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Nuovi incentivi per Solare Termico e Efficienza Energetica

Ultimo Aggiornamento: 09/07/2021 10:51
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Incentivi rinnovabili: in arrivo decreto per istituire

un Conto Energia anche per il Solare termico

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Mercoledì 29 Giugno 2011 16:31    Scritto da Andrea Marchetti
     

solare_termico_conto_energia

Sono gli effetti dell'esito del referendum sul nucleare, dello scorso 12 e 13 giugno, e dei vincoli euopei sulla riduzione delle emissioni climaleteranti entro il 2020 (il cosiddetto 20-20-20): entro l'estate dovrebbero essere varati 2 decreti legislativi, uno per favorire il ricorso al solare termico - che dovrebbe essere ricalcato sulla stessa falsariga del Conto Energia per il fotovoltaico - ed un secondo che, invece, sarà un piano per l'efficienza energetica degli edifici e dell'industria.

Ad annunciare la prossima emanazione dei decreti è sato il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Stefano Saglia, nel corso di un seminario presso l’Università Bocconi di Milano. Un'ulteriore conferma, dunque, della necessità di un nuovo orientamento del Governo per quanto riguarda la politica energetica. Del resto lo stesso Ministro allo Sviluppo Economico, Paolo Romani, all'indomani del referendum sul nucleare, aveva annunciato un maggiore ricorso alle energie rinnovabili.

Secondo Saglia le potenzialità dell' Italia nel solare termico sono molto elevate, più che nel fotovoltaico, tanto che «il calore da fonti rinnovabili è quello che darà il maggior contributo per il raggiungimento degli obiettivi al 2020» ha precisato il Sottosegretario. Il Piano del Governo, infatti, prevede che «le rinnovabili elettriche passino nel 2020 dagli attuali 5 Mtep (milioni di barili di petrolio equivalenti) a 8,5 Mtep, mentre le rinnovabili termiche dovranno passare da 3,2 a 10,4 Mtep».

Il Governo, dunque, vuole la promozione dell’efficienza energetica e metterà  in campo un mix di strumenti finalizzati allo sviluppo del sistema imprenditoriale italiano: promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e riqualificazione energetica degli edifici esistenti, promozione della cogenerazione diffusa e dell'autoproduzione di energia per le piccole e medie imprese, rafforzamento del meccanismo dei titoli di efficienza energetica, promozione di prodotti nuovi altamente efficienti.

Un programma ambizioso che, tuttavia necessiterà di adeguati strumenti di incentivazione che, per ammissione dello stesso Saglia ad oggi sono ancora insufficienti, considerando, ad esempio, che  con la fine del 2011 cesserano anche le misure di incentivazione fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, cioè il meccanismo delle detrazioni fiscali del 55%. Inoltre per l'efficienza energetica, ha detto Saglia,  «abbiamo un meccanismo di sostegno strutturale, i certificati bianchi, attualmente non del tutto idoneo a stimolare iniziative davvero competitive mentre le detrazioni del 55%  non sono idonee a coprire la varietà di soluzioni tecniche impiegabili».

Le nuove misure a cui sta lavorando il Governo, dunque, dovrebbero sostituire questi meccanismi. Le basi e gli strumenti normativi per il superamento ed il potenziamento del precedente regime, però, sono già pronti e, per Saglia, vanno individuate nel Dlgs 28/20011 ( l'ormai celebre e molto contestato Decreto Romani, di attuazione della direttiva europea 2009/28/CE)  che già prevedeva la possibilità di un Conto Energia anche per il solare termico, così come fatto con il fotovoltaico, con il DM 5 Maggio 2011 (il 4° Conto Energia) .

Con il decreto legislativo 28, infatti, il Governo ha previsto appunto l'estensione al solare termico del conto energia fotovoltaico, oltre a «incentivi più orientati al mercato per le tecnologie con minor gap di competitività economica», come afferma Saglia, e un «sostegno continuo a ricerca e sviluppo». «Su tutti questi punti il ministero sta lavorando e il prima possibile saranno resi disponibili i testi da portare in consultazione» ha concluso Saglia.

Andrea Marchetti

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18/01/2017 20:17

 

Bonus casa 2017: nuove proroghe e novità


La legge di bilancio ha prorogato i bonus casa per l'efficienza energetica (e non solo) introducendo alcune novità.
Facciamo il punto


Stefano Setti





Come, ormai, noto è stato approvato in via definitiva al Senato il disegno di legge contenente la Manovra 2017. Il provvedimento dovrà ora essere firmato dal Capo dello Stato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale, per entrare in vigore il 1° gennaio 2017.
Tra le diverse novità fiscali si evidenzia la proroga dei bonus casa con delle novità.

Detrazioni per gli interventi di efficienza energetica
E’ stata prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione fiscale riconosciuta, nella misura del 65%, per gli interventi di efficienza energetica.
Parti comuni di condomini: per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo, la detrazione è riconosciuta nella misura del 70 per cento. La detrazione si calcola su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Attestazione di prestazione energetica: la sussistenza delle condizioni di cui sopra dev’essere asseverata da professionisti abilitati attraverso un’apposita attestazione della prestazione energetica degli edifici.

Attenzione: La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al D.M. 26 giugno 2015.


Cessione del credito: per gli interventi di cui sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (non però a banche ed intermediari finanziari).
Iacp: tali detrazioni sono estese anche agli istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Bonus edilizia
Prorogata fino al 31 dicembre 2017 la detrazione, nella misura del 50 per cento, per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Bonus mobili
Prorogato fino al 31 dicembre 2017. Si prevede in particolare che ai contribuenti che fruiscono della detrazione riconosciuta per gli interventi edilizi iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2016, spetta anche una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nel 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Attenzione: La detrazione in esame, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10mila euro. Detto ammontare dev’essere considerato, per gli interventi effettuati nel 2016 o per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nel 2016 per le quali si è fruito della detrazione.

“Sismabonus”
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’art. 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, le cui procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274 , riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96mila euro per unità immobiliare per ciascun anno.
1. La detrazione dev’essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
2. Qualora gli interventi in esame consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

Zona sismica 3
Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, le regole di cui sopra si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3.

Riduzione del rischio sismico
Qualora alla realizzazione degli interventi indicati consegua una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall’imposta spetta nella misura del 70 per cento. Se dall’intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80 per cento.

Parti comuni
Qualora gli interventi in esame siano realizzati su parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni spettano, rispettivamente, nella misura del 75 e dell’85 per cento. Inoltre:
• la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio;
• per tali interventi, dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione è possibile optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi oppure ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito (non è comunque possibile cedere il credito a banche o intermediari finanziari).

Verifica sismica degli immobili
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2017, sono detraibili anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

Credito d’imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive
Prorogato per ciascuno degli anni 2017 e 2018 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico-alberghiere, con l’estensione alle strutture che svolgono attività agrituristica. L’agevolazione è riconosciuta nella misura del 65 per cento.
Il credito d’imposta va ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati.

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21 settembre 2017 Tags: ,

Fondo nazionale efficienza energetica: quasi tre anni di ritardo



Il fondo, secondo il decreto 102 del 2014 che lo ha istituito, doveva essere reso operativo entro il 17 ottobre 2014.
Il provvedimento attuativo più volte è stato annunciato come “in arrivo”, ma ancora non se ne ha traccia.
Una nuova interrogazione parlamentare chiede conto del ritardo.  


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