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Nuovi incentivi per Solare Termico e Efficienza Energetica

Ultimo Aggiornamento: 09/07/2021 10:51
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18/01/2017 20:17

 

Bonus casa 2017: nuove proroghe e novità


La legge di bilancio ha prorogato i bonus casa per l'efficienza energetica (e non solo) introducendo alcune novità.
Facciamo il punto


Stefano Setti





Come, ormai, noto è stato approvato in via definitiva al Senato il disegno di legge contenente la Manovra 2017. Il provvedimento dovrà ora essere firmato dal Capo dello Stato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per entrare in vigore il 1° gennaio 2017.
Tra le diverse novità fiscali si evidenzia la proroga dei bonus casa con delle novità.

Detrazioni per gli interventi di efficienza energetica
E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione fiscale riconosciuta, nella misura del 65%, per gli interventi di efficienza energetica.
Parti comuni di condomini: per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione è riconosciuta nella misura del 70 per cento. La detrazione si calcola su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Attestazione di prestazione energetica: la sussistenza delle condizioni di cui sopra dev’essere asseverata da professionisti abilitati attraverso un’apposita attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Attenzione: La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015.


Cessione del credito: per gli interventi di cui sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (non però a banche ed intermediari finanziari).
Iacp: tali detrazioni sono estese anche agli istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Bonus edilizia
Prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione, nella misura del 50 per cento, per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Bonus mobili
Prorogato fino al 31 dicembre 2017. Si prevede in particolare che ai contribuenti che fruiscono della detrazione riconosciuta per gli interventi edilizi iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, spetta anche una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nel 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Attenzione: La detrazione in esame, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro. Detto ammontare dev’essere considerato, per gli interventi effettuati nel 2016 o per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nel 2016 per le quali si è fruito della detrazione.

“Sismabonus”
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 , riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno.
1. La detrazione dev’essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
2. Qualora gli interventi in esame consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

Zona sismica 3
Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, le regole di cui sopra si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3.

Riduzione del rischio sismico
Qualora alla realizzazione degli interventi indicati consegua una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70 per cento. Se dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento.

Parti comuni
Qualora gli interventi in esame siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni spettano, rispettivamente, nella misura del 75 e dell’85 per cento. Inoltre:
• la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio;
• per tali interventi, dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (non è comunque possibile cedere il credito a banche o intermediari finanziari).

Verifica sismica degli immobili
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono detraibili anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive
Prorogato per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, con l’estensione alle strutture che svolgono attività agrituristica. L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 65 per cento.
Il credito d’imposta va ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

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Non condivido le tue idee, ma darei la vita per vederti sperculeggiare quando le esporrai.
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