifica delle competenze statuite per clubs e tesserati; è indubbio che una siffatta modifica avrebbe dovuto essere stabilita a livello normativo generale.
Va da sé che tale modifica non può essere legittimamente stata determinata dal Comunicato n. 12 del Commissario della F.I.G.C., che non aveva questa volontà e non ne possedeva i requisiti formali e procedurali.
3) Violazione del principio del contraddittorio. Violazione dell'art. 30 c. 1 e c. 2 dello Statuto della F.I.G.C. , dell'art. 7 dello Statuto del C.O.N.I. - Eccesso di potere per errore e difetto dei presupposti, dell'istruttoria, della motivazione - Illogicità e ingiustizia manifesta.
- Con il provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Commissario Straordinario della F.I.G.C. n. 12 in data 15 giugno 2006, sono stati abbreviati i termini delle procedure per illecito sportivo, disciplinare e amministrativo; nella specie tali termini sono stati praticamente e irragionevolmente dimezzati, con provvedimento reso quando era già avviato l'iter della procedura di indagine e volta all'applicazione delle sanzioni; e ciò nonostante la natura della controversia, la sua complessità, il numero di parti coinvolte, gli interessi in gioco, etc. richiedessero maggiore approfondimento e tempo rispetto ai termini ordinari (che si sarebbero dovuti quindi allungare e non abbreviare).
La riduzione dei termini è stata approvata dal Commissario Straordinario richiamando l'ars. 29 c. 11 del C.G.S.; questa disposizione - che di per sé risulta sospettabile di illegittimità alla luce delle norme dello Statuto della F.I.G.C. sulla giustizia sportiva, che caratterizzano il C.G.S. come una norma federale, di spettanza dell'organo assembleare - è stata per di più, illegittimamente applicata nel caso di specie:
- non è stata previamente comunicata né agli Organi di giustizia né alle parti, come imposto dalla norma stessa;
- non è stata motivata con riguardo alle ragioni astrattamente indicate dalla norma;
- ha fatto riferimento a procedimenti per illecito "da celebrarsi", quando ancora si era nella fase delle indagini da parte dell'Ufficio Indagini, con ciò indebitamente anticipando e condizionando l'esito delle indagini stesse e dell'attività del Procuratore Federale.

4) Violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 3 e 15 Cost. - Violazione dell'art. 30 dello Statuto F.I.G.C. - Eccesso di potere per errore e difetto di istruttoria, dei presupposti, della motivazione, travisamento - Illogicità e ingiustizia manifesta.
Si deve censurare l'indebita utilizzazione nel procedimento disciplinare sportivo di intercettazioni telefoniche acquisite in (e relative a) altro procedimento.
Questa modalità costituisce una grave violazione delle garanzie costituzionali di cui alle norme epigrafate, in quanto la limitazione alla segretezza delle comunicazioni personali, prevista dalla Costituzione (art. 15 c. 2) solo a seguito di una previsione di legge, nell'ambito esclusivo dei procedimenti penali e sulla base di ipotesi e guarentigie specifiche, viene qui utilizzata al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e senza alcuna copertura legislativa.
In questo senso, risulta assolutamente incongrua la parte della decisione della Corte Federale (pag. 56) in cui si afferma che le intercettazioni sarebbero legittimamente acquisibili ed utilizzabili in quanto "atti dei procedimenti penali ai sensi dell'art.2 c. 3 della L 401/ 1989.
La circostanza che le intercettazioni, in quanto facenti parte del fascicolo penale, siano acquisibili non dimostra infatti che siano utilizzabili, al di fuori delle garanzie stabilite dal processo penale.
Tant'è vero che l'utilizzo delle - intercettazioni telefoniche è prevista solo per specifici reati, non potendo essere applicato al di fuori di questa previsione:
In ordine alla inutilizzabilità delle intercettazioni in ambito di procedimento disciplinare, cfr. Cass. SS.UU., 12 giugno 1998 n. 5895.
A ciò si devono aggiungere al-, tre considerazioni altrettanto importanti, nel senso della parzialità ed inattendibilità dell'attività di indagine e giudizio da parte degli organi della F.I.G.C.:
a) le intercettazioni ritenute rilevanti sono state solo una minima parte di quelle disponibili;
b) di fatto, è stata impedita qualsiasi possibilità di valutare i comportamenti dei soggetti indagati nel loro complesso, posto che non 'è stato dato ingresso alle altre intercettazioni, né ad altri mezzi di prova;
c) si è dunque operato un giudizio sulla base di una "scelta" unilaterale e parziale dei mezzi di prova, proponendo alle corti della F.I.G.C. una "verità" già preconfezionata sulla base di un preciso indirizzo; in base al quale sono state sceltele prove conformi, ed escluse quelle non conformi alla tesi accusatoria.
In questo senso, risulta comprensibile la preoccupazione della Corte Federale di "sminuire" la portata e il valore della Corte Federale di "sminuire" la portata e il valore delle intercettazioni ai fini della decisione (a pag. 56, le stesse vengono definite "mera circostanza storica", che non acquisirebbe "rilievo quali prove in sé degli addebiti rivolti ai deferiti...').
La motivazione è palesemente contraddittoria, poiché di fatto le intercettazioni hanno rappresentato l'unico elemento probatorio assunto e la stessa sentenza d'appello afferma di avere inteso valutare "nel merito" i contenuti delle intercettazioni, assumendole appieno come elemento probatorio essenziale.
B) Motivi di ricorso afferenti alla valutazione delle responsabilità della Società e la commisurazione delle sanzioni.
5) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. l e 6 - Errore di presupposti e della motivazione - Illogicità e ingiustizia manifesta.
Le motivazioni della decisione d'appello della Corte Federale hanno determinato la sostanziale conferma delle sanzioni più gravi applicate dalla C.A.F., senza che siano intervenute sostanziali differenze nella valutazione e qualificazione giuridica dei fatti.
Alla Juventus è stato dunque imputato un unico "illecito sportivo", di cui all'art. 6 C.G.S., ma non riferito, come richiederebbe la norma federale, ad uno specifico episodio di "compimento... di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare... un vantaggio in classifica..."; si tratta, invece, di una costruzione astratta per la quale "la pluralità di condotte poste in essere da Moggi e Girando,- anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all'art. 1 c. 1 CGS, abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l'atto diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica" (così la Procura Federale).
Questa posizione non può assolutamente essere condivisa, sul piano della logica, prima ancora che della logica giuridica. Al contrario si deve affermare, in termini del tutto ovvi ma decisivi nel caso di specie, che non è il numero delle condotte che cambia la sostanza e la qualificazione giuridica delle condotte stesse: e, se ogni singola condotta non realizza l'illecito sportivo, questo non può ritenersi realizzato anche se quelle stesse condotte vengono .unitariamente considerate.
La Juventus non poteva essere condannata per illecito sportivo, per la semplice e definitiva ragione che, per stessa ammissione delle Corti della F.I.G.C., tale illecito non ha commesso. Da ciò consegue il venir meno necessario delle sanzioni più gravi (perdita degli scudetti e retrocessione in Serie B).
Questa conclusione trova la sua dimostrazione più evidente e clamorosa nella stessa decisione della Corte Federale, che a distanza di poche pagine fa due affermazioni in totale e palese contrasto tra di loro.
A pag. 67 la Corte afferma infatti che "merita adesione... la convinzione della compiuta verificazione dell'esito dell'illecito sportivo, e cioè dell'alterazione della classifica, a vantaggio della Juventus, del Campionato 2004/2005, per effetto del condizionamento del settore arbitrale".
Nelle successive pagine si tenta di dare dimostrazione di questo assunto, senza peraltro indicare neppure una gara il cui risultato sarebbe stato falsato dal presunto condizionamento del settore arbitrale: e non vi è chi non veda come non vi possa essere condizionamento del risultato, se non per il tramite, accertato e dimostrato, della intervenuta influenza sul risultato di una o più, specifiche, partite.
Se questo rilievo sarebbe di per sé sufficiente a sovvertire la valutazione data dalle Corti della F.I.G.C. - per totale mancanza di prova dell'illecito e del suo "esito" , e cioè l'alterazione della classifica -la clamorosa contraddizione nella decisione della Corte Federale emerge subito dopo; e nella specie, a pag. 70-71 della motivazione della Corte, in cui si legge che per tutti gli incolpati appartenenti alla F.I.G.C. e gli arbitri e designatori non è stata raggiunta la prova della integrazione dell'illecito sportivo; afferma espressamente la Corte che la presenza di condotte sleali "...non basta a far presumere che vi fosse il fine palese o occulto di determinare l'alterazione del campionato a favore della Juventus, soprattutto in assenza di adeguato movente" (pag. 71).
Ma, a questo punto, non comprendiamo più: come può la Juventus avere integrato un illecito sportivo tale da alterare i risultati sportivi, se i soggetti arbitrali e federali che avrebbero necessariamente dovuto porre in atto le condotte per falsare il risultato sportivo vengono su questo punto espressamente prosciolti? Per dire che l'illecito vi era stato e aveva prodotto l'esito dell'alterazione del risultato, occorrevano non solo dimostrazioni specifiche su singole partite, ma anche il necessario e preponderante concorso degli esponenti arbitrali e federali: concorso che è stato del tutto escluso!
L'illecito sportivo ex art. 6 C.G.S. a carico della Juventus è dunque del tutto inconsistente e contraddetto in modo clamoroso dalla stessa decisione della Corte Federale.
Per l'integrazione dell'illecito, sportivo occorre infatti, a mente dell'art. 6 C.G.S., che gli atti posti in essere siano idonei ed adeguati a perseguire lo scopo di turbare la regolarità della competizione sportiva. La C.A.F. e la Corte Federale - che ha tra l'altro escluso
l'integrazione di illeciti sportivi da parte di altri clubs soggetti a procedimento, invece condannati per illecito dalla C.A.F. - hanno viceversa ritenuto che nessuno dei comportamenti riscontrati, ad esempio in capo agli arbitri, cioè ai soggetti tramite i quali si sarebbe dovuto conseguire il risultato illecito, integrasse l’illecito sportivo; anzi, la gran parte degli arbitri ritenuti responsabili dalla Procura Federale sono stati prosciolti, con ciò minando alla radice l'impianto accusatorio.
Risulta dunque evidente l'errore di valutazione e di motivazione in cui sono incorse le Corti della F.I.G.C., ritenendo integrato un illecito sportivo che non aveva alcuna idoneità ed adeguatezza, posto che non aveva effettivamente coinvolto i rappresentanti della classe arbitrale: si trattava dunque, ancora una volta, di comportamenti censurabili ai sensi del solo art. 1 C.G.S..
Pertanto, anche nella interpretazione dell'art. 6 C.G.S., avanzata dalle Corti, secondo cui sarebbe possibile un illecito, sportivo per atti idonei e diretti ad "assicurare a chiunque un vantaggio in classifica", anche se non vi fosse condizionamento sul risultato di singole gare - e si tratta con tutta evidenza di una ipotesi difficilmente configurabile o quanto meno marginale - si dovrebbe riscontrare l'assoluta illegittimità delle decisioni assunte ed impugnate.
Infatti, in questa ipotesi così particolare occorrerebbe una prova particolarmente stringente circa la direzione e la idoneità degli atti a conseguire un vantaggio in classifica, che non può che passare per il necessario coinvolgimento dei soggetti che hanno la potestà di determinare tale vantaggio; in altri termini costruire una fattispecie di "generico vantaggio in classifica" non può tradursi, come invece è stato nel caso in specie, nel modo per sottrarsi dalla necessità di dare prova della univoca direzione ed idoneità degli atti ad alterare il risultato sportivo; o nel pretendere di invocare una motivazione fondata su presunzioni o convincimenti (di per sé labili, transeunti e giuridicamente irrilevanti) della "opinione pubblica'.
6) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: art. l e 6. -Errore di presupposti e della motivazione. - Illogicità e ingiustizia manifesta.
La motivazione della sanzione irrogata, contenuta nella decisione della Corte Federale, si presta ad altre censure.
Viene, anzitutto, richiamato il "carattere stabile e duraturo, nel corso della stagione sportiva 2004/2005, della condotta illecita ed antidoverosa dei due dirigenti": la definizione di condotta "illecita" è la conseguenza dell'affermata esistenza di un condizionamento del settore arbitrale,
del conseguimento di un vantaggio in classifica, dell'ottenimento della vittoria in campionato.
Il richiamo alla stagione sportiva 2004/2005, quando si era ormai concluso il campionato successivo, mostra come la definizione di "stabile e duratura condotta antidoverosa" vada ridimensionata e rivista alla luce del fatto che, per il campionato successivo, non vi sono state condotte antidoverose.
La definizione di condotta "illecita" non è giustificata dalle risultanze e non è, pertanto, corretta. Essa si appoggia
- sulla esistenza di un "condizionamento del settore arbitrale", quando neppure un arbitro è stato chiamato a rispondere di fatti commessi con i dirigenti;
- su un vantaggio in classifica, che non si comprende come possa esservi, se non vi sono state gare alterate;
- su una vittoria in campionato che avrebbe motivo di essere contestata soltanto se vi fosse là dimostrazione di punti sottratti agli avversari con gare alterate.
Dopo aver richiamato le sanzioni inflitte ai sensi delle lettere i) e g) dell'art. 13 C.G.S., la Corte Federale, infliggendo la ulteriore sanzione di cui alla lettera i), ne tenta una giustificazione definendola "ragionevolmente affittiva" e sostanzialmente utile per dare "adeguata efficacia anche deterrente al trattamento (sanzionatorio) complessivo"; ed aggiunge, con un "obiter" per lo meno inopportuno e stravagante, che i 17 punti di penalizzazione sarebbero "molto prossimi alla dichiarazione di congruità della pena, resa esplicita in primo grado dal difensore della società, su espressa sollecitazione del presidente del collegio".
Evidentemente la Corte Federale non solo non conosce la inesistenza dell'istituto del patteggiamento nel giudizio sportivo e ancor meno le cautele che una dichiarazione di pena concordata richiede (non potendo essere proposta se non dall'interessato o da un suo procuratore speciale); ma non considera il momento processuale nel quale intervenne quel dialogo – del tutto informale – tra il presidente del collegio ed il difensore.
Preme ricordare che, alla prima richiesta di quale poteva essere un pena congrua, il difensore rispose che la determinazione della sanzione non era compito suo, ma della C.A.F.; ad una sollecitazione ulteriore, la risposta fu quella che la pena avrebbe dovuto rispettare un identico trattamento a quello riservato alle altre squadre deferite, per le quali era stata richiesta dal Procuratore federale la retrocessione in serie B, con 15 punti di penalizzazione per Lazio e Fiorentina e di 3 punti per Milan.
E' la richiesta che è sempre stata formulata, atteso che gli illeciti addebitati alle altre squadre erano – nel capo di incolpazione formulato dalla Procura federale - più numerosi di quelli addebitati alla Juventus.
Ora la situazione non è cambiata: a parte Lazio e Milan, per le quali sono state escluse ipotesi di illeciti, la decisione della Corte Federale chiama la Fiorentina a rispondere di un ben preciso illecito commesso dal suo presidente onorario, ma infligge una sanzione di molto inferiore a quella inflitta alla Juventus (per la quale l'illecito sportivo è soltanto una creazione della decisione), perché la società risponde a titolo di responsabilità oggettiva e non diretta. E ciò perché Diego Della Valle, presidente onorario della Fiorentina, maggiore azionista e, a quanto risulta dagli atti, personaggio più rappresentativo della società, non ha la rappresentanza legale della società. Una decisione, della quale ci rallegriamo, ma che è fondata sulla forma; ci domandiamo se – per chi conosce la tematica dell'amministratore di fatto – non sia questa una situazione assai peggiore e diversa da quella ritenuta per il Moggi.

7) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicità e ingiustizia manifesta.
La difesa della Società ha contestato che i comportamenti del sig. Moggi potessero essere ascritti alla Juventus a titolo di responsabilità diretta, che l'art. 2 c. 4 del C.G.S. prevede solo per "chi rappresenta" le Società, mentre per il comportamento dei dirigenti le Società rispondono solo a titolo di responsabilità oggettiva (e dunque con rilevante riduzione delle sanzioni applicabili).
Il sig. Moggi non era amministratore della Società e non aveva poteri di rappresentanza della stessa, secondo le previsioni statutarie e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Le Corti della F.I.G.C. hanno immotivatamente disatteso questi rilievi, decidendo come se la Juventus dovesse rispondere a titolo di responsabilità diretta, senza farsi carico del problema. La disparità di trattamento riservata a Juventus appare ancora più evidente, considerando la mancata risposta alla domanda a quale titolo la società deve rispondere per quanto commesso dal Moggi.
A conclusione della motivazione circa la sussistenza dell'illecito sportivo, la Corte scrive che "corretta e consequenziale è l'affermazione della responsabilità diretta della società rispetto ai fatti per in quali è stato ritenuto responsabile il suo rappresentante legale dott.Giraudo" Nulla si dice circa il titolo per il quale la società dovrebbe rispondere per i fatti ascritti al Moggi, ben diversi da quelli dei quali deve rispondere il dott. Giarudo.
Il Moggi, autorizzato a rappresentare la società presso le autorità sportive dal "censimento" annuale (si tratta di un formulario che le società devono restituire alla federazione, indicando le persone autorizzate a trattare in ambito sportivo), non aveva ricevuto dal consiglio di amministrazione alcun mandato a rappresentare la società.
Sono stati prodotti i verbali del Consiglio: e si è posto il tema se la responsabilità diretta – proprio per le sue caratteristiche di palese illegittimità – possa estendersi anche a persona alla quale il consiglio di amministrazione della società non ha dato alcun mandato di rappresentanza.
Non ci sembrava, francamente, una domanda fuori luogo: una corretta applicazione dei precedenti giurisprudenziali delle Corti interne alla F.I.G.C. avrebbe dovuto far rispondere di no.
In più occasioni, infatti, la Commissione d'Appello Federale ha precisato che rappresentanza legale e rappresentanza sportiva, ai fini della individuazione della responsabilità oggettiva delle Società, sono concetti coincidenti. La statuizione tornava certo utile al momento di punire coloro i quali, secondo l'id quod plerumque accidit, erano "Presidenti non censiti" e compivano violazioni del Codice. Ma tale principio, in realtà, è in linea con l'interpretazione costantemente resa dalla Corte di Cassazione per cui laddove ci si trovi ad applicare norme di propagazione della responsabilità, e quindi nei delicati temi della responsabilità indiretta e/o oggettiva, occorre preferire interpretazioni restrittive che non consentano a tale forma di responsabilità di divenire l'aberrazione della pura e semplice "responsabilità per fatto altrui".
Perché proprio di questa responsabilità si tratta, come appare chiaramente dalla norma dell'art. 2 CGS, che le pone accanto, come forma minore, la responsabilità obbiettiva.
E se quest'ultima potrebbe apparire giustificata da esigenze repressive, il riferire la responsabilità di un fatto illecito a chi vi è estraneo costituisce una vistosa, palese ed inammissibile violazione dei più elementari principi di civiltà, prima ancora che di un chiaro principio costituzionale (art. 27).
Di questo principio ha così scritto la Corte Costituzionale nella sua sentenza 1085/1988: "Perché l'art. 27 Cost. sia pienamente rispettato e la responsabilità penale sia autenticamente personale, è indispensabile che tutti e ciascuno degli elementi che concorrono a contrassegnare il disvalore della fattispecie siano soggettivamente collegati all'agente stesso (siano cioè investiti dal dolo o dalla colpa) ed è altresì indispensabile che tutti e ciascuno dei predetti elementi siano allo stesso agente rimproverabili e cioè anche soggettivamente disapprovati".
Il principio mette in crisi persino la legittimità della responsabilità obbiettiva, che si ha quando – come precisa l'art. 42, terzo comma, cod. pen. – vi sia rapporto causale, ma non dolo o colpa; e conferma che, quando manca anche il rapporto causale, non può esservi responsabilità.
Si rammenta che questi principi trovano piena applicazione anche nei riguardi dell'illecito amministrativo, in virtù delle disposizioni iniziali e "di sistema" della L. 689/1981.
Moggi, pacificamente, non aveva la legale rappresentanza della Juventus. Spesso agiva come commerciante in proprio, direttamente o indirettamente tramite la GEA. Non si vede per quale ragione di diritto la Società esponente debba essere chiamata a rispondere, a titolo di responsabilità diretta dei fatti di costui.

8) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1 e 6.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicità e ingiustizia manifesta.
Una parte particolarmente grave e criticabile della decisione della Corte Federale è quella in cui si sostiene che i medesimi fatti potrebbero essere ritenuti rilevanti ed integrare sia la fattispecie dell'art. 1 C.G.S. (violazione ai doveri di lealtà sportiva) sia dell'art. 6 C.G.S. (illecito sportivo); e che anzi la difesa della Juventus non avrebbe contestato tale possibilità. La difesa della ricorrente ritiene questa posizione del tutto errata ed illegittima sia sul piano formale che sostanziale.
Nel tentativo di dimostrare che vi possa essere una doppia rilevanza disciplinare di una medesima condotta, la Corte Federale scrive che una condotta antidoverosa può essere "considerata una prima volta atomisticamente in sé, nella prospettiva che essa esprima il valore deontologico di cui all'art. 1 e riguardata cumulativamente ad altre condotte, nell'ottica finalistica che abbia realizzato l'attività rivolta all'alterazione delle gare, disciplinata come illecito sportivo dall'art. 6". Chiarisce questa affermazione scrivendo che l'art. 1 prevede una violazione disciplinare a condotta libera; e soggiunge che queste condotte possono costituire mezzi idonei per la realizzazione di altre violazioni, in particolare dell'art. 6, che "potrebbe essere realizzato con una qualsiasi condotta". Conclude scrivendo che "nessun diaframma è ragionevole interporre ad una doppia valutazione di rilevanza di una medesima condotta, sussumendola nei binari di un generale disvalore deontologico e, in ottica diversa, concependola come ineliminabile tassello nella realizzazione dell'illecito ex art. 6, senza che ciò si traduca, a differenza di quanto sostenuto dalle difese nel corso della discussione orale, in una (inammissibile) somma algebrica di singole condotte qualificate come antidoverose ex art. 1 e senza che l'operazione valutativa, di cui si dice, determini l'assorbimento di tali condotte nel paradigma dell'illecito sportivo con (insussistente) perdita della loro originaria natura e rilevanza (ed in questo senso va rettificata la motivazione di primo grado, senza effetti quoad poenam, in difetto di appello)".
La motivazione della decisione è inutile e sbagliata: inutile, perché non muove dalla necessaria preventiva dimostrazione della sussistenza, nel caso di specie, delle situazioni tipiche che costituiscono l'illecito sportivo. Occorreva dimostrare che erano state poste in essere condotte idonee a determinare alterazioni dello svolgimento o del risultato delle gare o a conseguire un vantaggio in classifica: ma, dopo aver preso atto che queste condotte non vi erano state, non era certo sufficiente affermare che vi era stato vantaggio in classifica, senza preventivamente rispondere alla domanda: quale vantaggio in classifica era stato conseguito in concreto dalla Juventus e come era stato possibile, nel caso di specie, conseguire tale vantaggio.
Sbagliata, perché se un comportamento antidoveroso contribuisce a realizzare un comportamento di maggiore gravità esso perde inevitabilmente la sua rilevanza, essendo parte di quest'ultimo. Si pensi al caso di lesioni ed omicidio: nessuno penserebbe mai di contestare all'omicida il reato di lesioni. Non esiste un principio della doppia rilevanza disciplinare di una medesima condotta; esiste, invece, il principio che, se una condotta – già di per sé rilevante - realizza una violazione disciplinare maggiore, è solo quest'ultima che può essere ritenuta sussistente. In questa situazione si realizza un passaggio necessario da un minus ad un majus, in quanto risulta offeso, con maggiore gravità, un medesimo bene. La dimostrazione dell'errore sta proprio nell'affermazione che le violazioni dell'art. 1 costituiscono "un ineliminabile tassello strumentale nella realizzazione dell'illecito ex art. 6": il che è assolutamente esatto, in quanto, nel caso di specie, sono stati accertati comportamenti antidoverosi dei dirigenti, sussumibili nella fattispecie dell'art. 1. Ma, se si vuole dimostrare la sussistenza di un illecito sportivo solo ed esclusivamente richiamando le violazioni dell'art. 1, si fa soltanto una somma di condotte antidoverose che non diventano mai un illecito, perché non si realizzano le situazioni tipiche richieste dall'art. 6. Le quali richiedono, come scrive la stessa sentenza, la esistenza di condotte idonee e causalmente adeguate a realizzare l'alterazione dello svolgimento o del risultato delle gare o a ottenere un vantaggio in classifica. Ed allora delle due l'una: o si ritiene e si dimostra che le condotte dei dirigenti avevano concretamente queste caratteristiche di idoneità (una dimostrazione che è del tutto mancata), ovvero quelle condotte restano mere violazioni dell'art. 1.

9) Violazione dei principi generali della giustizia sportiva: art. 30 Statuto F.I.G.C.; "Principi di giustizia sportiva" del C.O.N.I., approvati con Deliberazione del Consiglio Nazionale n. 1250 del 22 ottobre 2003 e succ. mod..Eccesso di potere per vizio del procedimento, perplessità, violazione del principio di terzietà e imparzialità.- Illogicità e ingiustizia manifesta.
La assunzione da parte della Corte Federale di decisioni di secondo grado con modalità e in un clima non rispondente ai principi che presiedono alla giustizia sportiva è emersa in termini clamorosi a seguito di dichiarazioni rilasciate da membri della Corte (tra l'altro con tempistica assai criticabile sul piano, quanto meno, della opportunità, posto che si è ancora in attesa della pubblicazione delle motivazioni della decisione).
Si è letto infatti di subordinazione delle decisioni della Corte Federale alle pressioni mediatiche e della piazza, se vere sono le dichiarazioni che un componente della Corte Federale (prof. Serio) ha rilasciato a Repubblica (si produce estratto del giornale del 27 luglio); comunque esistenza di un "clima strano", se vera è la definizione data dal prof. Sandulli dell'ambiente in cui la Corte Federale ha operato (si produce comunicato Ansa).
Di questa situazione, evidentemente esistente, se ammessa dagli stessi componenti della Corte, può dolersi la sola Juventus, che è stata l'unica Società a vedersi mantenute le condanne gravissime per illecito sportivo, invece fortemente ridotte per le altre squadre.

10) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2 c. 4, 6, 13.- Errore di presupposti e della motivazione.- Illogicità e ingiustizia manifesta.
Il dispositivo adottato in sede di appello dalla Corte Federale della F.I.G.C. ha applicato alla Juventus un cumulo di sanzioni senza precedenti e senza alcuna possibile giustificazione nei principi e nelle disposizioni che regolano la giustizia sportiva. La Società è stata infatti condannata a:
............
............
Questo elenco, che riproduce la decisione delle Corti, non tiene conto dell'ulteriore e gravissima sanzione costituita dalla esclusione dalle competizioni UEFA, conseguenti alla perdita dello scudetto e alla retrocessione.
La necessaria caducazione dell'illecito sportivo, per le ragioni illustrate nei precedenti motivi, comporta necessariamente una completa revisione e riduzione sostanziale di queste sanzioni. In questo senso non possono che essere richiamate le sanzioni irrogate alle altre squadre, per le quali sono state ritenute sussistenti plurime violazioni dell'art. 1 C.G.S. (Lazio, Fiorentina e, in una successiva decisione della C.A.F., Reggina), alle quali è stata applicata una penalizzazione di punti in classifica nel campionato 2005-2006 (non tale da determinare la retrocessione in Serie B) e una ulteriore penalizzazione tra 11 e 19 punti per il prossimo campionato di Serie A.
Il riconoscimento della fondatezza delle censure sin qui dedotte produrrebbe dunque come necessaria conseguenza l'esclusione della retrocessione in Serie B e la possibilità di partecipare al nuovo campionato di Serie A, con una penalizzazione (si consideri che tra le sanzioni applicate alla Juventus vi è già una penalizzazione per il prossimo Campionato di 17 punti).
Questi profili hanno a nostro avviso una importanza decisiva anche ai fini della istanza cautelare che verrà di seguito proposta:
a) dimostrano l'incongruenza, sproporzione e non equità della sanzione applicata;
b) tracciano una strada che a questa difesa appare del tutto congrua, logica e "giusta" anche per un auspicato interventi cautelare di Codesto Ecc.mo Tribunale.
* *
Ma anche solo incentrando l'attenzione sul profilo della individuazione e commisurazione delle sanzioni, la decisione della Corte Federale – e prima ancora quella della C.A.F. – appaiono assolutamente illegittime ed insostenibili.
I profili di critica e di evidente illegittimità sono molteplici, ma ad essi devono premettersi alcune considerazioni di ordine generale sul sistema sanzionatorio contenuto nel C.G.S..
Tale sistema suscita gravi perplessità, al punto da fare sospettare della sua stessa legittimità, sotto diversi aspetti; a titolo esemplificativo si consideri che:
• le sanzioni non sono stabilite tra un minimo ed un massimo; nella specie, per molte sanzioni, anche gravi, non è previsto un massimo, lasciando alle Corti una inammissibile discrezionalità nella determinazione della sanzione, priva di un limite edittale; (questo è il caso, ad esempio, dell'art. 13 lett. f, cioè della penalizzazione in classifica)
• l'art. 13 c. 1° è del tutto indeterminato nel prevedere la possibilità di applicare "una o più delle seguenti sanzioni", lasciando dunque del tutto illegittimamente all'autorità decidente il compito di graduare le sanzioni senza alcuna predeterminazione di criteri e di limiti;
• l'art. 6 c. 3 prevede in termini precisi e tassativi le sanzioni applicabili per il caso di responsabilità diretta della Società per illecito sportivo, ma poi introduce un nuovo elemento di indeterminatezza e di inammissibile discrezionalità, ove consente l'applicazione della "maggiore sanzione in caso di pratica inefficacia di tale pena", senza chiarire né quale sia la maggiore sanzione, né quando quelle edittali debbano ritenersi praticamente inefficaci;
• l'art. 6 c. 6 prevede l'aggravamento delle sanzioni in caso di pluralità di illeciti o di alterazione del risultato o di conseguimento del vantaggio in classifica: anche in questo caso l'aumento della pena è del tutto indeterminato e lasciato ad un inammissibile e incontrollabile spazio di discrezionalità delle Corti.
Questi rilievi sono di particolare gravità e potrebbero condurre all'annullamento delle norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.. Pur tuttavia, si ritiene che sia possibile una interpretazione delle norme sopra richiamate, e che sono state applicate alla Juventus nel caso di specie, in termini che ne salvaguardino almeno in parte la legittimità e la conformità ai principi generali applicabili a tutte le procedure sanzionatorie in ambito amministrativo, secondo le indicazioni fondamentali tra l'altro dettate dalla L. 689/1981.
A questo scopo, di una ricostruzione del sistema sanzionatorio calcistico che rispetti almeno i requisiti minimi di una procedura sanzionatoria legittima e giusta, occorre rifarsi in primo luogo ad alcune indicazioni fornite dalla stessa giurisprudenza delle Corti della F.I.G.C., che hanno tra l'altro stabilito che:
a) l'elenco delle sanzioni contenuto nell'art. 13 C.G.S. è "incrementale", nel senso che elenca le sanzioni in ordine di gravità crescente (Comunicato Ufficiale n. 10 del 2005, relativo alla decisione della Commissione disciplinare sul "caso Genoa")
b) il "campionato di competenza" cui deve farsi riferimento, ai sensi dell'art. 13 lett g), è quello di appartenenza della Società al momento di realizzazione dell'illecito.
Queste indicazioni interpretative, particolarmente interessanti poiché provenienti dalla stessa F.I.G.C., e le considerazioni cui si è fatto cenno in precedenza, possono condurre ad una più corretta e plausibile definizione dell'ambito di operatività del potere sanzionatorio sportivo. Nella specie:
a) il preteso illecito si è realizzato nella stagione 2004/2005;
b) le sanzioni di cui all'art. 13 lettere g) ed h) non erano più applicabili nel "campionato di competenza"
c) la sanzione edittale poteva essere ritenuta "inefficace" e legittimare il passaggio alla maggiore sanzione di cui alla lettera i), cioè la revoca dello scudetto 2004-2005 (sanzione gravissima, costituendo la perdita del principale successo sportivo, applicata una volta soltanto nella storia del calcio italiano)
d) la stagione 2005 – 2006 non era in alcun modo toccata dall'inchiesta, e ciò escludeva la possibilità di applicare per essa alcuna sanzione (in specie la non assegnazione dello Scudetto, regolarmente vinto sul campo)
e) non vi era alcuna possibilità di aggravare le sanzioni ai sensi dell'art. 6 c. 6, non sussistendo alcuno dei presupposti per tale aggravamento
f) l'art. 6 c. 3 non contempla un cumulo di sanzioni, ma la sola "maggiore sanzione" in caso di inefficacia di quelle stabilite
g) nessuna norma prevede e consente che le sanzioni si estendano a più anni, con una sorte di "moltiplicatore" sanzionatorio del tutto inedito e non ammissibile: nel caso di specie, la condanna della Corte Federale ammette e prevede espressamente che vi siano sanzioni che riguardino tre anni sportivi successivi, senza contare che la retrocessione in Serie B estende i suoi effetti negativi anche sugli anni ulteriormente successivi

11) Violazione di norme del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C.: artt. 1, 2, 6 e 13.- Violazione dell'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C..- Violazione ed erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen..- Violazione dell'art. 3 L.241/1990 e succ. mod..- Errore di presupposti e della motivazione.Illogicità e ingiustizia manifesta.
Alla applicazione di una "combinazione" senza precedenti di sanzioni, la Corte Federale e la C.A.F. sono giunte per il tramite di una motivazione specifica del tutto insussistente e che non consente all'interprete (e crediamo, neppure al Giudice) di ripercorrere l'iter logico in base al quale le sanzioni stesse sono state decise ed adottate.
Nello specifico, la Corte Federale richiama i criteri di applicazione dell'art. 13 C.G.S. e dell'art. 133 cod. pen., ma si tratta di un richiamo meramente formale, e che non può tradursi nella sottrazione dall'obbligo di qualsivoglia motivazione.
In altri termini, secondo l'insegnamento di Codesta Magistratura Amministrativa, siamo in presenza di atti amministrativi che devono in primo luogo rispettare i principi generali che presiedono all'azione amministrativa ed ai suoi atti, e dunque l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 L. 241/1990; obbligo che risulta particolarmente presente e stringente nel caso di provvedimenti di contenuto afflittivo (e, ci sia consentito di dirlo, così gravemente afflittivo).
Orbene, l'esame della decisione delle Corte Federale dimostra come la stessa abbia adottato le proprie sanzioni, sul presupposto delle proprie valutazioni sui comportamenti, senza peraltro motivare:
a) quali sanzioni corrispondessero alla violazione dell'art. 1 C.G.S. (tenuto tra l'altro conto che per la violazione di questa norma non è previsto l'aggravamento nel caso di pluralità di violazioni, prevista invece per l'art. 6 C.G.S.);
b) quali sanzioni corrispondessero alla asserita, unica violazione dell'art. 6 C.G.S.;
c) quale/i eventuali "maggiori" sanzioni fossero da ascrivere alla ritenuta "pratica inefficacia" delle pene edittali dell'art. 13 c. 3°;
d) quale/i aggravamenti delle sanzioni fossero da ascrivere all'asserito conseguimento del "vantaggio in classifica" di cui all'art. 13 c. 6°.
In altri termini, si è proceduto ad un "mix sanzionatorio" del tutto immotivato e incompatibile con i parametri minimi insoppromibili di un atto amministrativo, e nello specifico di un atto conclusivo di un procedimento disciplinare.


ontinua.........







H@ndsome M@n
00sabato 14 ottobre 2006 10:34
12) Illegittimità degli atti impugnati e degli articoli 1, 2, 6 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., per contrasto con gli articoli 39, 49, 81 e 82 del Trattato CE. Nella generale situazione del diritto sportivo nazionale e internazionale è intervenuta di recente una importante modificazione, determinata dalla sentenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea 18 luglio 2006, Meca-Mejcen (che si produce, e reperibile sul sito internet "curia.europa.eu" ). Questa sentenza ha affermato alcuni principi fondamentali, che qui ci permettiamo di richiamare in sintesi e per punti:
a) la sottoposizione delle federazioni sportive al diritto comunitario, anche nel caso in cui adottino e applichino regole di natura sportiva, nel momento in cui tali regole abbiano conseguenze economiche transnazionali;
b) questa sottoposizione riguarda anche le regole disciplinari;
c) tali regole disciplinari, poiché possono determinare effetti negativi sull'attività del soggetto ad esse assoggettato e sulle regole della concorrenza, devono "limitarsi a quanto è necessario per assicurare il corretto svolgimento dell'attività sportiva" (punto 47 della sentenza);
d) in altri termini, le regole disciplinari, anche se proteggono un valore sportivo importante, devono essere inerenti e proporzionate a tale tutela, poiché in caso contrario vi potrebbe essere un eccesso sanzionatorio non giustificabile e contrario alle disposizioni comunitarie.
Non può esservi dubbio sul fatto che i principi espressi dalla Corte di Giustizia sono immediatamente e direttamente riferibili al caso della Juventus:
h) le sanzioni irrogate determinano per almeno due anni l'impossibilità della squadra di partecipare alla UEFA Champions League (alla quale la squadra avrebbe avuto diritto sulla base del risultato sportivo della stagione 2005-2006, annullato sebbene non oggetto di alcuna contestazione);
i) viene dunque meno la possibilità per la Società di rendere le prestazioni di servizi transnazionali cui fa riferimento la sentenza della Corte di Giustizia;
j) le sanzioni, e in specie la retrocessione in Serie B, determinano una grave perdita di valore della Società e dei suoi flussi economici, determinandone una riduzione grave e un pregiudizio gravissimo sulle sue attività economiche transnazionali (contratti con gli sponsors, contratti di diritti televisivi, vendita a soggetti esteri di biglietti, ecc.);
k) le sanzioni hanno determinato la fine di numerosi rapporti di lavoro con giocatori di Paesi comunitari, che non hanno accettato di giocare con la squadra retrocessa o comunque esclusa dalle competizioni europee e hanno chiesto di essere ceduti; inoltre le sanzioni hanno determinato la grave riduzione di capacità della Società a concludere nuovi contratti con giocatori sul mercato internazionale.
E' dunque evidente ed indiscutibile che le regole della F.I.G.C. e la loro applicazione concreta alla Juventus hanno determinato conseguenze rilevanti per il diritto comunitario; sulla scorta delle sentenza Meca-Mejcen si impone pertanto la questione della inerenza e proporzionalità di tali sanzioni.
Sul punto, la Società ha acquisito e produce un parere di un importante studio legale internazionale che si occupa con continuità di diritto comunitario della concorrenza e di diritto sportivo (Dupont – Dallafior – Hissel di Zurigo).
Questo parere fornisce importanti indicazioni in proposito, alle quali ci si permette di rinviare, deducendone qui gli elementi essenziali ai fini della formulazione del motivo di ricorso. Occorre a questo scopo anticipare qui alcuni elementi cui si darà spazio in seguito, e cioè la dimensione assolutamente eccezionale e drammatica dei danni che le decisioni federali arrecano alla Juventus. La sola mancata partecipazione per due anni alle competizioni europee determina una mancato introito, e dunque un danno, che può essere valutato in circa 45 milioni di euro! Sulla base di questa prima ipotesi valutativa, si può ritenere che il danno economico complessivo che grava sulla Juventus per effetto delle sanzioni federali assommerebbe a circa 70 milioni di euro, (circa il 30 per cento del volume d'affari della Società) se la squadra fosse mantenuta in Serie A, mentre si incrementerebbe almeno a 130 milioni di euro (superiore al 60 per cento del volume d'affari) nel caso in cui la decisione della Corte Federale fosse integralmente applicata e la squadra fosse costretta a giocare in Serie B.
Si tratta di restrizioni economiche senza precedenti, alle quali si aggiungono sanzioni più strettamente sportive di gravità altrettanto inedita, come la perdita di due titoli di Campione d'Italia (scudetto 2004-2005 e 2005-2006), caso mai verificatosi in tutta la storia centenaria del calcio italiano, in cui si ricorda una sola revoca di uno scudetto.
Si può dunque affermare senza tema di smentita che le restrizioni alle libertà economiche della Juventus – che, non va dimenticato, è tra l'altro una società per azioni quotata in Borsa – sono assolutamente eccessive rispetto alla tutela dell'interesse sportivo perseguito alla regolarità delle competizioni, che poteva essere comunque assicurato e garantito con sanzioni sicuramente meno eccessive e sproporzionate.
La sproporzione è di immediata evidenza, anche per le considerazioni svolte nel precedente motivo sulla inedita e censurabile assenza di limiti sanzionatori e di criteri nella individuazione delle sanzioni nel C.G.S..
A queste notazioni "interne", il parere internazionalistico acquisito suggerisce altri interessanti corollari; ad esempio il significativo raffronto con le disposizioni sanzionatorie comunitarie in materia di concorrenza.
Questa parte del parere viene qui testualmente richiamata per la sua particolare efficacia: "Per convincersi della incredibile sproporzione delle sanzioni inflitte alla Juventus, è sufficiente riferirsi ai limiti legali imposti alla Commissione europea in materia di ammende per infrazioni agli articoli 81 e 82 del Trattato CE: al massimo il 10 % del volume d'affari annuale di un solo esercizio. La soglia del 10% è sufficiente per garantire che le imprese agiscano rispettando le regole del diritto della concorrenza (OECD, Fighting Hard Core Cartels, Harrn, Effective Sanctions and Leniency Programmes, 2002). Nel caso di specie, ciò significa che una sanzione del 10% del volume d'affari di un esercizio è sufficiente per garantire la finalità tutelata, e cioè "il regolare svolgimento della competizione sportiva per il tramite della tutela dell'indipendenza del corpo arbitrale". Nella sua saggezza, il Consiglio europeo ha considerato che una ammenda che superasse questa soglia non potrebbe che danneggiare la struttura dell'impresa interessata, o anche di ipotecarne l'esistenza. A nostro avviso, sanzioni sportive il cui valore economico negativo ecceda tale soglia del 10 % si pongono in violazione aperta dei principi di inerenza e proporzionalità imposti dalla sentenza Meca-Mejcen. Si ricorderà che, nel caso di specie, questo valore – stimato a titolo di esempio sui prossimi 5 anni – è senza dubbio superiore al 100 % del volume d'affari annuale della Juventus."Riteniamo dunque che emerga con tutta chiarezza ed evidenza come vi sia stato un "eccesso sanzionatorio", tale da danneggiare gravemente ed ingiustificatamente i diritti economici e di concorrenza della Juventus, ben al di là di quanto sarebbe stato necessario al fine di assicurare tutela efficace all'interesse tutelato dalla Federazione; e che tale "eccesso" si sia già in parte rilevante determinato, con l'esclusione dalle competizioni europee, ma possa in parte essere evitato, con riguardo alla sanzione più penalizzante che è rappresentata dalla retrocessione in Serie B.
La evidente contrarietà alle disposizioni del Trattato Ce, così come autorevolmente e significativamente interpretate e applicate all'ordinamento sportivo dalla sentenza della Corte di Giustizia 18 luglio 2006 Meca-Mejcen, può essere pronunciata direttamente da Codesto Ecc.mo Tribunale. Questa pronuncia, che potrebbe essere preceduta da una adeguata tutela cautelare, garantirebbe non solo la Juventus, ma la stessa Federazione, che potrebbe in futuro essere chiamata a rispondere dei danni determinati dal suo "eccesso sanzionatorio".
Ove lo ritenesse opportuno, il Tribunale potrebbe richiedere alla Corte di Giustizia della Comunità Europea una pronuncia in via pregiudiziale circa la inerenza e proporzionalità delle regole del C.G.S. e delle sanzioni applicate alla Juventus, in rapporto alle norme e ai principi del Trattato CE.
A questo fine, ci permettiamo di avanzare una specifica istanza, il cui testo viene ancora una volta ripreso testualmente dal parere sopra richiamato:
Sulla base della giurisprudenza della Corte di Giustizia relativa alla regolamentazione delle federazioni sportive, nazionali e internazionali, e più in particolare della sua sentenza Meca e Mejcen contro Commissione europea (causa C-519/04 P, sentenza del 18 luglio 2006) si deve considerare che le restrizioni, alle libertà che la Juventus deriva dagli articoli 39, 49, 81 e 82 del Trattato CE, risultanti dagli articoli 1, 2, 6 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C. e la loro applicazione da parte delle corti giurisdizionali sportive, vanno al di là di ciò che è "necessario al regolare svolgimento della competizione sportiva", e violano dunque i citati articoli del Trattato CE, più particolarmente in quanto:
\\ Tale regolamentazione rende un club oggettivamente responsabile per i comportamenti di persone appartenenti a tale club allorquando esse abbiano una "rappresentanza sportiva", trattandosi di un concetto unilateralmente definito dalla F.I.G.C. e non corrispondentealla "responsabilità legale" così come definita e concessa dagli statuti dei clubs;
\\ La responsabilità così determinata è di natura disciplinare; \\ Le sanzioni che ne risultano vanno al di là della revoca dei vantaggi sportivi acquisiti durante il periodo intaccato dalle violazioni disciplinari dei "rappresentanti sportivi" in questione e, inoltre (1) privano il club dei titoli sportivi ottenuti al termine di competizioni sportive non interessate dalle violazioni disciplinari sanzionate, (2) impediscono al club di partecipare alla UEFA Champions League per la stagione 2006-2007, quando il club si era qualificato per tale competizione al termine del campionato nazionale (Serie A) 2005-2006, non interessato dalle violazioni disciplinari sanzionate, (3) retrocedono il club in Serie B con penalizzazione di punti, ciò che equivale chiaramente alla impossibilità di qualificarsi per la UEFA Champions League per la stagione 2007-2008.
\\ Tali sanzioni equivalgono ad ammende rappresentanti, in una stima prudente, tra il 60 e il 100 % del volume di affari annuale del club;
\\ La retrocessione in Serie B potrebbe eventualmente essere invocata per determinare la rottura del contratto di lavori di giocatori, provenienti da altri Stati membri.
\\ La retrocessione in Serie B pregiudica gravemente la struttura e l'organizzazione stessa del club.
\\ La regolamentazione non prevede una analoga responsabilità a carico della F.I.G.C.
Sulla base della giurisprudenza Courage, il diritto soggettivo e diretto al risarcimento che la Juventus deriva dal diritto comunitario è solo relativo alle violazioni agli articoli 81 e 82 o, secondo una interpretazione sistemica del Trattato CE, concerne anche le violazioni agli articoli 39 e 49 dello stesso Trattato?".

13) Identificazione dei danni patiti e patiendi di cui si chiede il risarcimento La Società confida che l'immediato intervento cautelare del giudice amministrativo, garantendo quanto meno la permanenza in Serie A, possa limitare l'ammontare dei danni, già ingentissimi, che la Società si trova ad affrontare a causa di una procedura sanzionatoria sportiva del tutto inaccettabile e inaffidabile e di sanzioni assolutamente sproporzionate e senza precedenti.
I capitoli di danno già presenti e che la Società si riserva di quantificare in corso di causa sono i seguenti:
- un mancato guadagno in corrispettivi per la cessione di diritti di trasmissione delle partite (in criptato e non) della Juventus;
- un mancato guadagno in corrispettivi per sponsorizzazioni;
- un mancato guadagno in proventi da partite e da competizioni internazionali;
- l'instaurazione di una serie di azioni civili di risarcimento danni contro la società esponente (intentate da terzi e piccoli azionisti);
- i riflessi gravissimi sul corso azionario del titolo quotato in Borsa.
A questi si aggiungono i danni riflessi (e pur sempre conseguenza dell'indebito agire della controparte): il danno all'immagine, proprio e del Gruppo di appartenenza, quello dell'abbandono della Juventus da parte di alcuni dei migliori giocatori e il danno agli investitori del Gruppo di appartenenza (primario gruppo finanziario-industriale italiano quotato nonché gruppo di primaria rilevanza internazionale).
Si produce una prima ipotesi sull'entità del pregiudizio economico derivante dalle decisioni della giustizia sportiva. Questa prima ipotesi (che non può allo stato assumere la veste di vera e propria stima e previsione in senso tecnico) fornisce comunque ordini di grandezza significativi ed evidenzia la particolare gravità del pregiudizio in caso di collocamento in serie B.
Si tratta dunque di danni di particolare gravità e intensità (e non esattamente preventivabili, ma comunque di gran lunga superiori al limite del 10% indicato come riferimento nel motivo precedente) proprio a causa della irragionevolezza delle sanzioni comminate dall'ordinamento federale in violazione dei diritti primari sopra indicati. Per tutti questi motivi,

SI CHIEDE

che l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio voglia:

previo accoglimento della incidentale istanza di provvedimenti cautelari;
ed ove occorra previa rimessione alla Corte di Costituzione della Comunità Europea delle gestioni di conformità al diritto comunitario di cui al motivo n. 12, che qui si hanno pur integralmente richiamate e riprodotte;

accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

annullare i provvedimenti impugnati

dichiarare il diritto della Juventus F.C. S.p.A. a partecipare al Campionato Nazionale di calcio di Serie A, per l'anno 2006-2007

dichiarare il diritto della Juventus F.C. S.p.A. al risarcimento dei danni patiti e patiendi a seguito ed in conseguenza dei provvedimenti impugnati, che ci si riserva di quantificare in dettaglio nel corso del giudizio.

Con il favore di spese e onorari di giudizio.

Ai sensi dell'art. 21 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, si procede al versamento del contributo di Euro 500,00 per il ricorso e 250,00 per la proposizione della istanza cautelare.

Torino–Roma, 23 agosto 2006
(Avv. Riccardo Montanaro)
(Avv. Paolo Vaiano)
(Prof. Avv. Stefano Vinti)

ISTANZA DI PROVVEDIMENTI CAUTELARI

Si ritiene di avere dimostrato la grave illegittimità delle decisioni di giustizia sportiva assunte nei riguardi della Società ricorrente, sia per l'insussistenza di ipotesi di illecito sportivo, sia per la inammissibile moltiplicazione delle sanzioni applicate. Queste decisioni, come si è detto, producono alla Società danni gravissimi ed irreparabili, che diverrebbero definitivi con l'inizio dei Campionati di calcio di Serie A e B, essendo la Juventus obbligata a partecipare al secondo, pur avendo tutti i titoli sportivi, guadagnati sul campo nella stagione 2005- 2006, per disputare la massima categoria.
La produzione di questi effetti irreparabili è ormai imminente, tenuto conto che l'avvio dei Campionati è previsto per il 9-10 del mese di settembre 2006.
Si chiede pertanto che il Giudice salvaguardi il diritto oggetto del presente contenzioso, assumendo un provvedimento di sospensione degli atti impugnati e di ammissione con riserva della Juventus F.C. al Campionato Nazionale di Calcio di Serie A.
Tale provvedimento non pregiudicherebbe l'irrogazione delle sanzioni eventualmente applicabili, che potrebbe avvenire anche in un momento successivo; la mancata concessione della tutela cautelare pregiudicherebbe invece in modo definitivo la posizione della ricorrente, che non potrebbe neppure essere completamente ristorata da un'eventuale risarcimento del danno, posto che si tratta di posizioni soggettive sportive, per molti aspetti non risarcibili.
Tenuto conto che la Juventus ha sempre ritenuto e affermato la propria convinzione di dovere essere sanzionata, al più, come le altre squadre coinvolte nel procedimento disciplinare, la tutela cautelare necessaria potrebbe essere conseguita anche con una sospensione parziale dei provvedimenti impugnati, e nella specie della parte delle decisioni delle Corti della F.I.G.C. che hanno disposto la sanzione della retrocessione all'ultimo posto nel Campionato 2005-2006, con conseguente retrocessione in Serie B.
In altri termini, ed in conseguenza di questa limitazione dell'intervento cautelare, potrebbe eventualmente, ed in via subordinata, essere mantenuta la penalizzazione di 17 punti – trattandosi di sanzione diversa e autonoma – che la Società potrebbe scontare nel Campionato di Serie A; in questo modo la Juventus sarebbe comunque assoggettata ad una sanzione analoga a quella irrogata alle altre squadre più penalizzate; e la sua partecipazione al prossimo Campionato avverrebbe in una quadro di "equità" che è quello cui la Società ritiene di avere diritto, sulla base delle risultanze delle procedure sportive.
Si confida pertanto nell'accoglimento della presente istanza cautelare.

Torino–Roma, 23 agosto 2006
(Avv. Riccardo Montanaro)
(Avv. Paolo Vaiano)
(Prof. Avv. Stefano Vinti)

RELAZIONE DI NOTIFICA
L'anno 2006, il del mese di agosto, su istanza degli
Avv.ti Riccardo Montanaro, Paolo Vaiano e Prof.
Stefano Vinti, io sottoscritto, Assistente U.N.E.P.
presso la Corte d'Appello di Roma, ho notificato il
suesteso ricorso con istanza di provvedimenti
cautelari dinanzi al T.A.R. per il Lazio:
alla F.I.G.C. – FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO
CALCIO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, lasciandone copia conforme all'originale alla
sua sede, in Roma, Via G. Allegri n. 14 ed ivi a mani
di
al C.ON.I. – COMITATO OLIMPICO NAZIONALE
ITALIANO, in persona del legale rappresentante pro
tempore lasciandone copia conforme all'originale alla
sua sede in Roma, Largo Lauro De Bosis n. 15 ed ivi
a mani di
al MINISTERO PER I GIOVANI E LO SPORT, in
persona del Ministro pro tempore, lasciandone copia
conforme all'originale al suo domicilio ex lege presso
l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via dei
Portoghesi n. 12, ed ivi a mani di

RELAZIONE DI NOTIFICA
L'anno 2006, il del mese di agosto, su istanza degli
Avv.ti Riccardo Montanaro, Paolo Vaiano e Prof.
Stefano Vinti, io sottoscritto, Assistente U.N.E.P.
presso il Tribunale di Messina, ho notificato il
suesteso ricorso con istanza di provvedimenti
cautelari dinanzi al T.A.R. per il Lazio:
al FOOTBALL CLUB MESSINA PELORO S.r.l., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
lasciandone copia conforme all'originale alla sua sede,
in Messina, Via Acireale (Z.I.R.), c/o Palazzo "Gruppo
Franza" ed ivi a mani di

RELAZIONE DI NOTIFICA
L'anno 2006, il del mese di agosto, su istanza degli
Avv.ti Riccardo Montanaro, Paolo Vaiano e Prof.
Stefano Vinti, io sottoscritto, Assistente U.N.E.P.
presso la Corte d'Appello di Milano, ho notificato il
suesteso ricorso con istanza di provvedimenti
cautelari dinanzi al T.A.R. per il Lazio:
alla LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DI SERIE
A e B, in persona del legale rappresentante pro
tempore, lasciandone copia conforme all'originale alla
sua sede in Milano, Via Rosellini n. 4 ed ivi a mani di
al FOOTBALL CLUB INTERNAZIONALE S.p.A:, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
lasciandone copia conforme all'originale alla sua sede
in Milano, Via Durini n. 24.

--------------------------------------------------------

Saluti
=birrozzo=
00sabato 14 ottobre 2006 11:22
riassunto in poche parole? [SM=x44455]
H@ndsome M@n
00sabato 14 ottobre 2006 11:40
Re:

Scritto da: =birrozzo= 14/10/2006 11.22
riassunto in poche parole? [SM=x44455]



...leggi.
-Asmodeus-
00sabato 14 ottobre 2006 12:26
Per capire: tu ritieni che le pene siano troppo afflittive, o che non dovevano essere comminate?
H@ndsome M@n
00sabato 14 ottobre 2006 14:41
Re:

Scritto da: -Asmodeus- 14/10/2006 12.26
Per capire: tu ritieni che le pene siano troppo afflittive, o che non dovevano essere comminate?


Esatto!
Porgolo
00sabato 14 ottobre 2006 14:52
Re:

Scritto da: =birrozzo= 14/10/2006 11.22
riassunto in poche parole? [SM=x44455]



guarda non disperare...in poche parole

"L'altro punto di vista...ovvero quello della Juventus"...che ne pensate?"

Porgolo: Non ci interessa, grazie!

Oppure

Porgolo: Ho mangiato pesante...non vorrei star male!

O anche

Porgolo: Avete già dato!

O infine

Porgolo: I testimoni di Agnelli non son accettati!
H@ndsome M@n
00sabato 14 ottobre 2006 14:54
Re: Re:

Scritto da: Porgolo 14/10/2006 14.52


guarda non disperare...in poche parole

"L'altro punto di vista...ovvero quello della Juventus"...che ne pensate?"

Porgolo: Non ci interessa, grazie!

Oppure

Porgolo: Ho mangiato pesante...non vorrei star male!


O anche

Porgolo: Avete già dato!

O infine

Porgolo: I testimoni di Agnelli non son accettati!



Oppure
Porgolo: se non mi interessa perche' perdo tempo a scrivere in questo 3ad
Porgolo
00sabato 14 ottobre 2006 14:56
Re: Re: Re:

Scritto da: H@ndsome M@n 14/10/2006 14.54


Oppure
Porgolo: se non mi interessa perche' perdo tempo a scrivere in questo 3ad



ma se sei tu Porgolo...io chi sono???

[SM=x44467] [SM=x44473]


cmq a me interessa molto...che stiate zitti perchè (per me) perdete solo tempo con ste cazzate.

wild§live®
00sabato 14 ottobre 2006 14:57
io penso che qualsiasi pena che non sia la radiazione è ingiusta
H@ndsome M@n
00sabato 14 ottobre 2006 15:10
Alla Juventus è stato dunque imputato un unico "illecito sportivo", di cui all'art. 6 C.G.S., ma non riferito, come richiederebbe la norma federale, ad uno specifico episodio di "compimento... di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare... un vantaggio in classifica..."; si tratta, invece, di una costruzione astratta per la quale "la pluralità di condotte poste in essere da Moggi e Girando,- anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all'art. 1 c. 1 CGS, abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l'atto diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica" (così la Procura Federale).
Questa posizione non può assolutamente essere condivisa, sul piano della logica, prima ancora che della logica giuridica. Al contrario si deve affermare, in termini del tutto ovvi ma decisivi nel caso di specie, che non è il numero delle condotte che cambia la sostanza e la qualificazione giuridica delle condotte stesse: e, se ogni singola condotta non realizza l'illecito sportivo, questo non può ritenersi realizzato anche se quelle stesse condotte vengono .unitariamente considerate.
La Juventus non poteva essere condannata per illecito sportivo, per la semplice e definitiva ragione che, per stessa ammissione delle Corti della F.I.G.C., tale illecito non ha commesso. Da ciò consegue il venir meno necessario delle sanzioni più gravi (perdita degli scudetti e retrocessione in Serie B).
Questa conclusione trova la sua dimostrazione più evidente e clamorosa nella stessa decisione della Corte Federale, che a distanza di poche pagine fa due affermazioni in totale e palese contrasto tra di loro.
A pag. 67 la Corte afferma infatti che "merita adesione... la convinzione della compiuta verificazione dell'esito dell'illecito sportivo, e cioè dell'alterazione della classifica, a vantaggio della Juventus, del Campionato 2004/2005, per effetto del condizionamento del settore arbitrale".
Nelle successive pagine si tenta di dare dimostrazione di questo assunto, senza peraltro indicare neppure una gara il cui risultato sarebbe stato falsato dal presunto condizionamento del settore arbitrale: e non vi è chi non veda come non vi possa essere condizionamento del risultato, se non per il tramite, accertato e dimostrato, della intervenuta influenza sul risultato di una o più, specifiche, partite.
---------------------------------------------------------------

[SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459]
=birrozzo=
00sabato 14 ottobre 2006 15:42
Re:

Scritto da: H@ndsome M@n 14/10/2006 15.10
Alla Juventus è stato dunque imputato un unico "illecito sportivo", di cui all'art. 6 C.G.S., ma non riferito, come richiederebbe la norma federale, ad uno specifico episodio di "compimento... di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare... un vantaggio in classifica..."; si tratta, invece, di una costruzione astratta per la quale "la pluralità di condotte poste in essere da Moggi e Girando,- anche se singolarmente costituenti soltanto violazione dei principi di cui all'art. 1 c. 1 CGS, abbiano determinato quella situazione di condizionamento del settore arbitrale che costituisce l'atto diretto al conseguimento di un vantaggio in classifica" (così la Procura Federale).
Questa posizione non può assolutamente essere condivisa, sul piano della logica, prima ancora che della logica giuridica. Al contrario si deve affermare, in termini del tutto ovvi ma decisivi nel caso di specie, che non è il numero delle condotte che cambia la sostanza e la qualificazione giuridica delle condotte stesse: e, se ogni singola condotta non realizza l'illecito sportivo, questo non può ritenersi realizzato anche se quelle stesse condotte vengono .unitariamente considerate.
La Juventus non poteva essere condannata per illecito sportivo, per la semplice e definitiva ragione che, per stessa ammissione delle Corti della F.I.G.C., tale illecito non ha commesso. Da ciò consegue il venir meno necessario delle sanzioni più gravi (perdita degli scudetti e retrocessione in Serie B).
Questa conclusione trova la sua dimostrazione più evidente e clamorosa nella stessa decisione della Corte Federale, che a distanza di poche pagine fa due affermazioni in totale e palese contrasto tra di loro.
A pag. 67 la Corte afferma infatti che "merita adesione... la convinzione della compiuta verificazione dell'esito dell'illecito sportivo, e cioè dell'alterazione della classifica, a vantaggio della Juventus, del Campionato 2004/2005, per effetto del condizionamento del settore arbitrale".
Nelle successive pagine si tenta di dare dimostrazione di questo assunto, senza peraltro indicare neppure una gara il cui risultato sarebbe stato falsato dal presunto condizionamento del settore arbitrale: e non vi è chi non veda come non vi possa essere condizionamento del risultato, se non per il tramite, accertato e dimostrato, della intervenuta influenza sul risultato di una o più, specifiche, partite.
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[SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459] [SM=x44459]




a quanto ne so io nella giustizia sportiva sei TU che devi dimostrare di essere innocente e probabilmente la juve nn e' riuscita a dimostrarlo...cosa che era praticamente impossibile visto che e' stata l unica societa' a dichiararsi colpevole


penso che gli avvocati bianconeri ne sappiano + di noi di giurisprudenza sportiva e se hanno ammesso la loro colpevolezza e' perche' ne hanno tratto beneficio (la B invece di 1 + giusta serie C1 e probabile fallimento)
H@ndsome M@n
00sabato 14 ottobre 2006 15:46
questa e'una tua conclusione che niente a che vedere ha con la giustizia.
=birrozzo=
00sabato 14 ottobre 2006 16:24
Re:

Scritto da: H@ndsome M@n 14/10/2006 15.46
questa e'una tua conclusione che niente a che vedere ha con la giustizia.



suelle possibili pene si


sul fatto che la juve si e' dichiarata colpevole e ha pregato x avere la B con penalizzazioni e' un fatto oggettivo [SM=x44461]
H@ndsome M@n
00sabato 14 ottobre 2006 16:32
quello che dici e' vero ed e' anche vero che l'avvocato Zaccone, autore di quella dichiarazione, ha poi ammesso di aver fatto un errore di valutazione.
=birrozzo=
00sabato 14 ottobre 2006 16:41
Re:

Scritto da: H@ndsome M@n 14/10/2006 16.32
quello che dici e' vero ed e' anche vero che l'avvocato Zaccone, autore di quella dichiarazione, ha poi ammesso di aver fatto un errore di valutazione.




si xo' dopo che era stato accontentato....dai che vi e' gia andata bene [SM=x44461]
H@ndsome M@n
00sabato 14 ottobre 2006 16:47
No, e' andata bene ad altri che poi hanno partecipato ai preliminari di Champions.
=birrozzo=
00sabato 14 ottobre 2006 17:05
Re:

Scritto da: H@ndsome M@n 14/10/2006 16.47
No, e' andata bene ad altri che poi hanno partecipato ai preliminari di Champions.



e' tutto in proporzione....secondo me il milan nn doveva essere ammesso alle coppe e la juve doveva essere in C1

ma nn puoi pretendere che il milan venga messo sullo stesso piano di lazio e viola e che nessuna di queste 3 possano essere mimimamente paragonate alle porcate di moggi e giraudo (leggasi juve)

[Modificato da =birrozzo= 14/10/2006 17.07]

H@ndsome M@n
00domenica 15 ottobre 2006 07:51
Sai perche' la Juve non ha presentato il ricorso al TAR?...Semplice, perche' avrebbe vinto ed il calcio italiano sarebbe finito con tutte le conseguenze che tale decisione avrebbe apportato.
=birrozzo=
00domenica 15 ottobre 2006 15:38
io 1 volta ho visto un asino volare
H@ndsome M@n
00lunedì 16 ottobre 2006 11:51
Re:

Scritto da: =birrozzo= 15/10/2006 15.38
io 1 volta ho visto un asino volare



.....allora cambia pusher. [SM=x44455]
mementino
00martedì 17 ottobre 2006 14:49
Re:

Scritto da: H@ndsome M@n 14/10/2006 16.47
No, e' andata bene ad altri che poi hanno partecipato ai preliminari di Champions.



...se tu avessi letto bene la requisitoria dei difensori della Juve, ti saresti accorto del fatto che la condanna di milan e lazio non aveva nè capo nè coda.
Il problema della juve è che è l'unica squdra su cui pendono prove concrete di comportamenti illeciti: i sorteggi arbitrali erano stati effettivamente alterati, riscontrando le telefonate di Moggi. Per le altre squadre le prove non esistevano (c'era qualcosa in più sulla posizione della fiorentina, ma non così rilevante).
=Victor Von Doom=
00mercoledì 18 ottobre 2006 08:59
Re: Re:

Scritto da: mementino 17/10/2006 14.49


...se tu avessi letto bene la requisitoria dei difensori della Juve, ti saresti accorto del fatto che la condanna di milan e lazio non aveva nè capo nè coda.
Il problema della juve è che è l'unica squdra su cui pendono prove concrete di comportamenti illeciti: i sorteggi arbitrali erano stati effettivamente alterati, riscontrando le telefonate di Moggi. Per le altre squadre le prove non esistevano (c'era qualcosa in più sulla posizione della fiorentina, ma non così rilevante).



Se, come sostieni, i sorteggi arbitrali sono stati alterati a favore della Juve e, di conseguenza, gli arbitri designati erano a favore della Juve, perchè non è stato condannato alcun arbitro?

Inoltre segnalo una notizia che ieri, vista la tragedia avvenuta a Roma, è passata in secondo piano: il nuovo Commissario della Federcalcio ha dichiarato che la stessa Federcalcio NON POTEVA assegnare lo scudetto di pezza all'Inter, essendo ciò, per Regolamento, compito della giustizia sportiva... spero che Luca Macalli si comporti di conseguenza...
mementino
00mercoledì 18 ottobre 2006 14:25
Re: Re: Re:

Scritto da: =Victor Von Doom= 18/10/2006 8.59


Se, come sostieni, i sorteggi arbitrali sono stati alterati a favore della Juve e, di conseguenza, gli arbitri designati erano a favore della Juve, perchè non è stato condannato alcun arbitro?

Inoltre segnalo una notizia che ieri, vista la tragedia avvenuta a Roma, è passata in secondo piano: il nuovo Commissario della Federcalcio ha dichiarato che la stessa Federcalcio NON POTEVA assegnare lo scudetto di pezza all'Inter, essendo ciò, per Regolamento, compito della giustizia sportiva... spero che Luca Macalli si comporti di conseguenza...



E' irrilevante il fatto che gli arbitri siano stati condannati o meno: seguono un percorso di giustizia sportiva autonomo. Quello che conta è che è stato riscontrato oggettivamente un comportamento di slealtà sportiva. (Per riscontro oggettivo mi riferisco al fatto che alle telefonate di Moggi che "consigliava" il designatore degli arbitri è seguito un comportamento che, appunto, riscontrava tali "consigli": l'alterazione dei sorteggi).

Sull'assegnazione dello scudetto non so risponderti.
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