Dall'entrata in vigore del
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206
alcuni luoghi comuni sono stati modificati:
Un aspetto importantissimo e' proprio l'equilibrio delle clausole tra consumatore e venditore o erogatore dei servizi.
Le clausole che non rispettano questo equilibrio possono considerate vessatorie e di conseguenza nulle dal giudice.
Altri punti importanti sono
le informazioni prodotte da terzi sul prodotto/servizio (vedi la struttura che ha fornito l'informazione errata).
La responsabilita' e' del venditore e esiste un capitolo specifico per quei contratti "a distanza" nei quali il produttore,
anche se attraverso moduli prestampati, DEVE dimostrare che ha "trattato" con il consumatore le clausole contenute nel contratto (e qui possono aprirsi molti scenari).
Prima di questo Decreto Legislativo c'erano comunque delle direttive europee gia' esistenti da tempo su questa materia
...
Il fatto che
i rinnovi e le disdette dei contratti siano stati ridimensionati come
tempi di preavviso di 30gg piuttosto che 60 non è casuale, ma legata appunto al decreto!
E' lo spirito della legge che lo impone, non un atto generoso e liberale del provider
Quindi, clausole di peggior favore, rispetto al panorama legislativo attuale, non possono essere vincolanti.
spetterà poi al Giudice, semmai si dovrà arrivare in sede di giudizio, decidere che:
1) i tempi di disdetta nel caso specifico siano congrui (la legge non li enuncia ma li demanda al caso specifico)
2) che effettivamente il venditore/erogatore
in caso di non erogazione del bene/servizio a causa di cessazione possa comunque pretendere il pagamento integrale del bene/servizio,
ammesso che per il consumatore esista diritto analogo (e non c'e').
Sui tempi, trattandosi di cifra modesta, non e' assolutamente vero che siano necessariamente lunghi.
Anzi, in molti casi non si arriva neanche davanti a un Giudice di Pace.
Non condivido le tue idee, ma darei la vita per vederti sperculeggiare quando le esporrai.