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Molestie commerciali: SERVIZI NON RICHIESTI + DISDETTE di compagnie telefoniche Provider privacy

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    00 25/02/2006 21:13
    Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185

    "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza"

    pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999
    (Rettifica G.U. n. 230 del 30 settembre 1999)


    Questo potrà essere utile per chi si ritrova a dover pagare indebitamente qualcosa on-line, servizi a distanza (abbonamenti, prodotti e quant'altro) ed
    ha problemi con recessi, conformità all'ordine, tempistica, ecc.
    E' un Decreto Legislativo in vigore fin dal 1999.

    www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/99185dl.htm

    E' il recepimento nella giurisprudenza italiana di una normativa Europea ed
    è scritto con un linguaggio e uno stile insolitamente chiaro e
    comprensibile.

    La sola citazione di questa legge di solito incute reverenziale timore (ovviamente,
    se il riferimento è appropriato al caso in esame).

    Se ritenete di trovarvi di fronte ad una violazione di questo Decreto,
    fate un esposto a:
    Polizia Postale,
    alla Camera di Commercio
    alla sede legale dell'azienda con la quale avete a che fare,
    all' AGCom:
    Autorità Garante delle Telecomunicazioni (se la ditta è di telecomunicazioni).

    Esponete i fatti succintamente ma esaurientemente e allegate copia
    della documentazione rilevante. Citate il Decreto e chiedete
    l'applicazione delle sanzioni previste.

    Inviate gli esposti per racocmndata A/R in modo che sia chiaro ad
    ognuno dei tre che sono
    stati inviati agli altri due (stesso indirizzario, con una freccia sul
    destinatario, ad esempio). Indovinate perché ...

    Fate girare.


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    00 25/02/2006 21:26
    Re
    [SM=x44462] Interessantissimo....
    Io fortunatamente da quando ho tolto l'addebito diretto in banca dopo svariati problemi minacce reciproche di avvocati etc..con Telecom...casualmente non ho piu' problemi...
    Comunque sono cose sempre interessanti da sapere visto che fanno sempre i furbi....
    [SM=x44475]
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    00 25/02/2006 22:20
    Re: Re

    Scritto da: capitanfor 25/02/2006 21.26
    [SM=x44462] Interessantissimo....
    Io fortunatamente da quando ho tolto l'addebito diretto in banca dopo svariati problemi minacce reciproche di avvocati etc..con Telecom...casualmente non ho piu' problemi...
    Comunque sono cose sempre interessanti da sapere visto che fanno sempre i furbi....
    [SM=x44475]



    Comunque sappi che, dopo la recente multa di 115Milioni di Euro che Telecom dovrà pagare,
    è in arrivo un'altra ondata di furbate [SM=x44461]

    Se non l'hai già fatto ti consiglio di farti togliere subito il tuo nominativo dagli elenchi telefonici (avrà effetto però solo tra 2 anni, per qualche seccatura, purtroppo...)

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    00 02/03/2006 12:36
    Dall'entrata in vigore del
    Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206

    alcuni luoghi comuni sono stati modificati:

    Un aspetto importantissimo e' proprio l'equilibrio delle clausole tra consumatore e venditore o erogatore dei servizi.

    Le clausole che non rispettano questo equilibrio possono considerate vessatorie e di conseguenza nulle dal giudice.

    Altri punti importanti sono le informazioni prodotte da terzi sul prodotto/servizio (vedi la struttura che ha fornito l'informazione errata).

    La responsabilita' e' del venditore e esiste un capitolo specifico per quei contratti "a distanza" nei quali il produttore,
    anche se attraverso moduli prestampati, DEVE dimostrare che ha "trattato" con il consumatore le clausole contenute nel contratto (e qui possono aprirsi molti scenari).

    Prima di questo Decreto Legislativo c'erano comunque delle direttive europee gia' esistenti da tempo su questa materia
    ...

    Il fatto che i rinnovi e le disdette dei contratti siano stati ridimensionati come tempi di preavviso di 30gg piuttosto che 60 non è casuale, ma legata appunto al decreto!

    E' lo spirito della legge che lo impone, non un atto generoso e liberale del provider

    Quindi, clausole di peggior favore, rispetto al panorama legislativo attuale, non possono essere vincolanti.

    spetterà poi al Giudice, semmai si dovrà arrivare in sede di giudizio, decidere che:

    1) i tempi di disdetta nel caso specifico siano congrui (la legge non li enuncia ma li demanda al caso specifico)

    2) che effettivamente il venditore/erogatore in caso di non erogazione del bene/servizio a causa di cessazione possa comunque pretendere il pagamento integrale del bene/servizio, ammesso che per il consumatore esista diritto analogo (e non c'e').

    Sui tempi, trattandosi di cifra modesta, non e' assolutamente vero che siano necessariamente lunghi.
    Anzi, in molti casi non si arriva neanche davanti a un Giudice di Pace.

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    00 09/03/2006 14:32
    Per chi viene molestato da proposte commerciali pur avendo negato il consenso
    (pubblicazione nominativo sui nuovi elenchi telefonici):


    www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1242342

    Si va sul penale per i trasgressori:

    D.Lgs. 196/03 - Art. 143.
    Procedimento per i reclami
    1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non è
    manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un
    provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del
    procedimento:
    a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il
    divieto o il blocco ai sensi della lettera c), può invitare il
    titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il
    blocco spontaneamente;
    b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere
    il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
    c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che
    risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata
    adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando,
    in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalità del
    trattamento o degli effetti che esso può determinare,vi è il concreto
    rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più
    interessati;
    ...

    Art. 170. Inosservanza di provvedimenti del Garante 1.
    Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato
    dal Garante ai sensi degli articoli ... 143, comma 1, lettera c), è
    punito con la reclusione da tre mesi a due anni. [SM=x44490]

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  • --MUTTLEY--
    00 09/03/2006 14:52
    Giusto ieri sera un call center Telecom ha chiamato,per riavere i loro ex clienti ora la proposta è questa: un cellulare,un cordless Aladino e niente 150 € di riallaccio.
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    00 09/03/2006 20:33
    Re:

    Scritto da: --MUTTLEY-- 09/03/2006 14.52
    Giusto ieri sera un call center Telecom ha chiamato,per riavere i loro ex clienti ora la proposta è questa: un cellulare,un cordless Aladino e niente 150 € di riallaccio.



    Se sei passato a FastWeb e ti è stato allacciato tutto a perfezione tieni duro e non ci pensare per niente [SM=x44462]

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  • --MUTTLEY--
    00 09/03/2006 20:41
    Re: Re:

    Scritto da: Etrusco 09/03/2006 20.33


    Se sei passato a FastWeb e ti è stato allacciato tutto a perfezione tieni duro e non ci pensare per niente [SM=x44462]



    Non tornerei con Telecom nemmeno sotto minaccia!
    E comunque sono gli unici che rompono,gli altri(Infostrada,Tiscali,Tele 2)mica ti chiamano,per fortuna.
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    00 09/03/2006 21:22
    Re: Re: Re:

    Scritto da: --MUTTLEY-- 09/03/2006 20.41


    Non tornerei con Telecom nemmeno sotto minaccia!
    E comunque sono gli unici che rompono,gli altri(Infostrada,Tiscali,Tele 2)mica ti chiamano,per fortuna.



    a me sabato scorso mi chiamò un negozio di ottica di Orbetello! [SM=x44472]
    Un messaggio automatico che mi invitava ad andare in negozio.... a circa 250Km di distanza?

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    00 10/03/2006 19:07
    Preciso che il provvedimento del Garante pubblicato lunedi scorso in Gazzetta Ufficiale
    snipurl.com/nd3d
    e' gia' esecutivo, quindi
    chi non lo rispetta rischia la condanna.

    GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
    PROVVEDIMENTO 16 febbraio 2006
    Trattamento dei dati personali nell'ambito dei servizi telefonici non richiesti. (GU n. 54 del 6-3-2006)


    [SM=x44451] :fspara2:

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    00 11/03/2006 01:57
    Indirizzi utili per il Garante della Privacy:


    Link . . .


    CONTATTA IL GARANTE
    Il Garante per la protezione dei dati personali ha un’unica sede in Roma

    Indirizzo:

    Piazza di Monte Citorio n. 121 00186 ROMA
    E-mail: garante@garanteprivacy.it
    Fax: (+39) 06.69677.785
    Centralino telefonico: (+39) 06.69677.1

    Reclami, segnalazioni e richieste di documentazione
    (anche Bollettino e Cd-rom del Garante)
    possono essere inviate al predetto indirizzo o via e-mail


    Ufficio relazioni con il pubblico
    Per informazioni
    lunedì - venerdi ore 10-13
    E-mail: urp@garanteprivacy.it

    Servizio relazioni con i mezzi di informazione
    E-mail: ufficiostampa@garanteprivacy.it








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    00 14/03/2006 15:09

    Servizi telefonici non richiesti,
    pro memoria ad uso dei cittadini

    Dichiarazione di Giuseppe Fortunato, componente del Garante della privacy



    In concomitanza con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Garante per la privacy sui servizi telefonici non richiesti - con il quale si prescrivono ai gestori di telefonia e agli operatori di comunicazione elettronica una serie di misure a tutela dei cittadini - il relatore del provvedimento, Giuseppe Fortunato, suggerisce una sorta di pro-memoria che potrebbe essere utilizzato per rispondere a chi telefona a fini di promozione di servizi o di prodotti.

    Questa la formula suggerita:

    "Le ricordo che Lei deve registrare la mia volontà di non ricevere altre comunicazioni promozionali, come stabilito dal Garante nel provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2006. Se la mia volontà non viene rispettata, il trattamento dei miei dati è illecito e comporta anche sanzioni penali ai sensi del Codice sulla privacy".


    "Come riaffermato nel provvedimento del Garante, i cittadini hanno il diritto di opporsi a che i loro dati vengano usati a fini di direct marketing, così come hanno il diritto di non ricevere più telefonate sgradite" - dichiara Fortunato. "Gli addetti ai call center, inoltre, hanno l'obbligo della massima trasparenza e di spiegare ai cittadini da dove sono stati estratti i dati personali che li riguardano."

    Roma, 8 marzo 2006

    www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=1246390

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    00 05/06/2006 16:21

    Re:

    Scritto da: --MUTTLEY-- 09/03/2006 14.52
    Giusto ieri sera un call center Telecom ha chiamato,per riavere i loro ex clienti ora la proposta è questa: un cellulare,un cordless Aladino e niente 150 € di riallaccio.


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    Non sarei così entusiasta di FASTWEB...
    Venerdì 26 maggio 2006 mi hanno comunicato, via sms ed e-mail che avevano attivato il cambio d'abbonamento che avevo richiesto in data 25 maggio 2006...
    Molto solerti...
    Anche troppo, VISTO CHE IO NON AVEVO CHIESTO NIENTE!!!

    Ho telefonato, mi sono lamentato, hanno attribuito il tutto a un non meglio precisato "errore", hanno detto "vedremo, faremo il possibile"
    E oggi, a mia ulteriore telefonata, mi dicono che comunque non possono più tornare indietro, che la tipologia del mio vecchio abbonamento (Mega 500) non è più disponibile, che possono solo cercare tra le tipologie attuali quella più simile ecc ecc.
    Alla fine accetto, con la netta impressione – anzi con la certezza - che non ci siano stati "errori" ma solo la volontà d'imporre cambiamenti non richiesti.
    Poi, certo, mi danno lo zuccherino di "stornarmi" quasi tutto il sovrapprezzo per il cambio d'abbonamento, ma la sostanza cambia poco.

    saluti

    Franck

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    Coloro che sono disposti a rinunciare alla loro libertà in cambio della sicurezza non meritano né la libertà né la sicurezza.
    Benjamin Franklin
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    00 05/06/2006 20:11
    Re:

    Scritto da: franck manner 05/06/2006 16.21

    Non sarei così entusiasta di FASTWEB...
    Venerdì 26 maggio 2006 mi hanno comunicato, via sms ed e-mail che avevano attivato il cambio d'abbonamento che avevo richiesto in data 25 maggio 2006...
    Molto solerti...
    Anche troppo, VISTO CHE IO NON AVEVO CHIESTO NIENTE!!!

    Ho telefonato, mi sono lamentato, hanno attribuito il tutto a un non meglio precisato "errore", hanno detto "vedremo, faremo il possibile"
    E oggi, a mia ulteriore telefonata, mi dicono che comunque non possono più tornare indietro, che la tipologia del mio vecchio abbonamento (Mega 500) non è più disponibile, che possono solo cercare tra le tipologie attuali quella più simile ecc ecc.



    Non ha nessun valore legale una comunicazione via sms o email
    che ti comunica a posteriori l'attivazione di un servizio fantasma che tu non hai chiesto,
    che tu non desideri.

    Richiamali per telefono e pretendi quanto è nei tuoi diritti,
    se oppongono resistenza, procurati il numero di fax valido,
    manda una formale richiesta,
    seguita da una raccomandata AR dove alleghi la ricevuta del precedente fax.
    Gli darai 15 gg. di tempo per ripristinare lo status quo,
    altrimenti adirai le vie legali (Giudice di Pace), informerai l'Authority AGCom, le associazioni consumatori
    e darai disdetta di ogni rapporto commerciale con FastWeb.

    Di solito se sei fortunato si risolve tutto con una telefonata. [SM=x44461]

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