Re: Re:
-magicomilan-, 02/10/2006 13.40:
è vero se leggi le regole per l'abbonamento a sky c'è scritto che si deve essere in regola con il canone rai....
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alla disposizione recata dall'articolo 1 del RDL 21 febbraio 1938, n. 246,
il detentore di "(...) uno o piu' apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni e' obbligato al pagamento del canone di abbonamento giusta le norme di cui al presente decreto. (...)".
La stessa Corte Costituzionale, con sentenza del 26 giugno 2002, n. 284, ha ribadito che "(...) il collegamento dell'obbligo di pagare il canone alla semplice detenzione dell'apparecchio, atto o adattabile alla ricezione anche solo di trasmissioni via cavo o provenienti dall'estero (...), indipendentemente dalla possibilita' e dalla volonta' di fruire dei programmi della concessionaria del servizio pubblico,
discende dalla natura di imposta impressa al canone, che esclude ogni nesso di necessaria corrispettivita' in concreto fra obbligo tributario e fruizione effettiva di servizio pubblico. (...).".
La Consulta, tra l'altro, ricorda come oramai rappresenti un consolidato orientamento
ritenere che
il canone di abbonamento alla televisione vada configurato come "imposta" e non come "tassa"
(v. sentenza della Corte Costituzionale n. 81 del 1963 richiamata nella sentenza n. 284 del 2002).
Sull'argomento in trattazione e' intervenuta anche la
Corte di Cassazione a Sezioni Unite,
la quale ha ribadito che il canone di abbonamento radiotelevisivo non trova la sua ragione nell'esistenza di uno specifico
rapporto contrattuale che leghi il contribuente, da un lato, e l'ente Rai dall'altro, ma si tratta di una
prestazione tributaria, fondata sulla legge, non commisurata alla possibilita' effettiva di usufruire del servizio de quo (sentenza Corte di Cassazione - SS.UU. del 20 novembre 2007, n. 24010).
Per quanto attiene, invece, l'individuazione della
tipologia di apparecchi che determinano l'obbligo del pagamento del canone,
si osserva che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 284 del 2002, sopra citata, ha precisato che: "non e' fondata la censura di disparita' di trattamento tra chi riceva le trasmissioni televisive attraverso la normale televisione e chi eventualmente le riceva con altri mezzi, o non le riceva affatto.
Ancora una volta, cio' che viene in rilievo, come presupposto dell'imposizione, e' la detenzione degli apparecchi (ed e' questione di mera interpretazione della legge stabilire quali siano tali apparecchi), non rilevando, ai fini della costituzionalita' di tale imposizione, la circostanza che l'utente riceva o meno le trasmissioni del servizio pubblico.
E la scelta legislativa discrezionale di fondare l'imposizione (genericamente) sulla detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione di trasmissioni radiotelevisive non appare irragionevole.".
In merito agli apparecchi il cui possesso determina l'obbligo di corrispondere il canone per l'abbonamento televisivo spetta al
Ministero delle Comunicazioni procedere a tale individuazione.
In ragione di cio', al predetto Ministero, con nota n. 67800 del 2007, e' stato chiesto di fornire precisazioni riguardo la problematica in trattazione.
In conclusione,
la soluzione della problematica concernente l'assoggettamento al pagamento del canone RAI da parte di detentori di:
computer, monitor, modem, ipod, Mp3, videocellulare, videocitofono, videocamera, macchina fotografica, videoregistratore, riproduttore dvd, decoder, etc., e' correlata e successiva alla individuazione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni televisive.