Pannelli Solari FotoVoltaici e i vantaggi del Conto Energia

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Etrusco
00sabato 6 ottobre 2007 14:20
EcoIncentivi per risparmiare e guadagnare con l'energia solare
Conto Energia

Il Conto Energia è il nome comune assunto dal programma europeo di incentivazione per la produzione di elettricità mediante impianti fotovoltaici permanentemente connessi alla rete elettrica.



In Italia, secondo la Finanziaria 2007, il Conto Energia prevede il riconoscimento, per un periodo di 20 anni, di una tariffa incentivante per ogni kWh prodotto da sistemi solari fotovoltaici operanti in regime di scambio sul posto:
l’energia prodotta viene conteggiata da un apposito contatore, installato all’interno dell’edificio, prima di essere immessa nella rete di distribuzione nazionale, da cui viene successivamente prelevata dall’utente stesso per la copertura del proprio fabbisogno energetico. L’energia in esubero immessa nella rete viene “immagazzinata” e rimane fruibile dall’utente per i tre anni successivi, nei periodi in cui l’impianto non è in funzione (notte, manutenzione..) o la produzione risulta minore del fabbisogno (maltempo).


GIORNO
NOTTE




Al ricavo derivante dal riconoscimento della tariffa incentivante, l’utente che investe nella realizzazione di un impianto fotovoltaico deve sommare il risparmio effettivo sulla bolletta della corrente: al termine dei 20 anni in cui godrà dell’erogazione degli incentivi, l’utente continuerà ad immettere corrente nella rete e a prelevarla gratuitamente a seconda delle proprie esigenze, pagando eventualmente la sola parte di energia utilizzata e non prodotta, , o potrà scegliere di vendere al Gestore la parte di energia non utilizzata o potrà scegliere di vendere al gestore la parte di energia non utilizzata.
La legge prevede, inoltre, un ulteriore maggiorazione della tariffa incentivante per gli utenti che investiranno in opere di ristrutturazione e manutenzione straordinaria volte al contenimento dei disperdimenti energetici del proprio edificio: un motivo in più per scegliere di investire nel fotovoltaico!

Riepilogando, i vantaggi economici del progetto sono quindi costituiti dalla somma dei benefici economici del Conto Energia e dal risparmio derivante dall’autoproduzione della corrente.


Tabella riassuntiva degli incentivi per tipologia di impianto (ipotesi Nord Italia):


3 kW parzialmente integrato*
utenza residenziale
(tariffa di riferimento: 0,15 €/kWh)
20 kW parzialmente integrato*
utenza industriale
(tariffa di riferimento: 0,13 €/kWh)


Risparmio (€/anno)
495,00 €
0,15 [kWh] x 1100 [kWh/anno kWp] x 3 [kWp]
2.860,00 €
0,13 [kWh] x 1100 [kWh/anno kWp] x 20 [kWp]


Ricavo da conto energia
1.468,50 €
0,445 [kWh] x 1100 [kWh/anno kWp] x 3 [kWp]
9.240,00 €
0,42 [kWh] x 1100 [kWh/anno kWp] x 20 [kWp]


Beneficio economico totale
1.963,50 €
12.100,00 €


* per la definizione delle tipologie impiantistiche agevolate vedi Bozza Decreto Conto Energia 28/1/2007
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Leggi le nostre F.A.Q.!


tc-3
00sabato 6 ottobre 2007 22:28
Speriamo che aumentino gli incentivi (non da parte dello stato ma dalle aziende) adesso che ci sono state le liberalizzazioni e che i grossi gestori si scannano per i clienti
Etrusco
00domenica 7 ottobre 2007 01:50
Re:
tc-3, 06/10/2007 22.28:

Speriamo che aumentino gli incentivi (non da parte dello stato ma dalle aziende) adesso che ci sono state le liberalizzazioni e che i grossi gestori si scannano per i clienti




quello è un discorso a parte,
qua parliamo solo del fotovoltaico
e degli incentivi ad esso relativo. [SM=x44461]
tc-3
00domenica 7 ottobre 2007 01:58
Re: Re:
Etrusco, 07/10/2007 1.50:




quello è un discorso a parte,
qua parliamo solo del fotovoltaico
e degli incentivi ad esso relativo. [SM=x44461]




sì, io intendevo incentivi sui pannelli! [SM=x44462]
Etrusco
00domenica 7 ottobre 2007 16:49
Gli incentivi su questi pannelli fotovoltaici,
come sulle altre soluzioni miarate alla riduzione dei consumi energetici,
consiste nella possibilità di scaricare il 55% di tutte le spese relative all'acquisto, progettazione e installazione.
Etrusco
00mercoledì 15 settembre 2010 11:14
Conto Energia 2011:
dal GIFI le istruzioni per l'uso (e le implicazioni fiscali)
Martedì 14 Settembre 2010 10:12    Scritto da Simona Falasca

 

conto_energia_GIFI

Sono stati pubblicati, e sono liberamente fruibili sul sito del Gifi (Gruppo Imprese Fotovoltaiche Italiane), gli atti del convegno del 9 settembre scorso, dedicato al Conto Energia 2011 nell'ambito della quarta edizione del PV Rome Mediterranean, il Salone Internazionale delle Tecnologie Fotovoltaiche per il Mediterraneo che aiutano a fare chiarezza sul nuovo regime di incentivi al fotovoltaico soprattutto dal punto di vista fiscale.

 

Nel corso del convegno sono stati trattati ed approfonditi tutti gli aspetti collegati al Nuovo Conto Energia, sia dal punto di vista dei futuri  scenari industriali e della Green Economy, sia dal punto di vista più tecnico: si è parlato, ad esempio, dell' Autorizzazione Unica che  dovrebbe, finalmente, mettere fine alla giungla legislativa che, attualmente, si caratterizza per l'assenza di uniformità su tutto il territorio nazionale, con procedure diverse da Regione a Regione. Sebbene si attenda ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle Linee Guida ( approvate a Luglio di quest'anno dalla Conferenza Unificata Stato Regioni) in materia di Autorizzazione Unica, è tuttavia previsto un termine ultimo di 180 giorni entro i quali le Regioni (che, tuttavia, possono delegare le proprie competenze anche alle Province) si debbano esprimere sulle richieste presentate per l'installazione di impianti fotovoltaici. Le Regioni ( o le Province) sono obbligate a convocare una Conferenza di Servizi (cioè una seduta amministrativa in cui, in un' unica soluzione e contestualmente, siano presenti tutti gli Enti ed uffici competenti o interessati dalla installazione dell'impianto)  entro 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione alla installazione. Le nuove Linee Guida sulla Autorizzazione Unica dovranno essere recepite dalle Regioni entro 90 giorni dalla pubblicazione delle stesse in Gazzetta Ufficiale (per questo c' è molta attesa) dando uniformità su tutto il territorio dello Stato. Infatti, in caso di mancato recepimento, da parte di una o più Regioni, entro i termini previsti, si applicheranno automaticamente le Linee Guida nazionali e relative norme autorizzative.

Ma nel corso del convegno oragnizzato da Gifi si è posto l'accento anche sulla normativa fiscale, facendo chiarezza tra i  vari regimi e trattamenti fiscali applicabili ai proventi derivanti dalla concessione delle tariffe incentivanti previste dal  Conto Energia 2011 e dalla cessione di energia elettrica. Ad esempio, se ad installare un impianto fotovoltaico o, comunque, a godere dei proventi delle tariffe incentivanti è un'impresa (persona guridica in genere) o una persona fisica , entrambe che realizzino l'impianto nell'ambito della attività commerciale, sia in regime di scambio sul posto che in conto vendita energia, i costi di realizzazione dell'impianto sono completamente deducibili dalla base reddituale dell'impresa, in conformità alle regole generali vigenti anche per altre installazioni o costi di impresa (DPR 633/72).

Del pari l' Iva è detraibile secondo le norme comunemente applicabili. Le tariffe incentivanti concesse non sono assoggettabili ad Iva e non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, tuttavia subiscono una ritenuta d' acconto del 4% sull'intero importo. Nel caso di vendita dell'energia, invece, le operazioni di vendita sono soggetti alla applicazione ( e, quindi, alle procedure di liquidazione) dell' Iva, ed i ricavi sono assoggettati alle imposte dirette, cioè quelle applicabili al reddito d'impresa (Ires) o al reddito delle persone fisiche (Irpef).

Per chi svolge attività di lavoro autonomo (persone fisiche ma anche attività di associazioni o assimilabili) il fisco attua alcune distinzioni. Per la deducibilità dei costi di installazione vale quanto detto per le attività di impresa, con obbligo di ripartizione, però, nel caso di uso cosiddetto promiscuo, tra attività di impresa e, invece, attività professionale. Lo stesso vale per l'Iva, che è detraibile pur con i limiti di carattere generale indicati nell'articolo 19 del DPR 633/72, ad esempio nel caso di compresenza di attività che comportano deducibilità con attività esenti, etc. Anche per la vendita dell'energia vale l'assunto della divisione tra attività di lavoro autonomo e la attività d'impresa, ferma restando l'applicabilità dell' iva alle operazioni di vendita e l'assoggettabilità dei ricavi alle imposte dirette. La ritenuta di acconto del 4% sulla corresponsione della tariffa incentivante va applicata solo per la parte eventualmente  ceduta di nuovo.

Più complessa la situazione per le persone fisiche che abbiano installato un impianto soltanto per il personale fabbisogno energetico o, comunque, per i condomini ed altri enti non commerciali che non esercitino attività professionale o di impresa. Bisogna distinguere, infatti, tra scambio sul posto e cessione dell'energia e bisogna fare anche delle distnzioni in base alla potenza dell'impianto. Per lo scambio sul posto con impianti fino a 20 KW non esiste la possibilità di dedurre i costi rimasti a carico per la installazione dell'impianto, ma la tutta la parte della tariffa incentivante e dello scambio sul posto sono fiscalmente irrilevanti. Per impianti superiori a 20 Kw di potenza, pur in regime di scambio sul posto, deve essere applicata, invece, una ritenuta d'acconto del 4% sulla parte corrispondente all'energia ceduta, i cui proventi sono soggetti ad iva e tassazione. A parziale compensazione si prevede, pur con alcune limitazioni, la possibilità di una deduzione dei costi di installazione dell'impianto. Gli impianti fino a 20 Kw di potenza la cui energia venga ceduta, non offrono la possibilità di dedurre i costi necessari alla installazione e, sebbene la tariffa incentivante sia considerata fiscalmente irrilevante, i proventi della vendita dell'energia concorrono comunque alla detrminazione della base imponibile, essendo considetat comunque come una fonte di reddito, annoverabile tra i "redditi diversi" ed assimilati dell'art .67 del TUIR.

Il quadro fiscale si completa con gli impianti fotovoltaici diversi o superiori rispetto a quelli fino a 20 KW, per i quali, a determinate condizioni, è prevista la deducibiltà dei costi di installazione, mentre la tariffa incentivante è soggetto a ritenuta d'acconto del 4% per la parte di energia ceduta, la cui attività è soggetta ad Iva e costituisce a tutti gli effetti reddito tassabile.

Insomma, seppure il fisco sembri premiare la produzione familiare per l'autoconsumo di eneregia elettrica, è sempre meglio interpellare il proprio commercialsita per capire bene anche i risvolti fiscali, e non solo i benfici ambientali, dati dalla installazione di un impianto fotovoltaico.
Andrea Marchetti
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