Multe: solo per autovelox
e non per tutor vale l’avviso “controllo elettronico della velocità”
È illegittima la contravvenzione per eccesso di velocità se il cartello indica solo “Attenzione, controllo elettronico”, ma non specifica che la velocità è misurata a inizio e fine strada.
Stop agli stratagemmi dei Comuni per fare cassa con le multe. Le contravvenzioni per eccesso di velocità, rilevate coi dispositivi di controllo elettronico, non possono risolversi in delle “tasse occulte” ai danni degli automobilisti.
Un giudice di Pace di Como ha di recente scritto una sentenza [1] assai interessante: in essa vengono dichiarate nulle tutte le multe dei tutor segnalati solo con il cartello “controllo elettronico della velocità”.
Secondo tale pronuncia, la segnaletica verticale che avvisa gli automobilisti della presenza del tutor deve indicare espressamente che il rilevamento della velocità viene effettuato attraverso due telecamere poste all’inizio e alla fine di un tracciato e non già in un preciso punto (come invece accade con l’autovelox). Pertanto, il segnale corretto, in tali casi, non è quello con sù scritto “Attenzione: controllo elettronico della velocità” (che è, appunto, quello usato per i velox), bensì un altro che faccia riferimento alla presenza di un tutor. Il quale, come noto, non effettua la misurazione in un unico punto, ma in due momenti diversi: alla cosiddetta “porta di entrata” e alla “porta di uscita”.
Insomma, la multa è nulla se il tutor è “travestito” da autovelox: lo impone la circolare Maroni relativa alla trasparenza per le multe stradali [2]. Il Viminale ha chiarito che l’impiego delle apparecchiatura di controllo deve avvenire nel rispetto “delle esigenze di informazione dell’utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all’attività di previsione”.
Anche dal regolamento di attuazione al codice della strada si ricava un obbligo di trasparenza anche sul tipo di misuratore della velocità che risulta in esercizio sulla strada.
In pratica
Sarà necessario, in tali casi, una volta presentato il ricorso, depositare agli atti del processo una documentazione fotografica relativa alla segnaletica installata dall’amministrazione lungo la strada provinciale. Se il cartello immortalato è uno di quelli tradizionali, usati soprattutto per segnalare la presenza degli autovelox, strumento di misurazione puntuale, e non ad esempio quelli adoperati in autostrada per avvertire l’automobilista che è all’opera il tutor e che, dunque, sarà misurato il tempo impiegato dal mezzo a coprire l’intero tragitto, la multa dovrà essere annullata.
Fonte: LINK
[1] G.d.P. Como, sent. n. 1048/13.
[2] Circolare Min. Interno ministero n. 10307 del 14 agosto 2009.