Etichetta obbligatoria anche per pneumatici

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Etrusco
00mercoledì 24 ottobre 2012 18:20
Pneumatici. Arriva l'etichetta obbligatoria

Arriva per i consumatori un aiuto in più per orientarsi in maniera consapevole nell'acquisto dei pneumatici. A breve, infatti, sarà introdotta l'etichetta che fornisce alcune informazioni visive sul livello di prestazione delle gomme. Un po' come avviene oggi con la classe energetica degli elettrodomestici.

Dal 1° luglio 2012. La normativa che ha imposto l'etichettatura è il Regolamento UE 1222/2009.
L'obbligo per i venditori parte dal 1° novembre 2012, ma già dal 30 maggio sono in vendita coperture dotate dell'etichetta. Tutte le gomme prodotte dal 1° luglio dovranno avere tale classificazione, mentre quelle costruite prima non sono soggette all'imposizione, anche se commercializzate successivamente all'entrata in vigore della legge.

La classificazione. Sull'adesivo saranno riportate 3 caratteristiche: resistenza al rotolamento, frenata sul bagnato e rumorosità avvertita al passaggio della vettura.
Per le prime due, sono previste sette classi, dalla lettera A alla G, in ordine decrescente di prestazioni. Per la voce resistenza al rotolamento, tra la migliore e la peggiore la differenza di prestazioni si traduce in un minor consumo fino al 7,5%, mentre per l'aderenza sul bagnato lo spazio di frenata varia del 30%, ovvero fino a 18 metri frenando da 80 km/h. La rumorosità di rotolamento è invece suddivisa in tre categorie, raffigurate da tre barre: una sola corrisponde a un livello sonoro inferiore di 3 dB o più rispetto al futuro limite di omologazione europeo, due barre le coperture che rispettano tale limite e tre quelle che hanno rumorosità di rotolamento superiore a tale valore.
La posizione dell'etichetta. L'etichetta non deve - secondo la normativa - essere applicata necessariamente su ogni copertura: è sufficiente che un cartellino posto vicino ai pneumatici in posizione ben in vista per i consumatori. Se invece le coperture non sono esposte, il rivenditore è tenuto a fornire tutte le informazioni comprese nell'etichetta. Infine, le stesse indicazioni vano riportate nello scontrino fiscale o nella fattura.
La valutazione. La disposizione legislativa sicuramente rappresenta un ausilio in più per i consumatori, anche se occorre tenere conto che le prove di valutazione delle prestazioni sono realizzate dagli stessi costruttori in autocertificazione. Non è escluso, quindi, che qualche Casa sia un po' troppo "di manica larga", come peraltro già accade in altri ambiti omologativi, primi fra tutti quelli relativi ai consumi
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