Incentivi, cessione del credito

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Etrusco
10sabato 10 giugno 2017 01:02
EcoBonus 110%



Ecobonus e Sismabonus: le modalità di cessione del credito d’imposta





09/06/2017







Tutto pronto per cessione delle detrazioni fiscali relative agli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e per gli interventi che prevedono l’adozione di misure antisismiche.


I condomini beneficiari della detrazione possono cedere il credito per le spese sostenute dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. A confermarlo è stata l'Agenzia delle Entrate con la pubblicazione di due nuovi provvedimenti che indicano le modalità di cessione del credito d’imposta



  • Provvedimento Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017, n. 108572
    Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
  • Provvedimento Agenzia delle Entrate 8 giugno 2017, n. 108577
    Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e quelli di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi dell’articolo 14, comma 2-sexies del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera a), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232

L'Agenzia ha, inoltre, chiarito che con due separate risoluzioni saranno istituiti i codici tributo per la fruizione del credito acquisito da indicare nel modello F24. Per le ipotesi previste dal disegno di legge di conversione del Dl n. 50 del 2017, che amplia la possibilità per i soggetti no tax area di cedere il credito d’imposta corrispondente alla detrazione per gli interventi condominiali di riqualificazione energetica, saranno emanate ulteriori istruzioni.

Chi può cedere il credito - I condòmini, anche non tenuti al versamento dell’imposta sul reddito, a condizione che siano teoricamente beneficiari delle detrazioni di imposta per gli interventi antisismici e di riqualificazione energetica, possono cedere il credito a favore dei fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi e di altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti. Tali soggetti possono a loro volta cedere il credito ottenuto dai condòmini.
E’, invece, esclusa la cessione del credito a favore di istituti di credito, intermediari finanziari e anche delle amministrazioni pubbliche.
Il credito cedibile è quello che corrisponde alla detrazione teoricamente attribuita al condòmino, pari alla percentuale delle spese prevista per gli interventi agevolabili.

Come cedere il credito - Il condòmino che cede l’intero credito d’imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all’amministratore di condominio, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento, l’avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest’ultimo. L’amministratore, entro il successivo 28 febbraio, comunica questi dati all’Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l’invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata.
L’Agenzia, sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver ricevuto l’assenso del cessionario, gli mette a disposizione nel “Cassetto fiscale” il credito d’imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare.

Utilizzo del credito d’imposta in compensazione - Il credito d’imposta può essere utilizzato con la stessa tempistica con cui il condòmino avrebbe fruito della detrazione e, quindi, deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo, in caso di interventi di riduzione del rischio sismico e in dieci quote, per i lavori di riqualificazione energetica, con la possibilità di portare in avanti la quota non utilizzata.
La prima quota è utilizzabile a partire dal 10 marzo dell’anno in cui l’amministratore di condominio comunica i dati all’Agenzia, limitatamente all’importo corrispondente alle spese sostenute dal condominio nell’anno precedente e riferibili al condòmino cedente.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Etrusco
00lunedì 7 settembre 2020 17:03



Installare il Fotovoltaico con il Super Ecobonus al 110% conviene davvero?
— un confronto tra i diversi incentivi disponibili


Il nuovo Super Ecobonus con detrazione 110% è conveniente, ma non è la soluzione più adatta per tutti i casi. Vediamo quali sono i tre possibili approcci per sfruttare gli incentivi attuali e quali sono i pro e contro di ognuno:

1. L'approccio tradizionale, più semplice

Resta sempre possibile installare il fotovoltaico facendo a meno del Superbonus e sfruttando gli incentivi tradizionali, che includono lo scambio sul posto e che sono stati recentemente potenziati.

Infatti, già grazie alla classica detrazione al 50% abbinata allo scambio sul posto, l'investimento in un impianto fotovoltaico domestico può produrre un guadagno netto cumulato tra i 21 e i 32mila euro.

I nuovi incentivi farebbero diventare la classica detrazione ancora più conveniente perché prevedono la possibilità di cedere il credito fiscale, ad esempio portandolo in banca.

Puoi ottenere questi vantaggi con un intervento semplice, collaudato e non invasivo, che gli installatori conoscono alla perfezione sia dal punto di vista tecnico che burocratico.

Il problema dell'approccio tradizionale è la maggior spesa iniziale, che tuttavia viene recuperata in seguito, grazie allo scambio sul posto.

2. Il nuovo approccio con Superbonus 110%

Il Superbonus è il grande tema di dibattito degli ultimi mesi, che ha il pregio di aver attirato l'attenzione del grande pubblico verso il fotovoltaico ma ha il difetto di risultare un po' macchinoso.

Grazie al Superbonus è possibile portare in detrazione non più il 50% ma il 110% della spesa effettuata per i lavori di efficientamento energetico.

Diciamolo subito: è un incentivo interessantissimo ma non sempre è la soluzione migliore.

Innanzitutto per accedere al bonus l'impianto fotovoltaico dovrà essere installato insieme ad uno dei cosiddetti “interventi trainanti”, come il cappotto termico o una pompa di calore che sostituisca la tradizionale caldaia.

Gli interventi trainanti necessari per accedere alla detrazione 110% sono invasivi, perché implicano aprire un cantiere in casa che potrebbe durare alcune settimane, con tutte le scomodità che puoi immaginare.

In più per accedere al bonus è necessario migliorare di due livelli la classe energetica dell'immobile, aspetto questo non banale e che richiede una seria analisi iniziale, a pagamento.

Aumentano le responsabilità e la burocrazia, tanto che viene richiesta una doppia asseverazione sia energetica che fiscale, con appositi controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Verranno controllati anche i piccoli abusi edilizi, che potrebbero portare alla perdita del bonus.

Le spese sostenute dovranno essere congrue.
Se ad esempio l'installatore riuscisse a venderti a 2.400 euro al kW un impianto di qualità inferiore che normalmente ha un prezzo di mercato di 1.500 euro al kW, allora la spesa sarebbe incongrua e rischieresti una contestazione del bonus da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Quel che la legge vuole evitare è che clienti e fornitori si mettano d'accordo per dividersi un eventuale sovrapprezzo dell'impianto. Motivo in più per cui ti conviene confrontare più preventivi - e ben dettagliati - da parte di installatori specializzati.

Rispetto all'approccio tradizionale con detrazione 50%, chi usufruisce del Superbonus dovrà rinunciare alla remunerazione dell'energia immessa in rete. Per questo di solito conviene prendere un buon accumulo, che comunque ricade nel bonus 110%.

Anche nel caso della detrazione al 110% hai la possibilità di cedere il credito fiscale alle banche.

3. L'approccio con Sconto in Fattura 100%

Chi accede al Super Ecobonus ha l'opportunità di cedere il proprio credito fiscale non solo alle banche ma anche ai fornitori. In quest'ultimo caso i fornitori offrirebbero il cosiddetto Sconto in Fattura del 100%, che sostanzialmente permette di non anticipare un euro di spesa.

I fornitori non sono obbligati ad offrire ai clienti l'opportunità dello Sconto in Fattura, che tra l'altro porterebbe loro un aggravio significativo sia in termini di costi che di complicazioni.

È probabile che i clienti che richiederanno lo Sconto in Fattura come condizione necessaria per avviare i lavori saranno svantaggiati nella considerazione delle aziende, e a loro non verrà data priorità.

Quale approccio è più adatto al tuo caso?

L'approccio tradizionale, installando il fotovoltaico con la detrazione al 50% e con il beneficio economico dello scambio sul posto, è probabilmente più adatto a te se desideri un valido ritorno economico a fronte di maggior chiarezza, maggior sicurezza e zero complicazioni.

L'approccio con Super Ecobonus al 110% implica interventi invasivi e diverse complicazioni in più. Ti conviene se stavi già pensando di realizzare dei lavori importanti a casa e desideri utilizzare questo contesto per sfruttare la maggior detrazione del 110%.

L'approccio con Sconto in Fattura 100% è rischioso perché viene mal visto da molte aziende, che subirebbero dei costi in più di cui in qualche modo vorranno ripagarsi. Probabilmente va tentato solo da chi altrimenti non avrebbe risorse per investire nell'impianto.


pliskiss
00domenica 13 settembre 2020 13:35
ma quanto costa istallare un fotovoltaico centralizzato in un Condominio ?

Arcanna Jones
00lunedì 14 settembre 2020 23:48
Re:
pliskiss, 13/09/2020 13:35:

ma quanto costa istallare un fotovoltaico centralizzato in un Condominio ?





Questa mi torna nuova, si può installare anche un fotovoltaico centralizzato? che significa? quali benefici ci sarebbero mettiamo ad esempio per chi in quel condominio sta in affitto?
pliskiss
00martedì 15 settembre 2020 01:50
Re: Re:
Arcanna Jones, 14/09/2020 23:48:




Questa mi torna nuova, si può installare anche un fotovoltaico centralizzato? che significa? quali benefici ci sarebbero mettiamo ad esempio per chi in quel condominio sta in affitto?




beneficio ?

Arca penso nelle bollette?

chi stà in affitto l'impianto se lo paga il proprietario dell'appartamento logicamente, non che se te ne vai dopo un anno tu hai cacciato i soldi dell'impianto, lo paga chi prenderà i soldi da altri affittuari dell'appartamento

per quanto riguarda i mio condominio sarebbe un casino

da come ho capito il fotovoltaico andrebbe istallato sul tetto, se gli piazzi una roba del genere a quel rognoso coglione che abita su all'ultimo piano nel mansardato ti porta in Tribunale

è una cosa che si addice a mio parere per chi abita in una villetta a schiera o in una casa indipendente

tanto è vero che qui ne avessi visto uno in un condominio

una cosa è certa a mio parere

le imprese che costruiscono case nuove dovrebbero già inserirlo nella costruzione dell'immobile

logicamente va inserito nel prezzo appartamento

con l'andare del tempo avrai più fotovoltaico


un coglione di un forum deve pensarle certe robe




rufusexc
00martedì 15 settembre 2020 08:57
A Roma ci sta qualche condominio che ce l'ha, ma sono stati installati in fase di costruzione dell'edificio.
pliskiss
00martedì 15 settembre 2020 12:06
Re:
rufusexc, 15/09/2020 08:57:

A Roma ci sta qualche condominio che ce l'ha, ma sono stati installati in fase di costruzione dell'edificio.




giusto

è cosi che deve essere, e di case ce nè da costruire

fai il progetto con la posa del fotovoltaico , naturalmente farai pagare di più l'appartamento ma cmq sia chi acquista risparmierà in futuro

piazzarlo in un condominio non è facile , dipende come è strutturato il condominio, poi magari tanti condomini non sono convinti

è una cosa che se prende piede porta vantaggi di risparmio e pulizia ambientale


non sembrerebbe neanche sto grande lavoro da fare


solo un dubbio ?

ma se arriva una grandinatà potente??


Etrusco
00mercoledì 16 settembre 2020 00:11
Re: Re:
pliskiss, 15/09/2020 12:06:




giusto

è cosi che deve essere, e di case ce nè da costruire

fai il progetto con la posa del fotovoltaico , naturalmente farai pagare di più l'appartamento ma cmq sia chi acquista risparmierà in futuro

piazzarlo in un condominio non è facile , dipende come è strutturato il condominio, poi magari tanti condomini non sono convinti

è una cosa che se prende piede porta vantaggi di risparmio e pulizia ambientale


non sembrerebbe neanche sto grande lavoro da fare


solo un dubbio ?

ma se arriva una grandinatà potente??






Per i moderni pannelli fotovoltaici, se hanno tutte le certificazioni europee, puoi stare abbastanza tranquillo anche contro le grandinate, resistono molto bene, ovviamente fino ad un certo livello che comunque è accettabile: dalle nostre parti sono rare le grandinate distruttive, ma tanto quelle distruggerebbero anche le normali tegole dei tetti.
Etrusco
00mercoledì 16 settembre 2020 00:15
Re:
pliskiss, 13/09/2020 13:35:

ma quanto costa istallare un fotovoltaico centralizzato in un Condominio ?





Potrebbe costare relativamente poco per un'utenza di 3kW, ormai i prezzi si sono abbassati e già con 4mila € puoi farti il fotovoltaico, poi se vuoi aggiungere le batterie per immagazzinare l'energia prodotta in eccesso e sfruttarla durante la notte allora i prezzi all'incirca raddoppiano.
Ma prima di pensare ai costi ci si dovrebbe chiedere se conviene, visto che il risparmio in bolletta potrebbe essere poco, a meno che non si abbiano consumi elettrici molto elevati.
pliskiss
00mercoledì 16 settembre 2020 03:10
Re: Re: Re:
Etrusco, 16/09/2020 00:11:




Per i moderni pannelli fotovoltaici, se hanno tutte le certificazioni europee, puoi stare abbastanza tranquillo anche contro le grandinate, resistono molto bene, ovviamente fino ad un certo livello che comunque è accettabile: dalle nostre parti sono rare le grandinate distruttive, ma tanto quelle distruggerebbero anche le normali tegole dei tetti.



"" certo livello""

Etrù ci sono grandinate improvvise che vengono giù le noci di cocco, io penso che distrugge tutto, tetto e fotovoltaico

e se non distrugge fa danni all'impianto

cmq poco male

penso che ci siano anche delle assicurazioni da poter fare

assicuro tetto e fotovoltaico contro calamità naturali

per le assicurazioni devo parlare con gli stronzi del mio condominio, se chiedi all'amministratore o alle sue troiette che stanno in ufficio campa cavallo che l'erba cresce

ho trovato un nuovo Amministratore, mi ha detto di portargli l'ultimo consultivo spese e mette giù il suo prezzo amministrazione

è in gamba e disponibile, se la Massoneria Condominiale accetta si può cambiare amministratore

cmq il fotovoltaico mi piace, mi sà che elimina tante cose in più che danno problemi

una casettina per i cazzi miei e lo istallo


c'eraunavodka
00domenica 27 settembre 2020 11:42
SUPERBONUS AL 110% Operativo.
QUI TUTTE LE DOMANDE E RISPOSTE!

Il Superbonus al 110% è operativo: sono stati approvati tutti i provvedimenti necessari e i decreti attuativi a breve saranno anche in Gazzetta ufficiale. I lavori possono quindi partire, anzi ne approfitto per chiarire che già dal 1 luglio i cittadini possono riqualificare le abitazioni a costo zero. Ci tengo a sottolinearlo perché sono state sollevate delle perplessità sul punto ma per i lavori c’è già il pieno via libera. Si tratta di un provvedimento senza precedenti per rilanciare l’economia e favorire la sostenibilità, che consente di effettuare lavori antisismici e di efficientamento ottenendo una detrazione superiore alla somma spesa o lo sconto totale in fattura cedendo il credito di imposta. Quindi case più efficienti e sicure senza alcun esborso economico.
Data la portata straordinaria di questa norma vi sono delle procedure specifiche da seguire e per questo ecco le Faq per rispondere a tutte le domande sul Superbonus.
I lavori di ristrutturazione devono essere fatti a regola d’arte.

Ecco i decreti, le asseverazioni e requisiti oltre a una guida sintetica ( la trovate qui: LINK ) che spiegano gli aspetti del provvedimento, ma da oggi qui cercheremo di rispondere alle domande dei cittadini per chiarire ogni elemento. Ecco di seguito le prime Faq che saranno poi progressivamente integrate. Con il Superbonus al 110% abbiamo messo in campo un intervento senza precedenti per rilanciare il Paese e lo faremo insieme. Spazio alle vostre domande!

*FAQ sull’agevolazione Suberbonus 110%*

1) Un contribuente, comproprietario con il coniuge e i propri figli minori, di un intero edificio composto da più unità immobiliari, autonomamente accatastate, possedute dagli stessi in qualità di persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni, può fruire del Superbonus per la sostituzione degli infissi sulle predette unità immobiliari e per il rifacimento del cappotto termico dell’edificio?

Non è possibile beneficiare del Superbonus né con riferimento alle spese sostenute per il cappotto termico né con riferimento alle quelle sostenute per interventi di sostituzione degli infissi effettuati sulle singole unità immobiliari, in quanto l’edificio oggetto degli interventi non è costituito in condominio. Come chiarito dalla circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, par. 1.1, il Superbonus “non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente accatastate di un edificio interamente posseduto da un unico proprietario o in comproprietà fra più soggetti”.


2) In caso di acquisizione dell’immobile per successione si trasferiscono le quote residue del Superbonus?
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene (cfr. anche circolare 19/E del 2020, pag. 250 e 351).


3) Come deve avvenire il pagamento delle spese per l’esecuzione degli interventi (salvo l’importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura), per fruire del Superbonus?
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa. Su tali bonifici, le banche, Poste Italiane SPA nonché gli istituti di pagamento - autorizzati in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 11 del 2010 e al decreto legislativo n. 385 del 1993 (TUB) a prestare servizi di pagamento - applicano, all'atto dell'accredito dei relativi pagamenti, la ritenuta d’acconto (attualmente nella misura dell’8 per cento) di cui all’articolo 25 del decreto-legge n.78 del 2010. A tal fine possono essere utilizzati i bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’ecobonus ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (cfr. circolare 08/07/2020, 24/E, pag. 41).


4) Se l’immobile su cui sono stati effettuati gli interventi è oggetto di trasferimento di proprietà, l’acquirente (o donatario) può godere del Superbonus in relazione alle spese sostenute dal dante causa?
Per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico (trainanti o trainati) di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come stabilito all’articolo 9 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi, le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti, per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. Analoga modalità è prevista anche con riferimento agli interventi antisismici ammessi al Superbonus ai sensi del comma 4 dell’art. 119. Tali interventi sono individuati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, che richiama l’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali interventi, pertanto il citato articolo 16-bis, del TUIR deve intendersi quale norma di riferimento generale. In particolare, ai sensi del comma 8 del citato articolo 16-bis del TUIR, in caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.
Benché il legislatore abbia utilizzato il termine vendita, le disposizioni sopracitate trovano applicazione in tutte le ipotesi in cui si ha una cessione dell’immobile e, quindi, anche nelle cessioni a titolo gratuito quale, ad esempio, la donazione (Circolare 08/07/2020, n. 19 /E, pag. 250 e 351).


5) Se decido di cambiare la mia vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A e in aggiunta sostituisco i serramenti, le detrazioni sono entrambe del 110%?
Sì. Se si sostituisce l’impianto di climatizzazione invernale di un condominio, di un edificio unifamiliare, oppure di un’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno, si ha diritto al Superbonus al 110%, trattandosi di un intervento cosiddetto “trainante”. Anche le spese per i serramenti potranno godere della detrazione al 110% (intervento cosiddetto “trainato”) se realizzato congiuntamente all’intervento trainante e sempreché gli interventi assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.
Come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, la maggiore aliquota si applica agli interventi trainati a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi. Gli interventi si considerano effettuati congiuntamente quando le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti ammessi al Superbonus. Il conseguimento del miglioramento di due classi energetiche deve essere asseverato mediante le attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.), secondo le indicazioni del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020.


6) Il Superbonus spetta solo se gli interventi di isolamento termico (ad esempio cappotto termico) sono realizzati sull’intero edificio in condominio oppure spetta anche a chi intende posare il cappotto termico all’interno delle singole unità abitative?
Il Superbonus spetta solo se l’intervento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio medesimo e comporti il miglioramento di due classi energetiche dell’intero edificio. Quindi, la singola unità (prescindendo da eventuali approvazioni assembleari necessarie) dovrebbe effettuare un intervento che soddisfi entrambi i predetti requisiti.
Diversamente in presenza di unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi (come nel caso dei cosiddetti condomini orizzontali), il Superbonus spetta anche se l’intervento di isolamento termico è realizzato sulla singola unità abitativa. Resta fermo che l’intervento deve incidere su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente dell’unità immobiliare oggetto di intervento e deve conseguire il miglioramento di due classi energetiche da dimostrare mediante apposite attestazioni di prestazione energetica (A.P.E.).


7) In caso di unità immobiliari locate o in comodato, il conduttore/comodatario può effettuare gli interventi anche se il proprietario intende fruire del Superbonus su altre due unità immobiliari?
Sì. Il Superbonus, ai sensi del comma 10 dell’articolo 119, spetta ai contribuenti persone fisiche relativamente alle spese sostenute per interventi realizzati su massimo due unità immobiliari. Tale limitazione non si applica, invece, alle spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. In altri termini, la norma esclude la possibilità che una persona fisica possa beneficiare del Superbonus per più di due immobili, prescindendo dal titolo di possesso degli stessi. Nell’ipotesi prospettata, pertanto, una persona fisica che detiene l’unità immobiliare in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, può fruire del Superbonus, nel rispetto di ogni altro requisito richiesto dalle norme agevolative, a prescindere dal fatto che il proprietario dell’immobile abbia o meno fruito del Superbonus per interventi effettuatI su altre due unità immobiliari.


8. Posso fruire del Superbonus nel caso di un immobile sito in zona a rischio sismico 1, 2 o 3, demolito e ricostruito?
Sì, a patto che vengano rispettate tutte le altre condizioni e gli adempimenti richiesti dalla normativa per l’accesso al beneficio. Per quanto riguarda la detrazione, il contribuente può scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 325 del 9 settembre 2020.


9) Qual è l’ammontare massimo dello sconto in fattura? Il fornitore può applicare uno sconto "parziale"?
Il contributo sotto forma di sconto è pari alla detrazione spettante, determinata tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato, e non può in ogni caso essere superiore al corrispettivo dovuto.
Il fornitore può anche applicare uno sconto “parziale”. In questo caso, il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari al 110% della spesa rimasta a suo carico o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito rimanente ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 325 del 9 settembre 2020.


10) Posso usufruire del Superbonus nel caso di spese di ristrutturazione per la riduzione del rischio sismico o per l’efficientamento energetico effettuate su un’unità collabente?
Sì. Sempre che siano rispettati tutte le condizioni e gli adempimenti previsti, si può usufruire del Superbonus per le spese sostenute anche sulle unità collabenti, ovvero per gli immobili classificati nella categoria catastale F/2.
Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 326 del 9 settembre 2020


10) È possibile applicare il Superbonus alle spese di tinteggiatura della facciata esterna di un edificio sostenute nell’anno 2020?
No, questa tipologia di interventi non rientra nell'ambito applicativo della norma. È possibile, però, usufruire del “bonus facciate” nella misura del 90% delle spese documentate sostenute nell'anno 2020. Anche per queste spese, il contribuente può, inoltre, scegliere se optare per il cosiddetto “sconto in fattura”, cioè un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore di beni e servizi, oppure per la cessione di un credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 327 del 9 settembre 2020.


11) Posso accedere al super bonus per la mia seconda casa?
Sì, la limitazione, emersa nel corso dell’iter legislativo di approvazione della norma, riferita alla applicabilità del Superbonus ad interventi realizzati sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale è stata eliminata.
Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 327 del 9 settembre 2020.


12) Posso accedere al Superbonus anche se non sono proprietario dell’immobile ma
lo detengo in base ad un contratto di comodato d’uso?

Si, a condizione che il contratto di comodato sia regolarmente registrato al momento dell’inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese se antecedente, e che il comodatario sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 327 del 9 settembre 2020.


13) Posso accedere al Superbonus per i lavori di efficientamento energetico sulla mia villetta a schiera?
La villetta è la mia prima casa dal 2015.
In linea generale è possibile fruire del Superbonus sulle spese sostenute per gli interventi finalizzati alla efficienza energetica purché, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa, la villetta a schiera sia funzionalmente indipendente (dotata cioè di allaccio di acqua, gas, elettricità, riscaldamento, eccetera, di proprietà esclusiva ) e abbia uno o più accessi autonomi dall’esterno. Ciò a prescindere dalla condizione che la villetta sia adibita a "prima casa e residenza del proprio nucleo familiare dal 2015".
Ulteriori dettagli su questa faq sono contenuti nella Risposta n. 328 del 9 settembre 2020.

www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25
rufusexc
00lunedì 28 settembre 2020 09:41
Superbonus edilizio 110%: ecco quanto costa cedere il credito fiscale alle banche
articolo di Carlotta Scozzari sul sito Business Insider Italia

Con il Superbonus, il Decreto rilancio del governo di Giuseppe Conte ha innalzato al 110% la detrazione fiscale, da spalmare su cinque anni, sulle spese edilizie sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 relative a tutta una serie di interventi di efficienza energetica e antisismici. Le nuove misure, comunque soggette a condizioni e limiti, si sono così aggiunte alle detrazioni già previste in forma di Sismabonus ed Ecobonus.
In particolare, come spiega il sito dell’Agenzia delle entrate, il Superbonus spetta in caso di:

interventi di isolamento termico sugli involucri
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
interventi antisismici: in questo caso, la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

Tra le novità introdotte, spiega sempre l’Agenzia delle entrate, “è prevista la possibilità, al posto della fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione”.

Ma quanto costa cedere il credito fiscale corrispondente al Superbonus a una banca? Business Insider ha fatto un giro sui siti internet dei principali istituti di crediti italiani, per scoprire che solo pochi forniscono ai clienti già dal web un’informazione chiara sui costi. Quasi tutti gli altri gruppi non indicati qui sotto invitano il cliente a contattare privatamente la banca per conoscere i dettagli finanziari dell’operazione di cessione del credito fiscale.

Intesa Sanpaolo
A privati e condomìni, Intesa Sanpaolo propone 102 euro per ogni 110 euro di credito fiscale acquistato per gli interventi relativi al Superbonus 110% con recupero in cinque anni. In altri termini, la banca compra il credito al 92,7% del valore nominale, quindi con un costo del 7,3 per cento.

Unicredit
Unicredit si comporta esattamente come Intesa: a persone fisiche e condomìni propone l’acquisto a 102 euro per ogni 110 euro di credito fiscale maturato. La banca non lo scrive direttamente sul sito ma in un pdf facilmente raggiungibile tramite un link dal proprio portale web.

Banca Carige
Leggermente più vantaggiosa la soluzione proposta da Banca Carige, che prevede 102,5 euro per ogni 110 euro di credito, corrispondenti al 93,19% del valore nominale e dunque con un costo del 6,81 per cento.

In sintesi quindi le maggiori due banche italiane offrono l’acquisto dei crediti fiscali legati al Superbonus al 92,7% del valore nominale, con un costo del 7,3%, mentre istituti di credito più piccoli tendono a offrire qualcosa di più per cercare di guadagnare quote di mercato. È chiaro che, in ogni caso, è una classica soluzione in cui vincono tutti: il singolo in capo a cui matura il credito, perché su 100 euro spesi per l’intervento ne ottiene dalla banca 102 o 102,5; e la banca stessa, perché può spuntare generose commissioni intorno al 7 per cento. Chi vince un po’ meno è lo Stato che concede la detrazione.
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