Le nuove Norme tecniche per le costruzioni saranno in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il decreto ministeriale sulle
nuove NTC, che sostituirà la normativa del 2008, è stato firmato da Delrio. Verrà pubblicato in Gazzetta tra il 15 e il 20 febbraio ed entrerà in vigore 30 giorni dopo. Dopo la pubblicazione delle
nuove NTC in Gazzetta ufficiale, arriverà anche la
Circolare esplicativa per i professionisti.
Le opere private le cui parti strutturali sono in corso di esecuzione, o per cui è già stato depositato il progetto esecutivo, resteranno fuori dalle nuove NTC e potranno utilizzare il vecchio regime. Stessa sorte anche per le opere pubbliche in corso di esecuzione, con contratti già firmati, progetti definitivi o esecutivi già affidati. Dal momento in cui entreranno in vigore le nuove NTC quelle vecchie non avranno più valore, perchè i progetti andranno redatti in base alle nuove regole. Al di là di questo,
vediamo quindi perchè le nuove NTC sono così importanti.
Nuove NTC, edifici esistenti e Sismabonus
In particolare, le nuove NTC contengono soprattutto una novità, vale a dire la semplificazione delle regole sulla messa in sicurezza degli edifici esistenti, che in alcuni casi non saranno gli stessi rispetto al nuovo, per evitare di porre limiti irrealizzabili per le ristrutturazioni, rendendole troppo costose. Il cambiamento si ricollega anche al sismabonus che il Governo ha attivato a partire da marzo del 2017 e fino al 2021: le semplificazioni delle nuove NTC renderanno più facile l’accesso alla detrazione per il Sismabonus.
Il capitolo 8 delle nuove NTC stabilisce i criteri generali per la valutazione della sicurezza e per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo degli interventi sulle costruzioni esistenti.
Si definisce costruzione esistente quella che abbia, alla data della redazione della valutazione di sicurezza e/o del progetto d’intervento, la struttura completamente realizzata. Le disposizioni di carattere generale contenute negli altri capitoli della presente norma costituiscono, ove applicabili, riferimento anche per le costruzioni esistenti, ad esclusione di quanto indicato nella presente norma in merito a limitazioni di altezza, regole
generali, prescrizioni sulla geometria e sui particolari costruttivi e fatto salvo quanto specificato nel seguito.
Nel caso di interventi che non prevedano modifiche strutturali (impiantistici, di distribuzione degli spazi, etc.) il progettista deve valutare la loro possibile interazione con gli SLU ed SLE della struttura o di parte di essa. La
valutazione della sicurezza e la progettazione degli interventi devono tenere conto dei seguenti aspetti della costruzione:
– essa riflette lo stato delle conoscenze al tempo della sua realizzazione;
– in essa possono essere insiti, ma non palesi, difetti di impostazione e di realizzazione;
– essa può essere stata soggetta ad azioni, anche eccezionali, i cui effetti non siano completamente manifesti;
– le sue strutture possono presentare degrado e/o modifiche significative, rispetto alla situazione originaria.
Nella
definizione dei modelli strutturali si dovrà considerare che sono conoscibili, con un livello di approfondimento che dipende
dalla documentazione disponibile e dalla qualità ed estensione delle indagini che vengono svolte, le seguenti caratteristiche:
– la geometria e i particolari costruttivi;
– le proprietà meccaniche dei materiali e dei terreni;
– i carichi permanenti.
Si dovrà prevedere l’impiego di metodi di analisi e di verifica dipendenti dalla completezza e dall’affidabilità dell’informazione disponibile e l’uso di coefficienti legati ai “fattori di confidenza” che, nelle verifiche di sicurezza, modifichino i parametri di capacità in funzione del livello di conoscenza (v. §8.5.4) delle caratteristiche sopra elencate.
Scarica tutto il capitolo 8 delle nuove NTC
Nuove NTC: il capitolo sui materiali
L’altro grande punto è quello (al capitolo 11 del testo delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni) dei materiali e i prodotti per uso strutturale: le nuove NTC contengono i coefficienti di sicurezza, formule per determinare le caratteristiche degli elementi portanti. Le novità sono meno rispetto a quello che speravano le imprese.
Nuove NTC: i 12 capitoli dell’allegato al decreto
Il decreto contiene anche un allegato di 12 capitoli, vero cuore di contenuto del decreto stesso, che parlano di:
1 – Oggetto
2 – Sicurezza e prestazioni attese
3 – Azioni sulle costruzioni
4 – Costruzioni civili e industriali
5 – Ponti
6 – Progettazione geotecnica
7 – Progettazione per azioni sismiche
8 –
Costruzioni esistenti 9 – Collaudo statico
10 – Redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo
11 – Materiali e prodotti ad uso strutturale
12 – Riferimenti tecnici.
Nuove NTC: leggi il nostro approfondimento sempre aggiornato
Non condivido le tue idee, ma darei la vita per vederti sperculeggiare quando le esporrai.