Per chi viene molestato da proposte commerciali pur avendo negato il consenso
(pubblicazione nominativo sui nuovi elenchi telefonici):
www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1242342
Si va sul penale per i trasgressori:
D.Lgs. 196/03 - Art. 143.
Procedimento per i reclami
1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è
manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un
provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del
procedimento:
a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il
divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il
titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il
blocco spontaneamente;
b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere
il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che
risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata
adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando,
in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del
trattamento o degli effetti che esso può determinare,vi è il concreto
rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
interessati;
...
Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante 1.
Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
dal Garante ai sensi degli articoli ... 143, comma 1, lettera c), è
punito con la
reclusione da tre mesi a due anni.
Non condivido le tue idee, ma darei la vita per vederti sperculeggiare quando le esporrai.