Come RESCINDERE facilmente il contratto Adsl prima della scadenza:
Quando l'ADSL non funziona, come rescindere
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Il metodo più corretto è quello di inviare una raccomandata a ricevuta di ritorno alla sede legale di Telecom Italia, o comunque della eventuale società del gruppo con la quale è stato stipulato il contratto per la fornitura del servizio ADSL,
invitando la stessa a ripristinare il funzionamento del servizio entro 15 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa, sotto pena, in difetto, di risoluzione del contratto e di richiesta di risarcimento del danno.
Se Telecom, successivamente alla ricezione della raccomandata a ricevuta di ritorno e comunque entro i 15 giorni, non si attiva o ad ogni modo non risolve il problema, il contratto deve intendersi risolto: pertanto se Telecom addebitasse successivamente qualsiasi importo, il lettore potrebbe legittimamente rifiutarsi di corrisponderlo.
Anzi, in caso vi sia un danno, che sia ovviamente dimostrabile e cioè documentabile, il lettore potrebbe richiederne il pagamento a Telecom, sia direttamente citandola in giudizio sia se convenuto in giudizio da Telecom per il pagamento del corrispettivo, in via "riconvenzionale".
Per questi motivi, è consigliabile, qualora non si riceva risposta dopo i primi giorni in cui ci si è rivolti al servizio di assistenza telefonico o via mail, formare sempre una raccomandata a ricevuta di ritorno da spedire alla società erogatrice del servizio che se non conduce magari proprio sino alla risoluzione del contratto, può essere utile per ottenere un intervento risolutore: attenzione, però, che trascorsi i 15 giorni senza che ci sia stato l'intervento comunque la risoluzione si produce di diritto.
Quando la ADSL continua a non funzionare
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Si ribadisce che il lettore ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto
e di non pagare più il corrispettivo dovuto per la fornitura del servizio.
Il recesso è una cosa, la risoluzione un'altra. Il recesso, che, è bene dirlo subito, nel caso in questione non c'entra niente, è il diritto di una parte di "togliersi" unilateralmente da un contratto, di solito per il trascorso di un certo periodo di tempo e dopo un certo preavviso.
Così ad esempio nei contratti annuali ogni parte ha diritto di recedere entro tre mesi dalla data di rinnovo del contratto, restando inteso che, in mancanza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno. Il recesso, insomma, di solito è una modalità attinente allo svolgimento normale del contratto.
La risoluzione per inadempimento si ha, invece, quando una delle parti non fa quello che, a mente del contratto, dovrebbe fare. In questo caso l'altra parte, ovviamente, ha tutto il diritto di non eseguire la propria prestazione, cioè pagare, ad esempio, il corrispettivo, e di sciogliere il contratto. Nel nostro caso, se il provider non fornisce il servizio ADSL è inadempiente rispetto ad una obbligazione fondamentale del contratto, che ha proprio per oggetto l'erogazione del servizio di accesso ADSL.
Il lettore, pertanto, ha il diritto di non pagare più il contratto e, anzi, di scioglierlo definitivamente. Questo diritto si esercita inviando alla controparte una lettera raccomandata a ricevuta di ritorno con la quale la si diffida dal ripristinare il funzionamento del servizio restando inteso che, in mancanza di ciò entro 15 giorni, il contratto si intenderà risolto. Se la controparte, nel nostro caso cioè il provider, non fa funzionare la ADSL entro il termine previsto il contratto è da ritenersi definitivamente sciolto. In questo contesto, se il provider richiede un pagamento lo fa illegittimamente e il consumatore può rifiutarsi di provvederlo. In caso di problemi, a questo punto, diventa indispensabile rivolgersi ad un Giudice, che, nel nostro caso, sarebbe il Giudice di Pace del luogo di residenza del consumatore di fronte al quale, se la controversia non supera l'importo di 1.000.000 di vecchie lire, il lettore può stare in giudizio anche da solo, senza l'assistenza di un legale.
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F.A.Q.
ecco altre risposte a quesiti legali posti all'Avvocato Pasqualino Reale di FederConsumatori sulle recenti esperienze con i già noti disservizi Adsl-Wind:
NORMATIVA CONTRATTUALE:
Il servizio di accesso ad internet ADSL è regolato dal relativo Contratto predisposto dalla società e relativi allegati il quale è stato accettato esplicitamente o tacitamente dal consumatore-utente al momento della richiesta di attivazione o comunque di fruizione del servizio stesso.
Qualora il contratto è concluso a distanza (telefono, internet,ecc.) e cioè non viene sottoscritto in un negozio, lo stesso regolato (anche) dal
Decreto legislativo 185/99.
Tutte le clausole sono obbligatorie per entrambi le parti, tranne quelle vessatorie (Artt. 1469 bis-1469 sexies C.C.) le quali però saranno effettivamente inefficaci solo dopo la pronuncia in tal senso di un giudice.
L’erogazione dei servizi di comunicazione, inoltre, viene regolata anche dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (www.agcom.it), la quale però al momento non ha emanato alcun Regolamento in materia.
Infine, valgono le regole stabilite nel nostro
codice civile in materia di somministrazione (Artt. 1559-1570),
in materia di vendita (Artt. 1470-1499),
dei contratti in generale (Artt. 1321-1469)
e delle obbligazioni in generale (Artt. 1173-1320).
POSSO NON PAGARE LA BOLLETTA ?
La risposta in teoria è si, però solo se sussistono le condizioni previste dall’
Art. 1460 C.C. e precisamente solo se sussiste lÂ’inadempimento da parte della società (mancata fornitura del servizio secondo le modalità pattuite) o per meglio dire la prova
(Art. 2697-2739 C.C. e Art. 191-266 C.P.C.) dell’inadempimento da parte del provider.
In sintesi, nel caso in cui si decida di non pagare le bollette perché si ritiene che l'ISP sia inadempiente e cioè non fornisca il servizio pattuito, la società , non ritenendosi inadempiente, potrà agire per ottenere il
pagamento coattivo delle bollette, con lÂ’aggiunta delle relative spese legali, anche con
decreto ingiuntivo (Art. 633-656 C.P.C.).
Nel caso, il consumatore-utente che non vorrà pagare il decreto ingiuntivo è tenuto a
proporre opposizione a decreto ingiuntivo (Art. 645 C.P.C.) e cioè a dare inizio ad una causa ordinaria per l’accertamento dell’inadempimento della società inadempiente, di cui
dovrà darne sempre prova (Art. 2697-2739 C.C. e Art. 191-266 C.P.C.), e quindi la legittimità del suo comportamento ai sensi dell’
Art. 1460 C.C..
La situazione processuale, però, sarebbe sconveniente per il consumatore-utente in quanto mentre il suo inadempimento è certo e provato dal mancato pagamento delle bollette, l’inadempimento della Wind sarebbe incerto e comunque sempre da provare.
Pertanto, qualora si decida di non pagare le bollette, è meglio adire *contestualmente* il Giudice di Pace affinché accerti l’inadempimento della Wind prima che questa possa agire con decreto ingiuntivo.
SONO COSTRETTO A MANTERE UN CONTRATTO PER 12 MESI ?
Come abbiamo già detto, tutte le clausole contrattuali sono valide per entrambi le parti tranne quelle vessatorie ed in linea di massima una clausola che preveda un tempo determinato per la validà di un contratto, di per sé, non lo è.
Una volta concluso un valido contratto la soddisfazione personale delle parti non ha alcuna rilevanza in quanto il contratto è legge fra le parti (Art. 1321 C.C.).
Nel caso specifico, posto che il contratto è stato validamente concluso (Art. 1418-1452 C.C.), ciò che rileva é l’esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico delle parti ovvero l’inadempimento delle stesse obbligazioni (Art. 1218-1229 C.C.) e quindi la possibilità di chiedere prima in via conciliativa - ora obbligatoria a seguito dell’emanazione da parte dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (ww.agcom.it) del Regolamento di procedura relativo alle controversie fra organismi di telecomunicazioni ed utenti - e poi alla stessa Autorità e/o al Giudice, l’esatto adempimento del contratto e/o la sua risoluzione e comunque i danni subiti (Art. 1453-1462 C.C.).
Anche in questo caso il problema è la prova dell’inadempimento del provider che riteniamo al momento possa essere data anche mediante testimoni che riferiscano senza ombra di dubbio che il servizio Libero ADSL non funziona o comunque funziona ad una velocità ridottissima, addirittura inferiore alle connessioni normali, mentre in futuro ci dovrà sicuramente essere un’indagine/perizia dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha i mezzi ed i poteri per eseguirla sia a livello di singolo utente che a livello collettivo e conseguentemente anche un Regolamento che stabilisca in maniera chiara le condizioni tecniche minime delle connessioni ad alta velocità in ADSL che, sicuramente, non potranno essere minori (per definizione) delle connessioni a velocità normale in dial-up.
Esiste un modo "a termini di legge" per forzare la conclusione del contratto ? Se si, come ?
Il contratto è già concluso con la firma o comunque con la fruizione del servizio Libero ADSL, quindi la domanda più pertinente è Esiste un modo “a termini di legge” per forzare l’esatto adempimento del contratto?
La risposta è si e l’obiettivo delle nostre azioni è proprio quello di vedere Wind in via conciliativa oppure in via coattiva adempiere esattamente alle obbligazioni promesse e pattuite e cioè fornire a tutti i consumatori-utenti una connessione ADSL che sia veramente ad alta velocità e commisurata al prezzo pagato, nonché vederla risarcire tutti i danni subiti dagli stessi consumatori-utenti comprese tutte le spese affrontate.
Sul come in parte abbiamo già risposto, comunque, ribadendo che l’unione ed il numero fa la forza, l’iter è il seguente:
1) promuovere migliaia di istanze conciliative avanti i Giudici di Pace e contemporaneamente chiedere al provider un accordo via transattiva collettiva per tramite dellÂ’Avv. Pasqualino Reale
2) qualora il gestore non voglia conciliare/transarre, adire collettivamente l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni come previsto dal relativo Regolamento di procedura relativo alle controversie fra organismi di telecomunicazioni ed utenti
3) presentare un atto di intervento alla stessa Autorità da parte della Federconsumatori con cui sostenere le tesi dei consumatori-utenti e far riunire tutti i singoli procedimenti in un unico megaprocedimento volto all’accertamento del comportamento lesivo dei diritti e degli interessi dei consumatori ai sensi della
legge 30 luglio 1998 n. 281
4) chiedere all’Autorit di iniziare un procedimento di indagine nei confronti della società e quindi emanare un Regolamento in materia di connessioni internet che stabilisca a livello tecnico ed in maniera semplice e chiara quale debba essere la velocità minima, media e massima delle connessioni ADSL, il numero massimo di utenti cui può essere venduta la banda, ecc.
5) far pronunciare l’Autorità in maniera chiara sulle sue competenze e su quelle dell’autorità giudiziaria;
6) creare, anche con l’aiuto della Federconsumatori, un pool di avvocati presenti in tutta Italia che sia disponibile a difendere in via antistataria (e cioè la parcella sarà dovuta e pagata dal consumatore solo ad esito positivo della causa) i singoli consumatori che vogliano fare causa all'azienda per lÂ’esatto adempimento del contratto e/o per la sua risoluzione e comunque per il risarcimento dei danni subiti.
Le risposte saranno aggiornate in base all’evoluzione della vicenda.
Avv. Pasqualino Reale