Conto Termico:

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Etrusco
00giovedì 6 giugno 2013 13:22
incentivi per produzione di energia termica da fonti rinnovabili e interventi d'efficienza energetica (GSE)

Conto Termico: il Gse da' il via all'iscrizione ai registri

Dal 3 giugno al 1° agosto 2013 pubbliche amministrazioni e privati possono presentare le richieste di iscrizione

Di  
Pubblicato sul Canale Impianti il 05 giugno 2013
Conto Termico: il Gse da' il via all'iscrizione ai registri

Il Gse comunica che dalle ore 9.00 di lunedì 3 giugno 2013alle ore 21.00 del 1° agosto 2013 è possibile presentare le richieste di iscrizione ai Registri riservati agli interventi di cui all’art. 4, comma 2 lettere a) e b) del dm 28 dicembre 2012, realizzati dalle pubbliche amministrazioni e daisoggetti privati.

Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, mediante l’applicazione informaticaPortaltermico disponibile sul portale del Gse (https://applicazioni.gse.it).

Si ricorda che il Gestore dei servizi energetici formerà legraduatorie sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente. Nelle prossime settimane sarà inoltre disponibile l’applicazione informatica Portaltermico anche per la trasmissione delle richieste di prenotazione, riservate alla Pa, e di accesso diretto agli incentivi.

 

 
Etrusco
00venerdì 6 dicembre 2013 11:29


News - NORMATIVA


Conto Termico, pubblicate le nuove regole applicative


Chiarimenti sulle tempistiche dei contratti e sui requisiti della documentazione contabile


di Paola Mammarella 
06/12/2013 - Il Gse, Gestore dei servizi energetici, ha pubblicato le nuove regole applicative del Conto Termico, aggiornate
con una serie di chiarimenti sul funzionamento dei contratti e sui requisiti
che la documentazione contabile richiesta deve possedere per poter accedere agli incentivi.
Conto Termico, pubblicate le nuove regole applicative Ricordiamo che il Conto Termico incentiva la produzione di energia termica
da fonti rinnovabili e i piccoli interventi di efficienza energetica
con uno stanziamento di 900 milioni di euro annui, 700 per privati e imprese e 200 per le amministrazioni pubbliche.
 
L’incentivo, che non è cumulabile con altri bonus fiscali, copre il 40% dell’investimento ed è spalmato in un periodo compreso tra i 2 e i 5 anni. I tetti massimi sono differenziati in base al tipo di intervento, alla potenza dell'impianto e alla zona climatica in cui il lavoro è realizzato.

Nel documento è stato spiegato che il Gse eroga gli incentivi solo dopo l’accettazione informatica della scheda-contratto, come previsto dalla deliberazione dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas 25 luglio 2013 338/2013/R/efr recante il contratto-tipo. Il pagamento della prima rata avviene l’ultimo giorno del mese successivo a quello della fine del semestre in cui ricade la data di attivazione del contratto; le rate successive avranno cadenza annuale.
 
Per quanto riguarda la documentazione contabile, sono stati elencati i requisiti che fatture e bonifici devono possedere.
 
Le fatture devono descrivere con chiarezza la tipologia d’intervento oggetto d’incentivazione, riportare la Partita IVA del soggetto emittente beneficiario del pagamento e il nominativo del Soggetto Responsabile, compreso il codice fiscale e/o la Partita IVA, essere intestate al Soggetto Responsabile. Se il soggetto ha fatto ricorso alla locazione finanziaria, la fattura sarà intestata alla società di leasing e dovrà essere allegata anche una copia del contratto di leasing. La somma degli importi deve infine coincidere con la spesa totale consuntivata indicata nella scheda d’ammissione.
 
Per quanto riguarda bonifici, la causale deve riportare il riferimento al Decreto Ministeriale del 28/12/2012, il riferimento al numero della fattura e relativa data, Partita IVA e codice fiscale del Soggetto beneficiario del pagamento e del Soggetto Responsabile se non presenti in un altro punto della ricevuta del bonifico. In caso di locazione finanziaria o di altro finanziamento tramite terzi, la causale del bonifico effettuato dalla società di leasing deve riportare i riferimenti del Soggetto Responsabile, cioè nominativo e Partita IVA e/o codice fiscale. Se il pagamento è effettuato da un soggetto diverso dal Soggetto Responsabile, la causale deve riportare la frase: ”pagamento effettuato per conto di …”.
 
Nelle regole applicative il Gse raccomanda di non utilizzare i modelli standard di bonifico che fanno riferimento alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica (65% - 55%) o per la ristrutturazione edilizia (50% - 36%). L’indicazione nella causale di riferimenti a norme di legge inerenti a bonus energetici o detrazioni sulle ristrutturazioni determina infatti la non accettazione della richiesta.
 

Per aggiornamenti in tempo reale su questo argomento segui la nostra redazione anche suFacebook e Twitter

 Fonte: Edil-Portale 6 dicembre 2013 (riproduzione riservata)
 

Normativa sull'argomento


Etrusco
00giovedì 28 gennaio 2016 16:00
Conto Termico 2.0, Guidi firma il decreto
Procedura semplificata per accedere agli incentivi.
Nuove modalità di erogazione delle risorse
ed estensione della misura anche agli impianti di potenza più elevata.
A disposizione 900 milioni di euro annui,
di cui 700 per i privati e imprese e 200 per la Pubblica Amministrazione
 

Il ministro dello Sviluppo economico Federica Guidi ha firmato oggi il Decreto di aggiornamento del Conto Termico che rivede la disciplina per l’incentivazione dei piccoli interventi, per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di cui al DM 28 dicembre 2012.

LE PRINCIPALI MISURE. Le principali novità introdotte rispetto al meccanismo finora adottato sono:

- l’eliminazione dell’iscrizione ai registri per pompe di calore elettriche o a gas e caldaie a biomassa di potenza termica superiore a 500 kW che d’ora in avanti potranno quindi accedere direttamente all’incentivo;

- la predisposizione di un catalogo di prodotti di mercato idonei e prequalificati per l’accesso al meccanismo per i quali è prevista una procedura semi-automatica di riconoscimento (il catalogo è integrabile su richiesta degli operatori);

- una nuova modalità di pagamento per la Pubblica Amministrazione. Viene introdotta la possibilità di erogare un acconto e pagamenti per stato di avanzamento lavori, nonché il rilascio in un’unica rata per importi fino a 5000 euro;

- l’aggiornamento del contratto tipo predisposto dall’AEEGSI (Autorità per l’Energia elettrica, il gas e il sistema idrico) con termini di pagamento ridotti a 60 giorni da fine lavori rispetto ai 180 vigenti;

- l’introduzione di nuovi interventi agevolabili e l’innalzamento delle soglie di accesso per pompe di calore elettriche, a gas, caldaie a biomassa e impianti solari termici;

- la possibilità, per le sole pubbliche amministrazioni, di richiedere, prima della realizzazione degli interventi e al ricorrere di precise condizioni, la prenotazione degli incentivi con impegno all’erogazione delle risorse.

“Il decreto rappresenta quindi – conclude la nota del Mise - un ulteriore tassello nel quadro complessivo degli incentivi a favore degli interventi di promozione dell’efficienza energetica che costituisce una delle principali priorità di azione del Governo in campo energetico”.

Leggi anche: “Nuovo Conto termico, cosa cambia e i commenti delle associazioni
Etrusco
00sabato 4 giugno 2016 00:39

Nuovo Conto Termico: la nuova forma di incentivazione è attiva da oggi. 900 milioni a disposizione


Il GSE ha pubblicato la Guida all’utilizzo del Portaltermico, attivo da oggi per la richiesta degli incentivi nell’ambito del Nuovo Conto Termico




31 Maggio 2016



Entra in vigore oggi, a tutti gli effetti, il Nuovo Conto Termico, la forma di incentivo rivista e aggiornata che semplifica le procedure di richiesta di incentivi, permettendo davvero a tutti di potervi accedere.
 
Come riportato in un nostro recente focus, oggi entra in vigore anche il Portaltermico, applicazione del GSE finalizzata all’invio delle richieste di incentivi nell’ambito del Nuovo Conto Termico (DM 16 Febbraio 2016). A questo proposito, il GSE ha redatto e pubblicato la “Guida all’utilizzo dell’applicazione web Portaltermico”, che vuole essere di supporto agli utenti che presenteranno le richieste di prenotazione e concessione degli incentivi.
 
Tramite l’applicazione Portaltermico, come specificato dalla Guida, sarà possibile inserire nuove richieste di concessione e di prenotazione degli incentivi, visualizzare e modificare le richieste da inviare al GSE e visualizzare e gestire le richieste già inviate al GSE.
 
La Guida, corposa e ricca di punti, tratta degli aspetti generali della nuova forma di incentivazione, per poi approfondire i diversi punti che caratterizzano il Portaltermico, guidando l’utente passo dopo passo all’inserimento dei dati per richiedere gli incentivi.
 
Per maggiori informazioni sul Nuovo Conto Termico, sugli interventi incentivabili e sui soggetti interessati, leggi il nostro dossier tecnico.
 
Il testo della Guida è disponibile, gratuitamente, in allegato a questo focus.

Etrusco
00martedì 21 giugno 2016 00:14

Come funziona il Conto Termico 2016, in vigore dal 31 maggio


Chi può accedere agli incentivi? Come sono cambiati i tempi di pagamento?
Quali sono gli interventi finanziati?
Tutto ciò che c'è da sapere sul Conto Termico 2016, a pochi giorni dall'entrata in vigore

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conto_termico

L’Ance, associazione nazionale dei costruttori edili, fa il punto sul Conto Termico 2016, che sarà in vigore a partire dal 31 maggio 2016. Il Conto Termico 2016, regolato dal decreto 16 febbraio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2016, va a sostituire il precedente Conto Termico emanato a fine 2012. In termini pratici, va ad aggiornare e semplificare le modalità di incentivazione di interventi per l’incremento dell’efficienza energetica di edifici esistenti e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili.

Rispetto alla disciplina precedente, resta la seguente suddivisione degli incentivi:

  • per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica sugli edifici esistenti sono ammesse solo le pubbliche amministrazioni. In questo caso, le agevolazioni sono costituite da un contributo economico definito come una percentuale del costo dell’intervento;
  • per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili sono ammessi sia i soggetti pubblici che quelli privati. In tal caso, l’incentivo è proporzionale alla produzione stimata di energia.

Le risorse complessivamente messe a disposizione per il meccanismo incentivante sono pari a una spesa cumulata annua di 900 milioni di euro, di cui 700 riservati ai soggetti privati e 200 ai soggetti pubblici.

Interventi agevolabili

Il nuovo Conto Termico introduce nuove tipologie di intervento agevolabili.

Gli interventi di incremento dell’efficienza energetica ammessi ad incentivo (solo per la pubblica amministrazione) sono i seguenti:

  • efficientamento dell’involucro edilizio (isolamento termico di pareti e coperture e sostituzione di serramenti);
  • installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti generatori di calore a condensazione;
  • sostituzione di sistemi per l’illuminazione d’interni e delle pertinenze esterne con sistemi efficienti di illuminazione (novità);
    trasformazione degli edifici esistenti in “edifici a energia quasi zero“, con possibile ampliamento della volumetria fino al 25% (novità);
  • installazione di tecnologie di building automation degli impianti termici ed elettrici, tra cui l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore (novità)

 

Gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili (tanto per la pubblica amministrazione quanto per i privati), sono i seguenti:

  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di acqua calda sanitaria, dotati di pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti o di riscaldamento delle serre e dei fabbricati rurali con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa;
  • installazione di impianti solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling;
  • sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore (novità).

In alcuni casi, i requisiti dimensionali massimi per accedere agli incentivi sono stati aumentati rispetto al precedente decreto, come il tetto di potenza degli impianti di climatizzazione invernale (non più fissato a 1.000 kW bensì a 2.000 kW) o la superficie solare lorda massima dei collettori solari termici (innalzata da 1.000 a 2.500 m2).

Caratteristiche dell’incentivo

Come già per il previgente Conto Termico, l’incentivo è corrisposto in rate annuali costanti, per la durata definita per ogni tipologia di intervento (2 o 5 anni). E’ stata però innalzata, dai precedenti 600 euro a 5.000 euro, la somma massima dell’incentivo che può essere erogata in un’unica rata, qualora l’ammontare totale dell’incentivo stesso sia non superiore ad essa.

Per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica, cui accedono solo le Amministrazioni Pubbliche, l’incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, è riconosciuto in percentuale pari al 40% della spesa ammissibile sostenuta, ad eccezione di alcuni tipi di intervento integrato e/o realizzato in zone climatiche E ed F, in cui tale percentuale è stata innalzata al 50% o al 55%, nonché degli interventi di trasformazione degli edifici pubblici in edifici a energia quasi zero, per i quali la percentuale è pari al 65%.

Per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, cui accedono sia i soggetti pubblici che quelli privati,l’incentivo annuo è proporzionale alla produzione di energia termica stimata in un anno per lo specifico impianto.

In diversi casi, il valore massimo dell’incentivo è stato significativamente aumentato, ad esempio da 250.000 euro a 400.000 euro per gli interventi sull’involucro dell’edificio.

L’agevolazione non è cumulabile con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Una novità consiste però nel fatto che, limitatamente agli edifici di proprietà della Amministrazione pubblica e da essa utilizzati, gli incentivi sono cumulabili con incentivi in conto capitale nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100% delle spese ammissibili.

Per accedere alle agevolazioni, i soggetti beneficiari devono presentare domanda online sul sito del GSE attraverso il cosiddetto “Portaltermico”, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, ovvero 60 giorni dalla data in cui è resa disponibile sul sito del GSE la scheda-domanda di accesso all’incentivo.

 

Scarica qui i modelli relativi alla documentazione da allegare attraverso il PortalTermico, sulla base della specifica richiesta di accesso agli incentivi

 

Tutti i soggetti (sia privati che pubblici) possono comunque accedere agli incentivi anche avvalendosi dell’intervento di una ESCo, stipulando con essa un contratto di prestazione energetica o un contratto di servizio energia.

Inoltre, le Amministrazioni pubbliche hanno la facoltà di presentare domanda attraverso una scheda-domanda a preventivo per la prenotazione dell’incentivo: in tal caso, un primo acconto sarà erogato all’avvio dei lavori e il saldo a seguito della sottoscrizione della scheda-contratto.

Si sottolinea che la procedura per accedere all’incentivo è stata razionalizzata e in parte semplificata.

Tra le principali novità, i tempi di pagamento della prima rata dell’incentivo sono stati ridotti da 180 giorni a 90 giorni a partire dall’attivazione del contratto. Inoltre, sono stati eliminati i “Registri” che nella precedente versione del Conto Termico erano previsti per gli interventi sugli impianti oltre una determinata soglia di potenza. E’ poi prevista la pubblicazione da parte del GSE, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, di un “Catalogo degli apparecchi domestici”, per i quali la procedura di accesso al beneficio sarà ancora più snella.

Apposite Regole applicative contenenti le modalità e le tempistiche di corresponsione dell’incentivo saranno pubblicate entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

In allegato, tutta la normativa di riferimento:

Nota di approfondimento Conto termico 
Tabella A art 7
Decreto 16 febbraio 2016 conto termico
Allegato I decreto 16 febbraio 2016
Allegato II decreto 16 febbraio 2016
Allegato 8 Dlgs 102_2014 
Art. 11 Dlgs 28_2011
Allegato 3 Dlgs 28_2011

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Allegati
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Fonte

Etrusco
00martedì 21 giugno 2016 00:32

Aicarr, l'Associazione italiana condizionamento dell'aria riscaldamento e refrigerazione, ha reso disponibile una
guida agli interventi e incentivi previsti dal Conto Termico 2016

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CONTO

Aicarr, l’Associazione italiana condizionamento dell’aria riscaldamento e refrigerazione, ha reso disponibile una breve ma efficace guida al Conto Termico 2016, in vigore dal 31 maggio 2016.

L’obiettivo è “rendere il Conto termico 2.0 più comprensibile ai cittadini, a coloro che sono interessati a riqualificare e rinnovare le strutture edilizie e al mondo degli installatori, è questo l’intento con il quale abbiamo deciso di proporre a tutti una guida sul Conto termico 2.0, che è una grande opportunità di crescita del settore e più in generale della nostra economia, visti gli incentivi e le risorse disponibili”, spiega Livio De Santoli, presidente Aicarr.

Tra gli interventi previsti che potranno interessare sia le Pubbliche Amministrazioni che i privati rientrano la sostituzione di impianti esistenti con pompe di calore, caldaie, stufe e termocamini a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore, installazione di impianti solari termici e di solar cooling.
Di seguito, la guida Aicarr al Conto Termico 2016.

Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016 – Conto termico
Il 2 marzo 2016 è stato pubblicato sulla G.U. n. 51 il testo del Decreto interministeriale recante il nuovo conto termico (di seguito semplicemente CT2016), che sostituisce quello attuale in vigore dal 2012.

Al fine di promuovere l’adozione di questi incentivi e di tener conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 102/2014 e dal D.L. n. 212/2014, noto come Sblocca Italia, il nuovo testo è stato modificato e ampliato in termini sia di interventi rispetto alla versione del 2012 sia introducendo meccanismi di semplificazione all’accesso a questi incentivi. In particolare, i soggetti ammessi all’incentivo sono la pubblica amministrazione e i soggetti privati, che possono accedere agli incentivi anche in maniera indiretta attraverso l’intervento di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dal D.Lgs. n. 102/2014; i soli soggetti privati possono utilizzare anche un contratto servizio energia di cui al D.Lgs. n. 115/2008 e s.m.i. Si fa notare che dal 19 luglio 2016 solo le ESCO certificate ai sensi della UNI CEI 11352 potranno presentare al GSE richiesta di concessione dell’incentivo, in qualità di soggetto responsabile per gli interventi realizzati in virtù di contratti con soggetti ammessi.

Nella tabella di seguito riportata sono elencati gli interventi incentivabili e i soggetti ammessi:

Soggetti ammessi Rif. Tipologia intervento Durata Note
P.A. Art. 4, c. 1, lett. a isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato; 5 anni intervento riconfermato
P.A. Art. 4, c. 1, lett. b sostituzione delle chiusure trasparenti, infissi compresi, che delimitano il volume climatizzato; 5 anni intervento riconfermato
P.A. Art. 4, c. 1, lett. b sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale che utilizzano caldaie a condensazione; 5 anni intervento riconfermato
P.A. Art. 4, c. 1, lett. d installazione di sistemi di schermatura e/o di ombreggiamento delle chiusure trasparenti da E-S-E a O, fissi o mobili, non trasportabili; 5 anni intervento riconfermato
P.A. Art. 4, c. 1, lett. e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, nZEB ; 5 anni Nuova introduzione
P.A. Art. 4, c. 1, lett. f la sostituzione di sistemi per l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione; 5 anni Nuova introduzione
P.A. Art. 4, c. 1, lett. g l’installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici, compresa quella di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; 5 anni Nuova introduzione
P.A. + Priv. Art. 4, c. 2, lett. a sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di ACS, dotati di pompa di calore elettriche o a gas interfacciati con una sorgente rinnovabile, che prevedano anche la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica superiore a 200 kW; P ≤ 35 kW
2 anni
da P > 35 kW a P ≤ 2000 kW
5 anni
intervento riconfermato
P.A. + Priv. Art. 4, c. 2, lett. b sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento di serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW; P ≤ 35 kW
2 anni
da P > 35 kW a P ≤ 2000 kW
5 anni
intervento riconfermato
P.A. + Priv. Art. 4, c. 2, lett. c installazione di impianti solari termici per la produzione di ACS o a integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, eventualmente abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica da utilizzare per processi produttivi o da immettere in reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. E’ previsto l’obbligo di contabilizzazione del calore nel caso di impianti solari con superficie dal campo solare maggiore di 100 m2; SL ≤ 50 m2
2 anni
da SL > 50 m2 a SL > 2500 m2
5 anni
intervento riconfermato

Sulla base dell’esperienza maturata dal Conto Termico del 2012, sono state poi apportate le seguenti semplificazioni:
• non è più richiesta l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompa di calore elettrica o a gas e con caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW;
• per gli impianti con potenze termiche utile nominale fino a 35 kW e per i collettori solari termici con superfici solare lorda fino a 50 m2 è prevista la pubblicazione di una lista di apparecchiature o prodotti “idonei” che sarà aggiornata periodicamente e fruibile al pubblico per seguire un iter semplificato di compilazione della domanda, che non richiede più l’inserimento dei dati relativi alla descrizione dell’apparecchio scelto, in quanto la scelta del prodotto è già stata validata dal GSE;
• il GSE corrisponde in un’unica rata gli incentivi il cui ammontare sia non superiore a € 5.000,00; per la pubblica amministrazione ciò accade anche per incentivi superiori a € 5000,00;
• è prevista anche la modalità di pagamento con carta di credito;
• i termini per l’erogazione degli incentivi sono stati ridotti a 90 giorni.

Le misure di potenziamento introdotte dal CT2016 sono:
• l’incentivo spettante per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni è pari al 40% della spesa sostenuta;
• l’incentivo spettante per gli interventi di isolamento termico delle pareti opache è pari al 50% del costo dell’investimento sostenuto per gli investimenti;
• l’incentivo spettante per gli interventi integrati sull’edificio e sull’impianto è pari al 55% del costo dell’investimento sostenuto per gli investimenti;
• l’incentivo spettante per gli interventi effettuati per rendere l’immobile “a energia quasi zero” è pari al 65% del costo dell’investimento sostenuto per gli investimenti;
• la soglia di ammissibilità degli impianti alimentati da FER è stata innalzata a 2.000 kW per le pompe di calore e gli impianti a biomasse e a 2.500 m2 per il solare termico, al fine di far rientrare gli interventi su edifici di maggiori dimensioni, quali ospedali, uffici, centri commerciali;
• l’obbligo di dotazione di sistema di accumulo viene esteso a tutti i generatori di calore a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW.

Gli interventi possono accedere agli incentivi se rispettano le seguenti condizioni:
• devono essere utilizzate apparecchiature di nuova costruzione, correttamente dimensionate e che mantengano le caratteristiche e i requisiti che hanno permesso di accedere agli incentivi per 5 anni successivi;
• ogni modifica e/o ogni variazione degli interventi incentivati nei cinque anni successivi deve essere comunicata al GSE;
• per almeno 1 anno dalla stipula del contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento, non è possibile richiedere per lo stesso edificio o impianto o unità immobiliare incentivi per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da FER o da sistemi ad alta efficienza;
• per gli interventi realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011, può essere incentivata solo la quota eccedente all’obbligo;
• nei casi incentivati in cui sia richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione bisogna trasmettere le letture delle misure al GSE; l’incidenza economica del contatore di calore è inferiore al 2%.
• l’installazione volontaria e non prevista dal Conto Termico di sistemi di contabilizzazione non è incentivata.
• gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e contributi in conto interesse;
• l’ammontare dell’incentivo erogato al soggetto responsabile non può eccedere in nessun caso il 65% delle spese sostenute.

Procedura di Accesso agli incentivi
La domanda è presentata attraverso la scheda-domanda (scaricala qui) da colui che ha sostenuto la spesa per l’esecuzione degli interventi e che ha diritto all’incentivo e che stipula il contratto con il GSE, definito dal decreto come “soggetto responsabile”, che può operare anche attraverso una persona fisica o giuridica che tramite delega operi per nome e per conto suo e che viene definito “soggetto delegato”.

L’accesso all’incentivo può avvenire con una procedura definita “Accesso Diretto” oppure attraverso una “prenotazione”.

Accesso Diretto:
Beneficiari: le Pubbliche Amministrazioni e i Soggetti privati, che presentano la richiesta entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, ovvero entro 60 gironi successivi alla data in cui è resa disponibile sul portale del GSE.
Per l’installazione di apparecchi di piccola taglia (generatori termici con potenza termica utile ≤ 35 kW e per impianti solari aventi una superficie lorda ≤ 50 m2) è prevista un iter semplificato attraverso l’uso del catalogo degli apparecchi domestici. (scaricabile qui).

Fase 1
1.1. Caricamento dati inerenti il sistema edificio-impianto e agli interventi realizzati sul portaltermico attraverso la scheda-domanda

Fase 2
2.1. Conferma dei dati inseriti nella scheda-domanda.
2.2. Stampa e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva alla quale sono allegate le condizioni contrattuali generali e l’importo indicativo degli incentivi calcolato in automatico dal portaltermico
2.3 invio richiesta incentivi

Fase 3
3.1. Lettera di avvio dell’incentivo.
3.2. Accettazione dell’incentivo riconosciuto e delle condizioni contrattuali tramite il sistema informatico.
3.3. Erogazione incentivi.

Prenotazione dell’incentivo
Per quanto concerne invece gli interventi che devono essere ancora realizzati da parte delle P.A. e dalle ESCO, che operano per conto loro, viene erogato un acconto all’avvio e il saldo alla conclusione dei lavori.

Ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, le P.A. possono presentare la scheda-domanda a preventivo, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
1. Presenza di una Diagnosi Energetica e un atto amministrativo attestante l’impegno alla realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella diagnosi energetica.
2. La presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato tra la P.A. e una ESCO.
3. La presenza di un provvedimento o atto amministrativo attestante l’eventuale assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori.

Il GSE accettata la richiesta di prenotazione si impegna a riservare la somma corrispondente all’incentivo spettante a favore del richiedente. Le tempistiche previste sono le seguenti:
Caso 1: A valle dell’accettazione da parte del GSE della prenotazione dell’incentivo:
• massimo 180 gg per l’avvenuta assegnazione dei lavori
• massimo 240 gg per l’avvio lavori
• massimo 18 mesi per la conclusione dei lavori
• massimo 36 mesi per la conclusione dei lavori per i soli edifici nZEB.

Casi 2 e 3: A valle dell’accettazione da parte del GSE della prenotazione dell’incentivo:
• massimo 60 gg per l’avvio lavori
• massimo 12 mesi per la conclusione dei lavori
• massimo 24 mesi per la conclusione dei lavori per i soli edifici nZEB.

Tutta la modulistica sul Conto Termico 2016 è disponibile nella nostra sezione “Moduli”.

Leggi anche: Edifici Nzeb: la situazione in Italia e gli strumenti per il progettista

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