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Conto Termico:

Ultimo Aggiornamento: 21/06/2016 00:32
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21/06/2016 00:32

Aicarr, l'Associazione italiana condizionamento dell'aria riscaldamento e refrigerazione, ha reso disponibile una
guida agli interventi e incentivi previsti dal Conto Termico 2016

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CONTO

Aicarr, l’Associazione italiana condizionamento dell’aria riscaldamento e refrigerazione, ha reso disponibile una breve ma efficace guida al Conto Termico 2016, in vigore dal 31 maggio 2016.

L’obiettivo è “rendere il Conto termico 2.0 più comprensibile ai cittadini, a coloro che sono interessati a riqualificare e rinnovare le strutture edilizie e al mondo degli installatori, è questo l’intento con il quale abbiamo deciso di proporre a tutti una guida sul Conto termico 2.0, che è una grande opportunità di crescita del settore e più in generale della nostra economia, visti gli incentivi e le risorse disponibili”, spiega Livio De Santoli, presidente Aicarr.

Tra gli interventi previsti che potranno interessare sia le Pubbliche Amministrazioni che i privati rientrano la sostituzione di impianti esistenti con pompe di calore, caldaie, stufe e termocamini a biomassa, sistemi ibridi a pompe di calore, installazione di impianti solari termici e di solar cooling.
Di seguito, la guida Aicarr al Conto Termico 2016.

Decreto Interministeriale 16 febbraio 2016 – Conto termico
Il 2 marzo 2016 è stato pubblicato sulla G.U. n. 51 il testo del Decreto interministeriale recante il nuovo conto termico (di seguito semplicemente CT2016), che sostituisce quello attuale in vigore dal 2012.

Al fine di promuovere l’adozione di questi incentivi e di tener conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 102/2014 e dal D.L. n. 212/2014, noto come Sblocca Italia, il nuovo testo è stato modificato e ampliato in termini sia di interventi rispetto alla versione del 2012 sia introducendo meccanismi di semplificazione all’accesso a questi incentivi. In particolare, i soggetti ammessi all’incentivo sono la pubblica amministrazione e i soggetti privati, che possono accedere agli incentivi anche in maniera indiretta attraverso l’intervento di una ESCO, mediante la stipula di un contratto di prestazione energetica che rispetti i requisiti minimi previsti dal D.Lgs. n. 102/2014; i soli soggetti privati possono utilizzare anche un contratto servizio energia di cui al D.Lgs. n. 115/2008 e s.m.i. Si fa notare che dal 19 luglio 2016 solo le ESCO certificate ai sensi della UNI CEI 11352 potranno presentare al GSE richiesta di concessione dell’incentivo, in qualità di soggetto responsabile per gli interventi realizzati in virtù di contratti con soggetti ammessi.

Nella tabella di seguito riportata sono elencati gli interventi incentivabili e i soggetti ammessi:

Soggetti ammessi Rif. Tipologia intervento Durata Note
P.A. Art. 4, c. 1, lett. a isolamento termico delle superfici opache che delimitano il volume climatizzato; 5 anni intervento riconfermato
P.A. Art. 4, c. 1, lett. b sostituzione delle chiusure trasparenti, infissi compresi, che delimitano il volume climatizzato; 5 anni intervento riconfermato
P.A. Art. 4, c. 1, lett. b sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale che utilizzano caldaie a condensazione; 5 anni intervento riconfermato
P.A. Art. 4, c. 1, lett. d installazione di sistemi di schermatura e/o di ombreggiamento delle chiusure trasparenti da E-S-E a O, fissi o mobili, non trasportabili; 5 anni intervento riconfermato
P.A. Art. 4, c. 1, lett. e la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero, nZEB ; 5 anni Nuova introduzione
P.A. Art. 4, c. 1, lett. f la sostituzione di sistemi per l’illuminazione degli interni e delle pertinenze esterne degli edifici esistenti con sistemi efficienti di illuminazione; 5 anni Nuova introduzione
P.A. Art. 4, c. 1, lett. g l’installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti termici ed elettrici degli edifici, compresa quella di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore; 5 anni Nuova introduzione
P.A. + Priv. Art. 4, c. 2, lett. a sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, anche combinati per la produzione di ACS, dotati di pompa di calore elettriche o a gas interfacciati con una sorgente rinnovabile, che prevedano anche la contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica superiore a 200 kW; P ≤ 35 kW
2 anni
da P > 35 kW a P ≤ 2000 kW
5 anni
intervento riconfermato
P.A. + Priv. Art. 4, c. 2, lett. b sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento di serre e dei fabbricati rurali esistenti con impianti dotati di generatore di calore alimentato da biomassa, unitamente all’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW; P ≤ 35 kW
2 anni
da P > 35 kW a P ≤ 2000 kW
5 anni
intervento riconfermato
P.A. + Priv. Art. 4, c. 2, lett. c installazione di impianti solari termici per la produzione di ACS o a integrazione dell’impianto di climatizzazione invernale, eventualmente abbinati a sistemi di solar cooling, per la produzione di energia termica da utilizzare per processi produttivi o da immettere in reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento. E’ previsto l’obbligo di contabilizzazione del calore nel caso di impianti solari con superficie dal campo solare maggiore di 100 m2; SL ≤ 50 m2
2 anni
da SL > 50 m2 a SL > 2500 m2
5 anni
intervento riconfermato

Sulla base dell’esperienza maturata dal Conto Termico del 2012, sono state poi apportate le seguenti semplificazioni:
• non è più richiesta l’iscrizione ai registri per gli impianti di climatizzazione invernale con pompa di calore elettrica o a gas e con caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW;
• per gli impianti con potenze termiche utile nominale fino a 35 kW e per i collettori solari termici con superfici solare lorda fino a 50 m2 è prevista la pubblicazione di una lista di apparecchiature o prodotti “idonei” che sarà aggiornata periodicamente e fruibile al pubblico per seguire un iter semplificato di compilazione della domanda, che non richiede più l’inserimento dei dati relativi alla descrizione dell’apparecchio scelto, in quanto la scelta del prodotto è già stata validata dal GSE;
• il GSE corrisponde in un’unica rata gli incentivi il cui ammontare sia non superiore a € 5.000,00; per la pubblica amministrazione ciò accade anche per incentivi superiori a € 5000,00;
• è prevista anche la modalità di pagamento con carta di credito;
• i termini per l’erogazione degli incentivi sono stati ridotti a 90 giorni.

Le misure di potenziamento introdotte dal CT2016 sono:
• l’incentivo spettante per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica di piccole dimensioni è pari al 40% della spesa sostenuta;
• l’incentivo spettante per gli interventi di isolamento termico delle pareti opache è pari al 50% del costo dell’investimento sostenuto per gli investimenti;
• l’incentivo spettante per gli interventi integrati sull’edificio e sull’impianto è pari al 55% del costo dell’investimento sostenuto per gli investimenti;
• l’incentivo spettante per gli interventi effettuati per rendere l’immobile “a energia quasi zero” è pari al 65% del costo dell’investimento sostenuto per gli investimenti;
• la soglia di ammissibilità degli impianti alimentati da FER è stata innalzata a 2.000 kW per le pompe di calore e gli impianti a biomasse e a 2.500 m2 per il solare termico, al fine di far rientrare gli interventi su edifici di maggiori dimensioni, quali ospedali, uffici, centri commerciali;
• l’obbligo di dotazione di sistema di accumulo viene esteso a tutti i generatori di calore a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW.

Gli interventi possono accedere agli incentivi se rispettano le seguenti condizioni:
• devono essere utilizzate apparecchiature di nuova costruzione, correttamente dimensionate e che mantengano le caratteristiche e i requisiti che hanno permesso di accedere agli incentivi per 5 anni successivi;
• ogni modifica e/o ogni variazione degli interventi incentivati nei cinque anni successivi deve essere comunicata al GSE;
• per almeno 1 anno dalla stipula del contratto con il GSE relativo al precedente ultimo intervento, non è possibile richiedere per lo stesso edificio o impianto o unità immobiliare incentivi per la realizzazione di interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da FER o da sistemi ad alta efficienza;
• per gli interventi realizzati ai fini dell’assolvimento degli obblighi previsti dall’art. 11 del D.Lgs. n. 28/2011, può essere incentivata solo la quota eccedente all’obbligo;
• nei casi incentivati in cui sia richiesta l’installazione di sistemi di contabilizzazione bisogna trasmettere le letture delle misure al GSE; l’incidenza economica del contatore di calore è inferiore al 2%.
• l’installazione volontaria e non prevista dal Conto Termico di sistemi di contabilizzazione non è incentivata.
• gli incentivi non sono cumulabili con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e contributi in conto interesse;
• l’ammontare dell’incentivo erogato al soggetto responsabile non può eccedere in nessun caso il 65% delle spese sostenute.

Procedura di Accesso agli incentivi
La domanda è presentata attraverso la scheda-domanda (scaricala qui) da colui che ha sostenuto la spesa per l’esecuzione degli interventi e che ha diritto all’incentivo e che stipula il contratto con il GSE, definito dal decreto come “soggetto responsabile”, che può operare anche attraverso una persona fisica o giuridica che tramite delega operi per nome e per conto suo e che viene definito “soggetto delegato”.

L’accesso all’incentivo può avvenire con una procedura definita “Accesso Diretto” oppure attraverso una “prenotazione”.

Accesso Diretto:
Beneficiari: le Pubbliche Amministrazioni e i Soggetti privati, che presentano la richiesta entro 60 giorni dalla data di conclusione dell’intervento, ovvero entro 60 gironi successivi alla data in cui è resa disponibile sul portale del GSE.
Per l’installazione di apparecchi di piccola taglia (generatori termici con potenza termica utile ≤ 35 kW e per impianti solari aventi una superficie lorda ≤ 50 m2) è prevista un iter semplificato attraverso l’uso del catalogo degli apparecchi domestici. (scaricabile qui).

Fase 1
1.1. Caricamento dati inerenti il sistema edificio-impianto e agli interventi realizzati sul portaltermico attraverso la scheda-domanda

Fase 2
2.1. Conferma dei dati inseriti nella scheda-domanda.
2.2. Stampa e sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva alla quale sono allegate le condizioni contrattuali generali e l’importo indicativo degli incentivi calcolato in automatico dal portaltermico
2.3 invio richiesta incentivi

Fase 3
3.1. Lettera di avvio dell’incentivo.
3.2. Accettazione dell’incentivo riconosciuto e delle condizioni contrattuali tramite il sistema informatico.
3.3. Erogazione incentivi.

Prenotazione dell’incentivo
Per quanto concerne invece gli interventi che devono essere ancora realizzati da parte delle P.A. e dalle ESCO, che operano per conto loro, viene erogato un acconto all’avvio e il saldo alla conclusione dei lavori.

Ad esclusione delle cooperative di abitanti e delle cooperative sociali, le P.A. possono presentare la scheda-domanda a preventivo, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
1. Presenza di una Diagnosi Energetica e un atto amministrativo attestante l’impegno alla realizzazione di almeno un intervento tra quelli indicati nella diagnosi energetica.
2. La presenza di un contratto di prestazione energetica stipulato tra la P.A. e una ESCO.
3. La presenza di un provvedimento o atto amministrativo attestante l’eventuale assegnazione dei lavori con il verbale di consegna dei lavori.

Il GSE accettata la richiesta di prenotazione si impegna a riservare la somma corrispondente all’incentivo spettante a favore del richiedente. Le tempistiche previste sono le seguenti:
Caso 1: A valle dell’accettazione da parte del GSE della prenotazione dell’incentivo:
• massimo 180 gg per l’avvenuta assegnazione dei lavori
• massimo 240 gg per l’avvio lavori
• massimo 18 mesi per la conclusione dei lavori
• massimo 36 mesi per la conclusione dei lavori per i soli edifici nZEB.

Casi 2 e 3: A valle dell’accettazione da parte del GSE della prenotazione dell’incentivo:
• massimo 60 gg per l’avvio lavori
• massimo 12 mesi per la conclusione dei lavori
• massimo 24 mesi per la conclusione dei lavori per i soli edifici nZEB.

Tutta la modulistica sul Conto Termico 2016 è disponibile nella nostra sezione “Moduli”.

Leggi anche: Edifici Nzeb: la situazione in Italia e gli strumenti per il progettista

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Non condivido le tue idee, ma darei la vita per vederti sperculeggiare quando le esporrai.
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