Legge sul diritto d'autore

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Rocco
00lunedì 30 luglio 2007 01:11
Legge 633/41 art. 70 comma 1:
Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera, per scopi di critica, di discussione ed anche di insegnamento,
sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purchè non costituiscano concorrenza alla utilizzazione economica dell'opera.



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Etrusco
00mercoledì 23 settembre 2015 14:11
Tribunale di Roma condanna quotidiano che le aveva rubate

Riconosciuto il diritto d'autore alle foto pubblicate su Facebook La pubblicazione di foto su Facebook nella pagina di chi le ha scattate "non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici".

La IX sezione del Tribunale di Roma in pratica riconosce il diritto d'autore anche per le foto pubblicate sul social network. Il caso nasce da foto pubblicate nella sua pagina Facebook da un fotografo romano.


11 giugno 2015
La pubblicazione di foto su Facebook nella pagina di chi le ha scattate "non comporta la cessione integrale dei diritti fotografici". E' quanto stabilito dalla IX sezione del Tribunale di Roma che in pratica riconosce il diritto d'autore anche per le foto pubblicate sul social network.

Condannato un quotidiano
La libertà di utilizzo dei contenuti pubblicati dagli utenti con l'impostazione 'Pubblica' "non riguarda infatti i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale degli utenti, rispetto ai quali l'unica licenza è quella non esclusiva e trasferibile concessa a Facebook", spiega il Tribunale. In base a tale principio l'autore di alcune foto, assistito dallo Studio Lipani Catricalà & Partners, ha ottenuto il risarcimento del danno da parte di un quotidiano che aveva pubblicato le foto stesse senza alcuna autorizzazione.

Danni morali e materiali
La sezione capitolina del Tribunale, specializzata in materia d'impresa e di proprietà intellettuale, infatti, ha riconosciuto la risarcibilità sia del danno patrimoniale che del danno morale connesso al mancato riconoscimento della paternità delle fotografie e, dunque, ha stabilito l'esistenza di un pregiudizio cagionato dalla pubblicazione delle foto senza l'autorizzazione dell'autore e senza l'indicazione del suo nome.

Scatti privati diventano pubblici
Il caso nasce da foto pubblicate nella sua pagina Facebook da un fotografo, scattate in una discoteca romana. Le foto erano poi apparse, all'insaputa dell'autore, in un quotidiano nazionale a corredo di una serie di articoli giornalistici, relativi al fenomeno della frequentazione dei locali notturni da parte di soggetti di giovane età e, successivamente, riutilizzate anche da alcuni programmi televisivi di rilievo nazionale.

Impostazione 'pubblica' non dà licenza di utilizzo
Nella sentenza viene innanzitutto chiarito che la pubblicazione di una fotografia nella pagina personale di Facebook, in mancanza di prove contrarie, costituisce "presunzione grave, precisa e concordante" della titolarità dei diritti fotografici in capo al titolare delle pagine nelle quali sono pubblicate. Fatta questa premessa, il Collegio, esaminate le condizioni di licenza di Facebook, ha stabilito che "la possibilità di utilizzo delle informazioni pubblicate con impostazione 'Pubblica' sul social network non costituisce licenza generalizzata di utilizzo e di sfruttamento dei contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale in favore di qualunque terzo che accede alla pagina Facebook". Al contrario la libertà di utilizzo "riguarda esclusivamente le informazioni e non i contenuti coperti da diritti di proprietà intellettuale".

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